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Diamanti, fallimento IDB: recupero delle pietre in custodia e suggerimenti Aduc
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Articolo di Redazione
14 febbraio 2019 10:43
 
La Intermarket Diamond Business (IDB) è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano (procedura n. 41/2019). Ecco i nostri consigli per chi ha acquistato i diamanti da IDB.

RECUPERO DEI DIAMANTI ANCORA IN CUSTODIA PRESSO IDB
Chi ancora non avesse fisicamente ritirato i diamanti in custodia presso IDB, deve fare istanza di restituzione entro il giorno 8 marzo 2019 ai sensi dell'art. art. 87 bis, comma 1, della Legge Fallimentare.
L'istanza di restituzione delle pietre ancora in custodia presso IDB va depositata esclusivamente via PEC, utilizzando queste istruzioni (da leggere e seguire attentamente) e questo modulo.
Il modulo va compilato indicando esattamente il diamante o i diamanti ancora custoditi dalla IDB, con le caratteristiche per identificarlo. Occorre poi allegare all'istanza tutta la documentazione che dimostri la proprietà del diamante (contratto, ecc.).
La procedura può essere fatta in proprio, ma pur trattandosi di un'operazione semplice, è necessario fare molta attenzione, specialmente per i non addetti ai lavori, onde evitare errori che potrebbero comportare il rigetto della domanda per un vizio di compilazione o di allegazione. Visti l'alto valore dei beni e la facilità con cui è possibile vedersi negata la restituzione per errori anche solo formali, consigliamo di avvalersi di un professionista (avvocato, commercialista, consulente finanziario, ecc.). Chi ne avesse bisogno, potrà scriverci per chiedere l'indicazione di un nominativo di un professionista disponibile ad assistere chi ancora deve recuperare i propri diamanti.

INSINUAZIONE AL PASSIVO
Per quanto invece riguarda il risarcimento del danno (ovvero la differenza tra il prezzo pagato ed il valore effettivo dei diamanti):
- chi non ha sentenze o altri titoli esecutivi da far valere (la maggioranza, se non la totalità dei clienti IDB), non può prescindere dall'assistenza di un professionista, con il quale valutare se fare comunque istanza di insinuazione al passivo, previa analisi della documentazione specifica del caso. Nel caso l'istanza fosse rigettata (cosa probabile), è quel professionista che dovrà eventualmente intervenire nell'udienza di verifica o proporre opposizione allo stato passivo. E' questo l'unico modo per sperare di ottenere un risarcimento da IDB (non è infatti possibile fare causa presso il giudice ordinario contro una società dichiarata in fallimento).
- chi invece ha già ottenuto una sentenza contro IDB o altro titolo esecutivo dovrà fare anche istanza di insinuazione al passivo, sempre entro l'8 marzo 2019, per vedersi riconosciuto il proprio credito.

ALTRE AZIONI
In ogni caso, che ci si insinui o meno al passivo, rimarrà la possibilità di fare causa alla propria banca, se continuerà ad ostinarsi a non rimborsare i clienti danneggiati da queste operazioni. Ma la mancata insinuazione può rendere più complessa la vertenza all'istituto di credito. Per ora consigliamo di non avviare la causa alla propria banca, in quanto via via alcuni istituti hanno deciso di rimborsare.
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