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Ospedali Psichiatrici Giudiziari: chiusi ma...
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Articolo di Maria Elena Pini *
31 marzo 2015 16:44
 
Il 'Decreto Svuota Carceri' (D.L. n. 211 del 2011, convertito in legge 17/02/2012, n. 9), all’art. 3 ter contiene le norme per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, inizialmente previsto per il 31 Marzo 2013.
L’ultima proroga, di un anno, è stata disposta dal D.L. n. 52 del 31 Marzo 2014, convertito in legge n. 81 del 2014. Il rinvio, spiega il decreto, si rende necessario al fine di consentire alle Regioni e Province autonome di completare tutte le misure e gli interventi strutturali già programmati, finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati, provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
La disciplina delle nuove strutture, dette R.e.m.s. (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), era rimessa ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro della Giustizia. Il decreto 'Svuota Carceri' individuava, però, i requisiti funzionali di questi organismi, destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia. In particolare era disposto il rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
Il D.L. n. 52 del 2014 stabiliva che, a partire dal 1 Aprile 2013 (oggi dal 1 Aprile 2015) le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario fossero realizzate in tali strutture, ma soltanto per le persone che non potevano essere dimesse; le altre, invece, dovevano essere affidate ai Dipartimenti di salute mentale e non internate.
Lo stesso D.L. n. 52 del 2014 stabilisce, per la valutazione della pericolosità sociale e, dunque, per l'applicazione di una misura di sicurezza che il Giudice non debba tenere conto delle circostanze di cui all’art. 133, secondo comma, n. 4 del codice penale ossia le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
La ratio della riforma è chiara ed auspicata: le strutture affollate e composte senza tener conto delle individualità non servono, non portano al recupero della persona. Le R.e.m.s., invece, essendo ideate per poche persone, dovrebbero consentire cure finalizzate alla guarigione e, successivamente, al reinserimento nella società. In questo senso la legge 81 del 2014 sembra discendere dalla 180 del 1978, con la quale sono stati aboliti gli ospedali psichiatrici, lasciando campo al cura della salute mentale fuori delle strutture e volontaria.
La riforma ha portato alla luce la verità sottesa. Dovendo valutare chi e quanti degli internati potessero già essere dimessi per concentrare le persone socialmente pericolose nelle R.e.m.s. –assai meno capienti- è stato riscontrato che un gran numero di pazienti internati non era più pericoloso e, pertanto, era stato lasciato nell'o.p.g. più per i problemi psicopatologici che per la pericolosità, con l'ovvia conseguenza che non ha ricevuto le cure adeguate.
Non a caso l'internato negli ospedali psichiatrici giudiziari veniva definito “ergastolo bianco”.
Le nuove strutture, R.e.m.s., dovrebbero già essere pronte, invece, purtroppo, risulta che soltanto una parte delle Regioni si sia adeguata. La sanzione per gli inadempienti è il commissariamento.

* legale, consulente Aduc


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