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Assegno: la banca non ha obbligo di pagamento allo sportello
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Articolo di Anna D'Antuono
18 aprile 2020 12:32
 
Il loro utilizzo vede una discesa ininterrotta da due decenni, ma gli assegni bancari costituiscono ancora un mezzo di pagamento abbastanza comune. Riceviamo spesso domande su come sia possibile per il portatore vedersi negato il pagamento presentandosi al medesimo sportello presso cui possiede il conto chi lo ha emesso. La risposta è affermativa, perché il beneficiario di un assegno non può in alcun modo vantare l'esistenza di un'obbligazione in suo favore da parte dell'istituto di credito, né alcun genere di diritto sulla provvista. Fra il prenditore del titolo e la banca trattaria non è configurabile alcun rapporto contrattuale, poiché la convenzione di assegno prevede che la banca svolga un servizio di cassa in favore del traente correntista, svolgendo la funzione di delegato passivo del correntista riguardo ciascun assegno emesso.
L'obbligazione a pagare della banca, quindi, sussiste unicamente nei confronti del proprio cliente perché scaturisce dal rapporto di provvista e dalla convenzione di assegno (Cassazione 19 gennaio 2000, n. 535 e 7 febbraio 2007, n. 2711).
Allo stesso modo, la struttura e la funzione dell’assegno bancario comprovano che la banca trattaria non assume la qualità di debitore cambiario, ma rimane al di fuori del rapporto intercorrente tra il traente il titolo ed il prenditore (Cassazione 24 gennaio 2002, n. 847).

Un aspetto ugualmente importante è quello delle frodi, verso le quali l'istituto di credito deve adottare la diligenza dell'accorto banchiere per evitare di incorrere nel disposto dell'articolo 1992 del Codice civile, laddove prevede che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza colpa grave.
In tal senso, numerose volte la Cassazione (es.: 5 agosto 1974, n. 7307; 14 marzo 1997, n. 2303; 18 agosto 1997, n. 7658) ha sancito l'obbligo della banca a identificare il cliente mediante le cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo e alla natura del documento. Per non incorrere in tale responsabilità la banca è tenuta alla verifica dell'integrità fisica del titolo. In caso di negoziazione di titoli di non irrilevante valore, ancora, non è sufficiente il documento di identificazione, ma l'identificazione deve avvenire per conoscenza personale oppure con l' intervento di un notaio.
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