testata ADUC
Autovelox, le ultime novità
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Rita Sabelli
22 agosto 2017 9:21
 
Gli autovelox di qualsiasi tipo, fissi, mobili, a funzionalità manuale e tutor, devono essere sottoposti a verifiche di controllo e di taratura almeno ogni anno, pena il non poter essere utilizzati.

Questa, dettagliata più avanti, è la grossa novità dell’emanazione negli ultimi mesi di alcuni provvedimenti da parte dei Ministeri dell’interno e dei trasporti, anche in conseguenza alla sentenza della Corte Costituzionale del 2015 inerente proprio la taratura.

Per capire la reale portata di questi interventi normativi, che a dispetto di quanto annunciato da alcuni media hanno poco di rivoluzionario, analizziamo globalmente il quadro.
Il primo atto è il Decreto del Ministero dei trasporti del 13/6/2017 che costituisce da una parte l’attuazione di vecchie normative riprendendo e dando così pieno valore legale a disposizioni che fino ad oggi erano contenute in pareri, note e circolari (comunque vigenti), e dall'altra il recepimento della sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 che a suo tempo dispose l'obbligo di taratura degli apparecchi rilevatori della velocità.
A stretto giro il Ministero dell’interno ha pubblicato una direttiva riassuntiva di tutte le regole inerenti gli autovelox, aggiornata e sostituiva di quella precedente emanata nel 2009 (direttiva del 21/7/2017).
Una circolare interna del 7 Agosto 2017 completa il quadro, dettando istruzioni operative sui controlli, le tarature e gli accertamenti.

Vediamo più nel dettaglio:

Taratura
La sentenza della Corte Costituzionale prima, e il decreto ministeriale 13/6/2017 poi, hanno disposto che gli apparecchi di rilevazione automatica o manuale della velocità dei veicoli debbano essere sottoposti a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.
Le verifiche devono essere eseguite sulle strade dove sono impiegati gli apparecchi, eseguendo un certo numero di rilevamenti "campione" (20 oppure 100 a seconda del tipo di dispositivo) da analizzare anche eventualmente con il confronto dei dati ottenuti con quelli misurati da sistemi ausiliari di rilevazione della velocità. Tutte le attività di controllo vengono riportate su un verbale di verifica, e se non vi sono anomalie viene poi redatto un certificato di taratura. 
Tutta questa documentazione rimane presso gli uffici degli agenti accertatori, mentre sui verbali di contestazione delle violazioni viene riportata solo l'indicazione dell'approvazione o della regolare esecuzione delle verifiche. A tal proposito la circolare ministeriale di Agosto detta una frase tipo che però non è vincolante:  "L'accertamento è stato compiuto con sistema/dispositivo approvato da parte del .......(es.Ministero dei trasporti)....con decreto n..........del........ (estremi del decreto di omologazione), provvisto del certificato di taratura n.........del............ e sottoposto a verifica di funzionalità come da documentazione disponibile agli atti dell'ufficio."

Il decreto ministeriale del 13/6/2017 prevede un'entrata in vigore graduale delle novità:
- per gli apparecchi messi in funzione a partire da Agosto 2017 le nuove disposizioni devono far parte del "corredo" di omologazione delle apparecchiature, che non possono essere messe in funzione senza i controlli iniziali.
- per gli apparecchi già in uso che alla fine di Luglio 2017 risultavano comunque in regola con le verifiche, è sufficiente un controllo alla prima occasione e comunque entro un anno.
- per gli apparecchi già in uso per i quali i controlli non erano previsti dai decreti o non sono mai stati eseguiti scatta uno stop con verifica immediata, pena il non poter essere più utilizzati.

Detto questo, cosa può fare l'automobilista che desidera sapere se l'autovelox nel quale è incappato è regolare?  La prima cosa è chiedere all'organo che ha emesso il verbale copia della documentazione già detta (certificato di taratura e/o verbali delle verifiche); su questa base poi va valutato un ricorso al giudice di pace o al prefetto.

Segnalazione e visibilità
Le normative che stabiliscono l’obbligo di segnalazione e di visibilità degli apparecchi autovelox non variano, ma il decreto ministeriale del 13/6/2017 e la direttiva riportano tutte le regole dettagliate sulla cartellonistica e le distanze dei cartelli dagli apparecchi e dai segnali di limite della velocità. Come già detto, infatti, con le precedenti riforme questi dettagli erano stati fissati da pareri e circolari ministeriali ma mancava un decreto vero e proprio, delegato dalla legge, e quindi con forza di legge.

Queste alcune novità rispetto alle regole già in vigore:
- quando il rilevamento della velocità è effettuato sul lato opposto al senso di marcia la presenza della postazione deve essere segnalata con il segnale che riporta il simbolo della polizia orientato in modo da essere visibile su quel lato (segnale a doppia faccia); in alternativa possono essere presenti gli agenti accertatori.
- se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi di marcia la segnalazione deve avvenire con un segnale a doppia faccia visibile dalle due direzioni. 
- le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei simili a quelli permanenti od anche da segnali luminosi posti su veicoli di polizia; possono essere utilizzati segnali permanenti solo se la postazione sia stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione e il suo impiego su quel tratto di strada non sia occasionale ma frequente, sistematico. Di conseguenza, se i controlli sono episodici NON deve essere lasciata la cartellonistica fissa.
- nel caso di postazioni che rilevano l'infrazione su veicoli "in avvicinamento" (es.il telelaser),  il puntamento deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell'utente della strada. Inoltre la distanza di 1 km dal segnale di limite di velocità deve essere calcolata in relazione al punto di effettiva rilevazione.
- non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermittente per rendere visibile la postazione nè l'utilizzo di colori particolari per i contenitori (box) e eventuali supporti (pali) dei dispositivi.

Per dettagli si veda la scheda pratica aggiornata Autovelox & co: una guida
Pubblicato in:
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS