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Divieto di espulsione e permesso di soggiorno per gli stranieri extracomunitari parenti di cittadini entro il quarto grado
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Articolo di Emmanuela Bertucci
17 luglio 2008 0:00
 
I cittadini stranieri extracomunitari che convivono con parenti italiani entro il quarto grado, non possono essere espulsi sebbene siano presenti sul territorio italiano senza un regolare permesso di soggiorno e, di conseguenza, potranno richiedere alla Questura competente per territorio (in base al proprio domicilio) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale divieto e' espressamente previsto all'art. art. 19, comma 2, lett. c che indica l'operativita' del divieto nei confronti: "degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana".
 
Il grado di parentela
I gradi di parentela sono disciplinati dal codice civile, all'art. 77: per i parenti in linea retta (cioe' quelle che discendono una dall'altra) i gradi di parentela si contano per generazioni; per i parenti in linea collaterale (cioe' quelli che pur avendo un capostipite in comune non discendono l'una dall'altra) si contano salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo fino al parente. Ad esempio sono:
 
Parenti di primo grado: figli e genitori
Parenti di secondo grado: fratelli e sorelle; nonni e nipoti
Parenti di terzo grado: nipote e zii; bisnipoti e bisnonni
Parenti di quarto grado: cugini
 
Di tale divieto non puo' usufruire il convivente more uxorio (cioe' il convivente non sposato) con cittadino italiano, a meno che dalla convivenza non siano nati figli. In quest'ultimo caso, il diritto di soggiorno in Italia discende dalla parentela con il/la figlio/a italiano, e non si fonda piu' sul Testo Unico in materia di immigrazione ma sul d.lgs. 30 del 2007 che disciplina il soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro parenti.
 
Non possono usufruire del divieto di espulsione nemmeno gli affini, cioe' i parenti del coniuge di cittadino italiano collaterali (fratelli, sorelle, zii e cugini). Potranno invece vivere regolarmente in Italia i figli e genitori extracomunitari di stranieri coniugati con cittadino italiano che vivano a loro carico, grazie al d.lgs. n. 30 del 2007.
 
La prova della parentela
Per poter usufruire del divieto, il grado di parentela andra' provato con documentazione ufficiale, proveniente dal Paese di nascita (o residenza) del parente, tradotta e legalizzata presso l'ambasciata italiana. Tale documentazione dovrebbe corrispondere ad un certificato storico di famiglia (nel caso di genitori, figli o fratelli), cui andranno aggiunti i singoli atti di nascita nel caso di parentele in terzo o quarto grado, che provino per ogni grado il legame di parentela. Ad esempio, in caso di cugino straniero occorrera' produrre:
 
-         copia del proprio atto di nascita
-         copia dell'atto di nascita del padre
-         copia dell'atto di nascita dello zio (fratello del padre)
-         copia dell'atto di nascita del cugino (figlio dello zio e proprio cugino)
 
Il requisito della convivenza
Il divieto di espulsione non e' ricollegato solo alla parentela con un cittadino italiano, ma anche al requisito della convivenza effettiva con quest'ultimo. Tale divieto dunque sussistera' solo se si convive con il parente e solo finche' cio' avviene. Non e' dunque sufficiente la sola parentela, ne' aver convissuto insieme in passato. Se la convivenza termina' il parente straniero sara' nuovamente espellibile. Chiaramente anche la convivenza va provata, con testimoni o a seguito di controlli presso l'abitazione delle forze di polizia sulla sua effettivita'. Tale prova non deve essere fornita per i genitori e figli extracomunitari del coniuge straniero di cittadino italiano, poiche' la normativa che si applica in questi casi (d.lgs. 30 del 2007) non richiede tale requisito.
 
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia non convertibile in permesso di altro tipo
I soggetti che si trovino nelle condizioni su descritte, oltre ad essere inespellibili, se irregolari possono richiedere in Questura - non tramite il kit postale - il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (previsto dall'art. 28 del d.p.r. 394 del 1999), che consentira' anche lo svolgimento di attivita' lavorativa. Tale permesso di soggiorno non puo' pero' essere convertito in alcun altro tipo, e verra' revocato in caso di cessazione della convivenza. Si rimane dunque legati a questo requisito, ma si potra' comunque partecipare (legittimamente presenti sul territorio dello Stato) ai vari decreti flussi, e nel caso di "vincita" di una quota, convertirlo per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
 
Ricorsi giudiziali
In caso di revoca del permesso o di mancato rinnovo, poiche' si tratta di questioni attinenti l'unita' familiare, l'interessato potra' presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvedera' in camera di consiglio. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
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