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Incentivi produzione energia elettrica da fonti rinnovabili: le novità dal 2015
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Articolo di Rita Sabelli
29 dicembre 2014 10:31
 
Negli ultimi mesi sono state definite con diversi decreti ministeriali alcune novità sull'erogazione e sull'entità delle incentivazioni di cui godono gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, dai fotovoltaici a quelli eolici, idrici, a biomassa, etc.

Per gli impianti solari fotovoltaici a dimensione domestica (di circa 3kW di potenza) la novità più grossa è la nuova metodologia di pagamento degli incentivi che parte da fine 2014, mentre non dovrebbe scattare alcun ridimensionamento degli incentivi stessi. Nonostante una normativa del 2013 lo prevedesse (Dl 145/2013), infatti, il decreto ministeriale attuativo ha scelto di non colpire questi impianti ma bensì quelli che producono energia elettrica da fonti rinnovabili DIVERSE dal fotovoltaico (eolica, biomasse, idrica, etc.). Per questi ultimi scatta una rimodulazione degli incentivi con opzione da parte del proprietario da esercitarsi entro il 17/2/2015.
Un ridimensionamento graduale delle tariffe incentivanti ci sarà anche, dal 2015, per gli impianti solari fotovoltaici di grosse dimensioni, (superiori a 200 kW), non di interesse diretto del cittadino/consumatore.

Novità anche per il sistema dello scambio sul posto e in generale in termini di semplificazione amministrativa (un modello unico per le comunicazioni inerenti la realizzazione di impianti dirette ai Comuni, ai gestori o al GSE).
Non ancora attuata invece la possibilità di cedere gli incentivi prevista dal Dl 91/2014 all'art.26.

Queste le novità di interesse:
INCENTIVI DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (CONTO ENERGIA): nuovo sistema di erogazione
Dal secondo semestre 2014 il GSE eroga le tariffe incentivanti del conto energia (decreti dal primo al quinto conto energia) tramite un sistema di acconto e conguaglio dove
- l'acconto viene calcolato sulla base delle ore di produzione dell'impianto relative all'anno precedente (produzione storica) oppure utilizzando stime regionali e viene pagato in rate quadrimestrali per gli impianti di potenza fino a 3kW o trimestrali per gli impianti di potenza tra 3 e 6 kW, con rata minima di 100 euro;
- il saldo a conguaglio viene calcolato sulla base di misure valide prevenute dal proprietario dell'impianto, entro 60 giorni e comunque prima del 30/6 di ogni anno, a partire dal 2015.

Per il periodo che va da Luglio a Dicembre 2014 le tempistiche delle rate di acconto potrebbero essere diverse da quelle dette sopra, ma comunque i pagamenti devono avvenire entro il 31/12/2014. Il primo conguaglio sarà effettuato il 30/6/2015.

Riferimenti normativi:
- Dm Min.sviluppo economico 16/10/2014 di attuazione dell'art.26 comma 2 Dl 91/2014

Nota per gli impianti di potenza superiore a 200 kW: le modalità suddette valgono per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati con il Conto energia: per quelli di potenza superiore a 200 kw è scattato anche un ridimensionamento graduale degli incentivi, il cosiddetto “spalma incentivi” sancito dal DM Min.sviluppo economico del 17/10/2014.

INCENTIVI IMPIANTI DIVERSI DAI SOLARI FOTOVOLTAICI (EOLICI, IDRICI, A BIOMASSA, ETC.): rimodulazione
Il DM 6/11/2014 ha reso attuativa la rimodulazione specificando che chi possiede questi impianti può esercitare un opzione, entro il 17/2/2015 (*) attraverso il sito del GSE.

Impianti inclusi
Sono inclusi gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili DIVERSE da quella fotovoltaica, quindi impianti eolici, idroelettrici, a biomasse, geotermici, etc.
Sono esclusi gli impianti per i quali il diritto agli incentivi termina entro il 31/12/2014, oppure entro il 31/12/2016 se l'impianto è a biomassa o a biogas con potenza non superiore a 1MW. Per questi impianti, quindi, tutto rimane com'è e non scatta alcuna rimodulazione.

Opzione esercitabile
I beneficiari dei suddetti impianti possono, alternativamente:
- continuare a godere del regime incentivante per il periodo residuo. In questo caso, per i 10 anni successivi alla scadenza del regime incentivante NON potranno accedere ad ulteriori incentivi in caso di realizzazione di ulteriori interventi di qualsiasi tipo realizzati sullo stesso sito.
- optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, secondo quanto previsto dal decreto e riportato sul sito del Gse (vedi sotto). In questo caso la tariffa ridotta potrà essere beneficiata per ulteriori 7 anni dopo la scadenza naturale del periodo incentivante, ma per lo stesso periodo il beneficiario non potrà accedere ad altre incentivazioni relative ad interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito, nemmeno se rinuncia all'incentivo rimodulato. Ciò a meno che non si tratti di interventi di potenziamento o di integrale ricostruzione o rifacimento totale (per gli impianti a biomassa) effettuati (questi ultimi due) dal quinto anno successivo al termine naturale di scadenza degli incentivi.

Come e quanto esercitare l'opzione
Come già detto l'eventuale opzione si esercita dal sito del GSE entro il 17/2/2015 con le modalità previste dal Gse stesso, ovvero l'invio di una mail all'indirizzo [email protected], allegando un modulo di richiesta di rimodulazione e un documento d' identità. QUI istruzioni e modulo
Attenzione! Se non viene fatta alcuna scelta entro il 17/2/2015 scatta automaticamente la prima opzione.

Riferimenti normativi:
- Dm Min.sviluppo economico 6/11/2014 in attuazione (parziale e modificata) dell'art.1 Dl 145/2013
- Istruzioni operative GSE emanate il 19/12/2014
(*) ovvero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DM, il 19/11/2014.

SCAMBIO SUL POSTO: novità dal 2015
Novità anche per il sistema dello “scambio sul posto” che consente di compensare energia prodotta con energia consumata.
Dal 2015:
- possono fruire del sistema gli impianti di potenza fino a 500 kW entrati in esercizio dal 1/1/2015 (in precedenza la soglia era a 200 kW);
- per gli impianti di potenza fino a 20 kW (inclusi quelli già in esercizio al 1/1/2015) NON sono applicati i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia consumata e non prelevata dalla rete.
- per gli impianti diversi dal punto precedente i corrispettivi invece si applicano, sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

Riferimenti normativi:
- Dl 91/2014 art.25bis
- Delibera AEEG 612/2014

Per approfondimenti si veda:
- il sito del GSE
- la scheda pratica
IMPIANTI SOLARI: produrre e scambiare energia per risparmiare con il CONTO ENERGIA e lo SCAMBIO SUL POSTO
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