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Immigrazione. Ingresso o permanenza genitori stranieri. Cassazione: possibile anche senza 'eccezionali motivi'
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Articolo di Emmanuela Bertucci
3 febbraio 2010 9:37
 
Il Testo unico in materia di immigrazione prevede all'art. 31, comma 3, la possibilita' per il genitore straniero irregolare di richiedere una speciale autorizzazione alla permanenza in Italia nell'interesse del minore. Del tema ci siamo gia' occupati in un articolo: “Il Tribunale per i minorenni e l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del genitore straniero irregolare”.
L'applicazione di questa norma da parte dei Tribunali non e' stata uniforme negli ultimi anni. Secondo alcune pronunce la norma andava interpretata in senso restrittivo, autorizzando la permanenza del genitore irregolare solo in caso di grave patologia del minore; non concedendo l'autorizzazione ad un genitore ove l'altro fosse regolarmente presente sul territorio italiano; consentendo la permanenza solo in casi eccezionali. Altro orientamento invece applicava estensivamente la norma, valutandola nel piu' ampio quadro del diritto del minore all'unita' familiare, e concedendo quindi l'autorizzazione alla permanenza anche in assenza di vicende particolari.
Fino all'anno scorso la Corte di Cassazione aveva avallato il primo orientamento, con una giurisprudenza stratificata secondo la quale l'autorizzazione era possibile solo “in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore stesso. Dette esigenze, infatti, debbono essere correlate esclusivamente alla sussistenza di condizioni di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali che pongano in grave pericolo lo sviluppo normale della personalita' del minore (sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psichico), tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato per fronteggiarle, non potendo quindi essere assicurate in rapporto a situazioni che presentino invece carattere di essenziale normalita' e di tendenziale stabilita', secondo quanto e' dato desumere dal rilievo che tale autorizzazione deve risultare temporalmente limitata ("per un periodo di tempo determinato"), potendo altresi' essere revocata con la cessazione dei motivi che ne abbiano giustificato il rilascio.” (Cass. Sez. I, sentenza n. 14063 del 28 maggio 2008).
La stessa Sezione della Corte suprema ha ora riformato il proprio orientamento, letteralmente “ribaltandolo” con due recenti pronunce del 16 ottobre 2009 e del 19 gennaio 2010.
La Corte richiama preliminarmente le norme costituzionali in materia di minori: “l'art. 30 (obbligo dei genitori di educare, mantenere, istruire i figli, cui corrisponde un diritto dei figli di identico contenuto, affermazione della piu' ampia tutela giuridico-sociale dei figli nati fuori del matrimonio, seppur "compatibilmente" con i diritti dei membri della famiglia legittima); l'art. 31 (aiuto e sostegno alla famiglia per l'adempimento dei compiti relativi; protezione della maternita', infanzia e gioventu'); l'art. 34 (istruzione inferiore obbligatoria e gratuita; diritto dei capaci e meritevoli privi di mezzi a raggiungere i gradi piu' alti degli studi); l'art. 31 (limite minimo di eta' per il lavoro salariato; tutela del lavoro dei minori; diritto alla parita' di retribuzione con i maggiorenni)”, ripercorre il quadro normativo internazionale relativo ai diritti del fanciullo dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 al recente Trattato di Lisbona, per poi giungere all'esame dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98: “La ratio della previsione, eccezionale perche' costituisce deroga alle altre disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale, va individuata in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori”.
La Corte riconosce che per un minore, specie se in tenera eta', subire l'allontanamento di un genitore, non poterlo piu' vedere e avere rapporti con lui, costituisce un danno capace di porre in serio pericolo lo sviluppo psicofisico, armonico e compiuto del bambino.
Nelle due sentenze citate, inoltre, i giudici rispondono alle perplessita' secondo le quali questa procedura potrebbe consentire un accesso indiscriminato alla regolarizzazione dei clandestini, e dunque strumentalizzare l'interesse del minore per ottenere un permesso di soggiorno. Si sottolinea infatti che questo tipo di autorizzazione e' temporanea (puo' essere concessa per un massimo di due anni e prorogabile una sola volta) e il permesso ottenuto non e' convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
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