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Processo lungo: la legge Pinto e l'equa riparazione dei danni per la non ragionevole durata
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Articolo di Ignazio Sposito *
12 aprile 2011 9:12
 
Com’è noto , i tempi biblici della giustizia italiana non consentono ai cittadini che adiscono la competente autorità giudiziaria, di soddisfare velocemente ed integralmente i propri diritti1, rimanendo vittima della Giustizia stessa, ed intrappolati in processi lunghi, estenuanti e quanto mai dispendiosi.
A prescindere da quelli che possono essere i motivi che determinano queste lungaggini processuali , è opportuno rammentare in tale sede , come il diritto ad un procedimento celere è persino garantito dalla nostra Costituzione ed ogni cittadino che ha subito un giudizio (di Primo Grado, di Appello o di Cassazione) di durata eccessiva può richiedere il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo entro sei mesi dalla conclusione dello stesso , ovvero dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva ed indipendentemente dall'esito positivo del giudizio.
La legge Pinto ha rappresentato senza dubbio la risposta effettiva agli esasperanti tempi processuali prevedendo il diritto a un'equa riparazione del danno per tutti coloro che hanno subito un irragionevole durata del processo , ovvero superiore ai tre anni per il Primo Grado, ai due per l’Appello, a uno per la Cassazione.
Come rammentato anche nelle rilevanti pronunzie delle Sezioni Unite (sentenze 1338/2004 e 1340/2004), l'approvazione della l. 89/2001 (la c.d. legge Pinto) è stata "determinata dalla necessità di prevedere un rimedio giurisdizionale interno contro le violazioni relative alla durata dei processi in modo da realizzare quel principio di sussidiarietà dell'intervento della Corte di Strasburgo sul quale si fonda il sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo" e dal quale deriva che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione devono riconoscere a tali diritti una "protezione effettiva (art. 13 Cedu) e cioè tale da porre rimedio - alle eventuali violazioni - senza necessità che si adisca la Corte di Strasburgo".
Per quanto concerne il procedimento giudiziale per l’ottenimento del risarcimento dei danni cagionati dalla lunghezza del processo , sia esso civile, penale o amministrativo2, va introdotto 3 con ricorsoalla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella4, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito.
Il ricorso proposto alla competente Corte d’Appello deve essere necessariamente proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario .
Nel ricorso si dovranno esporre i fatti in maniera dettagliata. provando la lungaggine processuale attraverso la trascrizione pedissequa dei verbali di udienza, così da dimostrare i ritardi dovuti a rinvii d’ufficio, intercorsi tra le udienze.
Una volta terminata la procedura, la Corte d’Appello deposita presso la Cancelleria il decreto con il quale lo Stato Italiano viene condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto viene notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato distrettuale ed è immediatamente esecutivo.
Dopo aver descritto brevemente la procedura per il riconoscimento dell’equo indennizzo è opportuno determinare quale tipi di danni sono effettivamente configurabili nelle ipotesi di processi di irragionevole durata . Occorre pertanto precisare che dalla violazione del termine ragionevole del processo possono derivare: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
La tipologia del danno patrimoniale, che il ricorrente può legittimamente allegare è soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all’art. 2697 c.c., gravando sulla parte che agisce per ottenere l’equa riparazione l’onere di dimostrare rigorosamente il danno patrimoniale lamentato. Quindi il danno economico può essere ricollegato alla lunghezza del processo solo se sia l’effetto immediato di tale lunghezza e a condizione che si ricolleghi al ritardo del processo sulla base di una normale sequenza causale: in pratica il danno risarcibile è quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto causativo. Ovvero, per ottenere l’equa riparazione del danno patrimoniale subito, occorre dimostrare che sia il danno emergente che il lucro cessante ne siano la conseguenza immediata e diretta della durata eccessiva del procedimento (ex art. 1223 c.c. che è richiamato dall’art. 2, co. 3°, legge 89/01, attraverso il rinvio all’art. 2056 c.c.).
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova diretta o presuntiva, in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione.
I criteri di determinazione del quantum del danno non patrimoniale applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate dalla Corte di Strasburgo che ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, al quale possono essere apportate le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purché motivate e non irragionevoli.
In particolare la Suprema Corte, nelle pronunzie a Sezioni Unite n. 1338, 1340 e 1341 del 26.01.2004, ha chiarito che il giudice italiano deve interpretare la norma nazionale in modo conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte Europea, ed ha altresì affermato che “il danno non patrimoniale, anche secondo la CEDU, costituisce una conseguenza della detta violazione e cioè di regola, per effetto della violazione stessa. Ed invero è normale che la anomala lunghezza della pendenza di un processo produca nella parte che vi è coinvolta un patema d’animo, un’ansia, una sofferenza morale che non occorre provare, sia pure attraverso elementi presuntivi. (Cass., Sez. Unite, 26.01.2004, n. 1340).
Infine, va soggiunto che il procedimento in materia di equa riparazione è esente dal pagamento del contributo unificato.

* Avv. Ignazio Sposito
[email protected]

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Note

:1 Secondo il rapporto “Doing Business 2009, l’Italia è al 156° posto su 181 paesi presi in consideraizone, riguardo l'efficienza del sistema giudiziario nel consentire a una parte lesa di recuperare un pagamento scaduto .Da tale rapporto si nota che gli Usa stanno al 6° posto, la Germania al 9°, la Francia al 10°, il Giappone al 21°. La Spagna, che tra i Paesi europei sta messa male, è 54°. L’Italia addirittura 156 dopo paesi come la Guinea, l’Angola ecc…..
2 - In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa.
  3 Anche le persone   giuridiche   hanno   diritto   al   risarcimento  del  danno  non patrimoniale in  caso  di  irragionevole  durata  del  processo.  
 La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 luglio 2004 n. 13504, affronta la questione relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali per le società in caso di irragionevole durata del processo. La soluzione offerta dalla Suprema Corte è positiva in considerazione del fatto che le persone giuridiche sono comunque dotate di una soggettività, anche se transitoria e strumentale, in quanto le situazioni giuridiche a loro imputate sono riferibili ad individui persone fisiche, le quali possono subire dei patemi d’animo da una prolungata e ingiustificata durata del processo.
Nel pronunciare questo principio la Corte si è uniformata al consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) per la quale non esiste differenza tra soggetti persone fisiche e i soggetti persone giuridiche quanto alla risarcibilità del danno morale derivante dalla eccessiva durata del processo. Tale orientamento, difatti, affermato per la prima volta con la sentenza 6 aprile 2000, Comirgersoll s.a.c. Portugal, è stato ribadito tutte le volte che una questione simile sia stata sottoposta all’attenzione della CEDU.
 4 In ordine all’individuazione della Corte di Appello competente per territorio bisogna rifarsi all’ art. 11 c.p.p. (rubricato “competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati”).
 
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