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Esclusione della garanzia nel contratto di compravendita: la conoscenza del vizio da parte del compratore e vizio facilmente riconoscibile
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Articolo di Ignazio Sposito *
20 agosto 2012 10:07
 
La garanzia per i vizi della cosa prevista dall’art. 1490 del codice civile, secondo cui “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” [i], è esclusa nelle ipotesi in cui vi è la conoscenza del vizio da parte del compratore e nel caso di vizi facilmente riconoscibili.
Si premette che questa 'minima' garanzia prevista dal codice civile si applica alla generalità dei contratti di vendita, indipendentemente dalla qualità dei contraenti. Per i consumatori che acquistano un bene o un servizio presso un professionista, si applica la ben più ampia garanzia legale prevista dal Codice del consumo.
Per quanto riguarda la prima fattispecie, la norma dettata in tema di conoscenza del vizio del compratore trova il suo fondamento, secondo la più risalente dottrina, e secondo la giurisprudenza di legittimità nel principio di autoresponsabilità di quest'ultimo, che, accettando la cosa nello stato in cui si trova al momento dell'acquisto, esclude, per ciò solo, ogni simmetrica responsabilità del venditore; mentre, secondo la dottrina più recente, la ratio della norma sarebbe riconducibile al significato oggettivo del programma contrattuale, così come risultante dalla manifestazione di volontà espressa dalle parti[ii] .
Quanto al momento in cui la conoscenza del vizio assume rilievo, si distingue tra vendita di cosa generica - nella quale tale conoscenza viene rapportata all'atto di specificazione - e vendita di cosa specifica[iii], rispetto alla quale la conoscenza del vizio va, invece, valutata con riferimento al momento della stipula, precisandosi ancora, in argomento, che la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta che esclude la garanzia de qua presuppone che essi siano tali al momento della conclusione del contratto.
La garanzia prevista dall’art. 1470 è altresì esclusa nel caso di vizio facilmente riconoscibile.
 La nozione di vizio facilmente riconoscibile viene ricondotta, da una parte della dottrina al concetto di diligenza minima, che andrebbe, all'uopo, impiegata dal compratore nell'esame del tutto superficiale della cosa onde fruire della garanzia; mentre, secondo altri, la diligenza da impiegare, seppur minima, andrebbe pur sempre commisurata alle qualità, condizioni e conoscenze del compratore stesso, oltre che alle eventuali, peculiari circostanze della vicenda contrattuale .
 Il vizio facilmente riconoscibile  va tuttavia  distinto dal vizio apparente  ovvero quello rilevabile ictu oculi a prescindere da qualsiasi grado di diligenza.
La differenza rileva tuttavia  unicamente per ragioni pratiche ed in particolare per quanto concerne il decorso del tempo per la proposizione della denunzia.
Difatti, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia va considerato: che solo per il «vizio apparente», che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della «scoperta», la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato «certezza» (e non semplice sospetto) che il vizio sussista.
La riconoscibilità del vizio, in conclusione  postula, da un verso, che il compratore assolva al suo onere di verifica, sia pur sommaria, del bene, dall'altro, che egli si trovi concretamente nella condizione di eseguirla, ciò che comunemente si ritiene escluso in caso di merce imballata o confezionata, a prescindere dalla maggiore o minore facilità di eliminazione dell'ostacolo fisico che si frappone all'esame, così come comunemente si esclude qualsivoglia onere di impiego di mezzi tecnici a carico del compratore, non potendosi comunque parlare, in tal caso, di facile riconoscibilità del vizio[iv].

* Avv. Ignazio Sposito


[i] L’art.1492 cosi’ dispone: “Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo."
 
[ii] [Bianca C.M. (2), 911; Mirabelli (10), 102].
 
[iii] Sono specifiche le cose individuate mediante caratteri propri (es. il cavallo Baio). Sono generiche quelle non individuate singolarmente, ma come appartenenti ad un genere senza ulteriore specificazione (es. un cavallo, un albero).
 
[iv] L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall'ultima parte dell'art. 1491, presupponendo, come già detto, che i vizi stessi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso, non opera nel caso di compravendita di cosa futura, laddove il compratore non può, al momento della conclusione del contratto, prendere visione della cosa, con la conseguenza che, nel caso in cui egli non abbia potuto esaminare anteriormente la cosa da lui acquistata, il termine per la denuncia dei vizi decorre solo da quando egli la riceve in consegna [C 23.7.1983 n. 5075]; parimenti [C 29.10.1976 n. 3979], nell'ipotesi di vendita con riserva di gradimento, la successiva comunicazione del gradimento, da parte del compratore, determina, oltre al perfezionamento del contratto, l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta che siano a prima vista riconoscibili.

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