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Concerto annullato dall'organizzatore ... né soddisfatti, né rimborsati!
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Articolo di Smeralda Cappetti
15 maggio 2019 15:43
 
Ci stanno giungendo molte segnalazioni di utenti che, a seguito di annullamento di concerti da parte dello stesso organizzatore, si vedono negare il rimborso dei biglietti.
Così è accaduto ad esempio per il concerto di Billy Idol a Padova o per il concerto “Nada e Trio” a Firenze.
Ci viene riferito che, nonostante i concerti siano stati annullati dagli organizzatori, gli stessi si rendono disponibili al rimborso del prezzo pagato entro un ristretto termine da loro arbitrariamente stabilito.
A molti consumatori è stato infatti richiesto di procedere alla richiesta di rimborso del prezzo pagato entro un termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'annullamento del concerto.
Per coloro che si siano visti negare la richiesta di rimborso è necessario rilevare quanto segue.
L'indicazione di una data entro la quale poter richiedere il rimborso è illegittima e costituisce pratica commerciale scorretta poiché, nei casi che ci sono stati sottoposti, né sul sito internet del venditore, né sul sito internet dell'organizzatore sono espresse condizioni contrattuali che impongano all'acquirente un termine entro il quale dover richiedere il rimborso nel caso in cui l'evento sia annullato.
Ma è importante sapere che, quand'anche esistesse una simile clausola, essa dovrebbe prevedere un termine congruo ed una adeguata comunicazione ai clienti delle modalità e tempistiche del rimborso; in caso contrario, si tratterebbe di clausola vessatoria. Infatti, il termine di prescrizione ordinario per far valere il diritto al rimborso in questione è di dieci anni!
La pratica commerciale è altresì scorretta ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice del Consumo poiché contraria alla diligenza professionale, nonché ai principi basilari di correttezza e buona fede contrattuale che impongono al professionista - in seguito all'annullamento del concerto - la restituzione del corrispettivo pagato  dai consumatori a seguito di esplicita richiesta in tal senso.
La condotta si connota, inoltre, per profili di aggressività in quanto suscettibile, attraverso l’esercizio di un indebito condizionamento, di indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, vale a dire la rinuncia al rimborso del prezzo pagato nell'erronea convinzione che il termine indicato sul sito internet dell'organizzatore abbia fondamento giuridico.
Pertanto, se qualche consumatore, al quale sono state negate le richieste di rimborso, abbia rinunciato a far valere il proprio diritto al rimborso, è bene far presente che tale diritto, in quanto non prescritto, potrà essere ancora fatto valere. Per prima cosa, sarà necessario inviare all'organizzatore una messa in mora per raccomandata a/r o PEC. Se ciò non sortisse effetti, sarà necessario rivolgersi al Giudice di Pace competente per la propria città di residenza, anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 Euro. Infine, sarà anche opportuno procedere ad un esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratica commerciale scorretta.
 
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