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Immigrati. Revoca del permesso di soggiorno. Conseguenze. Che fare
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24 febbraio 2012 12:10
 
Per lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, il rendersi colpevole di un reato per il quale e’ previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (artt. 380 e 381 c.p.p.), significa mettere a grave rischio le proprie possibilita’ di permanenza in Italia.
La condanna (anche non definitiva) per uno di tali reati comporta infatti la perdita immediata del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, che potra’ essere sostituito da un diverso permesso di soggiorno soltanto qualora l’amministrazione non valuti, nella sua discrezionalita’, di espellere dal territorio dello Stato lo straniero censurato .
Invero, l’espulsione amministrativa consegue alla revoca del permesso CE di lungo periodo ogni qualvolta  l’amministrazione italiana si convinca della pericolosita’ dello straniero per l'ordine pubblico, in considerazione delle sue vicende giudiziarie. E cio’ purtroppo avviene spesso, anche se la legge prevede espressamente che l’opportunita’ dell’allontanamento debba essere attentamente contemperata con le conseguenze negative dello stesso, per lo straniero direttamente interessato e per i suoi familiari che lo abbiano eventualmente raggiunto in Italia.

Qualora, infatti, la sentenza di condanna intervenga nei confronti di uno straniero che col proprio reddito mantiene uno o piu’ familiari a carico, per i quali aveva chiesto ed ottenuto il ricongiungimento, le conseguenze negative si estenderanno di riflesso anche a questi ultimi, i quali:
- potranno restare in Italia soltanto ove venga concessa al familiare, con cui si erano ricongiunti, la conversione del permesso CE di lungo periodo in un diverso tipo di permesso che consenta il ricongiungimento familiare;
- in caso di sua espulsione, saranno invece costretti anch’essi a lasciare il Paese, ove non dispongano in proprio dei requisiti necessari per ottenere un autonomo titolo di soggiorno.

Il trattamento sanzionatorio riservato agli stranieri si discosta illegittimamente, a nostro avviso, da quello subito dai cittadini italiani che si rendono colpevoli degli stessi identici reati per i quali e' previsto l'arresto, alcuni dei quali potrebbero essere considerati assolutamente bagatellari se commessi da un italiano.
Nessun italiano rischia, ad esempio, di essere espulso dal Paese per un taccheggio al supermercato (furto aggravato), per una spinta ad un poliziotto (violenza a pubblico ufficiale) o, ancora, per aver prodotto documenti falsi per ottenere un finanziamento pubblico (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Egli scontera' la pena inflittagli, dopodiche' potra' riprendere la sua vita di prima.
Se invece condotte come quelle appena descritte sono poste in essere da uno straniero, sia lui che la sua famiglia rischiano di perdere la possibilita' di continuare la vita costruita in Italia.
Si consideri che neppure l’eventuale sospensione condizionale della pena (la quale, in presenza di determinate circostanze, consente di non scontare in le pene di reclusione comminate per un periodo inferiore ai 2 anni) impedisce il verificarsi delle ulteriori conseguenze negative previste per i soli stranieri in termini di possibilita’ di restare sul territorio.

L'elevato numero di ricorsi, decisi dai Tar in favore di cittadini stranieri che avevano perso il loro titolo di soggiorno per questo motivo, ci dimostrano, purtroppo, che spesso l’amministrazione conclude in questi casi per la pericolosita’ del soggetto (e quindi per l'espulsione dello stesso) in via quasi automatica, senza valutare gli altri elementi che invece la legge impone di tenere in considerazione, ossia:
- l'eta' dell'interessato;
- la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
- le conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari;
- l'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e l'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Lo straniero che voglia evitare tali conseguenze sara’ quindi costretto a procurarsi un legale e ricorrere al Tar contro il decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno, ed eventualmente al Giudice di Pace contro il provvedimento di espulsione, il tutto per difendersi da atti che costituiscono il chiaro indice di una ingiusta discriminazione.
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