testata ADUC
Le obbligazioni EFSF sono tassate al 20 o al 12,5 per cento?
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Alessandro Pedone
24 febbraio 2012 11:15
 
Domanda: La mia banca mi ha tassato i titoli EFSF al 20%. Essendo titoli Sovranazionali non dovrebbero essere tassati al 12,50%? Esiste un link o qualche documentazione per sciogliere questo dubbio? Saluti

Risposta: Diciamo subito che “a logica” se le obbligazioni della BEI sono tassate al 12,5% non si vede perché la stessa cosa non debba valere per le obbligazioni dell'EFSF dal momento che entrambi sono enti internazionali costituiti in base ad accordi esecutivi in Italia.
Ricapitoliamo le fonti normative che ci interessano per risolvere il quesito.
Il comma 6, dell’articolo 2, del Decreto Legge 138/2011 prevede che “le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”. Il comma successivo elenca alcuni casi di esclusione fra i quali:
"obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati”.
Il richiamato art. 31 del DPR 601/73 dice:
Interessi delle obbligazioni pubbliche (1)
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul redditi delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni di servizi pubblici in regime di monopolio.
(1) Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, vedi l'art. 2, comma1-bis, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, come modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

Vediamo quindi anche l'art. 2, comma 1-bis del D.Lgs 239/96:
Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

E' evidente quindi che l'equiparazione vale per gli Enti Sovranazionali, ovvero quelli nati da accordi fra stati che sono stati riconosciuti dal diritto italiano con apposita legge.
La Nota Ministeriale n 14/9429925 del 1 giugno 1994 riporta un elenco dei Enti Sovranazionali e precisamente:
1) Associazione per lo sviluppo (IDA)
2) Agenzia internazionale dell'energia atomica (ATEA)
3) Agenzia spaziale europea (ASE)
4) Banca Africana di sviluppo
5) Banca Asiatica di sviluppo
6) Banca Europea per gli investimenti (BEI)
7) Banca Europea per ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
8) Banca interamericana di sviluppo (BID)
9) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)
10) Banca dei regolamenti internazionali
11) Banca di sviluppo dei Caraibi
12) Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
13) Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM)
14) Consiglio d'Europa
15) Fondo africano di sviluppo
16) International Finance Corporation
17) Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato
18) Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico
19) Nazioni Unite
20) Istituzioni specializzate - Nazioni Unite
21) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
22) Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT)
23) Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti (INTELSAT)
24) Organizzazione internazionale satelliti marittimi (INMAR2AT)
25) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
26) Forza multinazionale e osservatori (MFO)
27) Fondo internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo
28) N.I.C.S.O.
29) Istituto internazionale per la gestione della tecnologia
30) Centro internazionale di calcolo
31) Istituto universitario europeo
32) Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
33) Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe
34) Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO)
35) Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia
36) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti
37) Inter-American investment corporation

E' del tutto evidente che questo elenco non è aggiornato (ci sono molti enti non più esistenti e mancano altri di recente istituzione come, appunto, l'EFSF) e ciò è logico perché l'elenco si ferma a quasi venti anni fa.

L'EFSF è un ente internazionale costituito in base ad accori fra stati recepiti nel nostro ordinamento. Per questo, a nostro avviso, deve essere considerato un titolo con regime equiparato a quello dei titoli di stato.
Il comportamento della sua banca può derivata da una interpretazione restrittiva di una circolare ABI (che ovviamente non è la legge) la quale dice:
Sono Titoli con regime equiparato:
- Buoni Postali Fruttiferi
- Obbligazioni emesse dalle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo
- Titoli emessi da enti pubblici istituiti per l'esercizio di servizi pubblici in regime di monopolio
- Obbligazioni emesse da enti internazionali costituiti in base ad accordi esecutivi in Italia quali:
Ed elenca gli enti che abbiamo sopra riportato facendo quindi intendere che sono quelli e SOLO quelli. Così non è.
L'elenco della Nota Ministeriale non può essere tassativo ed esclusivo di tutti gli altri enti costituiti successivamente. Riteniamo quindi che
Cogliamo l'occasione per ricordare che la tassazione al 12,5% vale anche per tutti i titoli di stato emessi dai 61 stati compresi nella così detta “White List”.
Pubblicato in:
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS