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Fatturazione elettronica, cosa deve sapere il consumatore
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Articolo di Rita Sabelli
11 febbraio 2019 10:33
 
Aggiornamento: l'Agenzia delle entrate ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture ricevute, con Provvedimento del 28/2/2021.

Dal 1/1/2019 è obbligatorio per tutti utilizzare la fattura elettronica, una fattura in formato digitale XML che va inviata al sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate (SdI) che provvede a sua volta ad inoltrarla al destinatario. Il nuovo sistema riguarda i soggetti obbligati all’emissione della fattura e, in gran parte, i rapporti commerciali tra partite IVA (1).

Ma il consumatore, ovvero “l’ultimo anello della catena” su cui grava l’IVA, cosa deve sapere e fare al riguardo?
In sostanza non cambia molto rispetto a prima, se non che avrà l’opportunità di accedere alle proprie fatture attraverso un’area a lui riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Opportunità e non obbligo, perché chi emette fattura ad un consumatore, obbligato o dietro richiesta, deve comunque consegnargliene copia in formato analogico (in carta) o digitale (via mail, per esempio), copia che per il consumatore è perfettamente valida e del tutto sufficiente.

Vediamo i dettagli.
Come regola generale la fattura va sempre emessa da chi vende beni o servizi, con eccezione del commercio al minuto in luoghi aperti al pubblico (acquisti nei negozi) e dell’e-commerce (acquisti online) (2). In questi casi non esiste obbligo di fatturazione a meno che la fattura non venga richiesta dal cliente/consumatore. Stessa cosa per gli alberghi, i ristoranti e bar, il trasporto di persone, etc.

Per quanto riguarda i consumatori, che la fattura sia obbligatoria o richiesta, dal 2019 è emessa elettronicamente sotto il formato denominato “B2C -Business to Consumer-”. Come tutte le fatture elettroniche la B2C passa dal sistema di interscambio (SdI) che la mette a disposizione del destinatario/consumatore -identificato tramite il codice fiscale presente nel documento- tramite pubblicazione su un’area a questi riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il fornitore di beni o servizi deve comunque consegnare o spedire copia della fattura, in formato cartaceo o digitale, al cliente/consumatore, salvo che questi vi rinunci. Il consumatore può a tal fine fornire il proprio indirizzo Pec.

Per il consumatore l’area riservata sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, all’interno del portale per la dichiarazione precompilata e sarà accessibile previa espressa adesione da comunicare entro il 30/6/2021 attraverso lo stesso sito al link
Soggetti consumatori finali - Utente Persona Fisica che accede per sé stesso - Come aderire / recedere per il servizio di consultazione delle fatture ricevute (3). Per chi si iscrive successivamente saranno visibili solo le fatture ricevute dopo il consenso.
Dal 24/9/2019 è attivo un video tutorial che spiega come comunicare l'adesione passo per passo.

Si evidenzia, come già detto, che i consumatori non sono obbligati a comunicare l’adesione e poi ad accedere alla propria area riservata, ma se non lo faranno i dati delle fatture saranno cancellati e non più disponibili.
Da valutare soggettivamente il da farsi, quindi, tenendo conto dell’opportunità.

Guida dell’Agenzia delle entrate
Sito Agenzia delle entrate, sezione fatturazione elettronica

(1) D.lgs.127/2015 art.1
(2) Dpr 633/72 articoli 21/22

(3) Provvedimento AE del 30/4/2018 aggiornato più volte
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