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Dossier titoli con solo azioni fallite: nessuna spesa
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Articolo di Giuseppe D'Orta
2 febbraio 2006 0:00
 
Riceviamo sempre piu' spesso lamentele provenienti da possessori di azioni finite in procedura fallimentare che sono costretti a pagare le commissioni del dossier contenente solo questi titoli.

Ebbene, ci siamo accorti di un provvedimento niente affatto recente adottato da Montetitoli, la societa' di gestione accentrata degli strumenti finanziari.

Il 26 marzo 2004, Montetitoli comunicava agli aderenti (banche, sim, ecc.) che con decorrenza 1 gennaio 2004 avrebbe smesso di applicare i "diritti di accentramento" (quindi le commissioni) relativi alle azioni sottoposte a procedura fallimentare. Cio' con l'ottimo intento di evitare di gravare i possessori delle azioni di spese, tenuto conto dello stato in cui versano i titoli.

Non ci risulta ci sia una sola banca o sim che abbia provveduto a girare tali benefici alla clientela, nonostante l'obbligo di contenere i costi a carico degli investitori sia sancito dalle norme a loro carico, piu' precisamente dal regolamento Consob 11522, articolo 26, lettera f.

Al massimo, alcune banche fanno il favore di prelevare loro stesse le azioni immettendole in un dossier interno, ma non e' obbligo.

Alleghiamo la lettera che Montetitoli invio' agli aderenti. Oltre ai titoli riportati, le disposizioni si applicano anche alle azioni delle societa' fallite dopo quella data.

Cio' per quanto riguarda le commissioni del dossier, mentre l'imposta di bollo si deve sempre pagare, anche se si puo' verificare se ci sono i presupposti per l'applicazione dell'importo ridotto.
La Circolare del Ministero delle Finanze 207 del 16 novembre 2000 stabilisce, infatti, che se il dossier contiene strumenti dematerializzati (come tutti quelli quotati) il cui complessivo valore nominale o di rimborso e' inferiore a mille euro, l'imposta di bollo non viene applicata e viene sostituita dal bollo ordinario (1 euro e 81 centesimi). Se il dossier e' vuoto, poi, anche il bollo ordinario di 1.81 viene evitato se non viene inviato il relativo estratto conto.

Ricordiamo, infine, che per contabilizzare la minusvalenza fiscale occorre necessariamente cedere le azioni.

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