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Processo a Strasburgo?
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Articolo di Isabella Cusanno *
30 giugno 2011 12:44
 
 L’accesso al giudice naturale non deve essere impedito, al contrario deve essere facilitato e reso funzionale alla finalità del giudizio che è quella di rendere una pronuncia equa formulata da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge.
La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo all’art.6 specifica puntualmente che cosa è un equo processo: ”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia”.
Il rapporto tra organo giudicante e la parte, variamente intesa quale soggetto giuridico e/o rappresentante processuale del soggetto giuridico, favorendo la conoscenza reale ed attuale delle questioni di causa, nel rispetto delle procedure vigenti e degli scopi delle previsioni normative, deve essere assicurato nella sua immediatezza.
Il cittadino deve avere l’assoluta certezza che la sua richiesta di giustizia sia stata esaminata nel puntuale rispetto dei suoi diritti e in risposta alla sua domanda, in virtù delle sue pretese.
Al cittadino deve essere assicurato il limpido rapporto con il proprio giudice naturale, in modo che la sua domanda di giustizia abbia autorevole ascolto e soddisfacimento.
Indipendentemente dal risultato del giudizio, e quindi dall’accoglimento delle istanze e pretese, il cittadino ha un diritto assoluto e precedente che consiste nella formulazione delle proprie richieste avanti ad una autorità imparziale e individuata con precisione della legge: ogni deviazione ed ogni comportamento abnorme che diventi occasione per allontanare il cittadino dal suo giudice naturale, o l’autorità giudicante dalla concretezza ed attualità della pretesa in ordine alla domanda di giustizia, configura una lesione grave al giusto ed equo processo e deprime la legittima istanza del singolo e della intera società in cui vive oltre a configurarsi come elemento forte di delusione e di dubbio sul corretto andamento del processo e sulla aspettativa di soddisfacente conclusione della propria vicenda giudiziaria.
Se il procedimento giudiziario, come spesso avviene in Italia, per non dire sempre, risulta avviato in un clima di baraonda in cui l’affastellamento dei fascicoli di causa corrisponde all’accumulo delle procedure assegnate ad un singolo giudice istruttore, se le presenze in aula sono in rapporto esponenziale con i fascicoli in attesa di trattazione, se le procedure, a causa di un conclamato stato di ritardo nell’espletamento delle singole fasi, vengono, per prassi improvvisata, disattese in favore di soluzioni di comodo in cui proprio il rapporto con il giudice naturale, per assoluta evidenza, viene dimenticato preferendo un audace fai da te al fine evidente che sarà proprio il giusto processo a perdere di consistenza e di concretezza. E la certezza del cittadino di essere approdato in un’aula di giustizia perderà ogni conferma reale.
Il principio enunciato dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo viene violato¸il diritto all’equo processo¸ che è soprattutto il diritto ad avere diritti e la sicurezza di poterli difendere, viene deturpato in maniera grave ed assoluta. Il danno c’è ed è concreto e coinvolge chiunque abbia subito la vergogna di un procedimento seppure civile, architettato senza le qualificanti garanzie, quelle stesse garanzie che il codice di procedura civile vorrebbe attuate, almeno in parte ma che una prassi indegna pone in disparte in favore dell’allegra approssimazione.
La possibilità di chiedere ed ottenere dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo una nuova e diversa pronuncia contro le prassi messe in atto dallo Stato Italiano in sede di giustizia, prassi che sono contra legem in ogni senso, esiste ed é attuale. Si dovrebbe dire doverosa: perché non è assolutamente accettabile che la principale finalità di uno Stato di diritto, ossia quella di garantire al cittadino il libero e sostanziale e soddisfacente accesso alla giustizia, venga disatteso.

Qui alcune informazioni per l'accesso alla Giustizia Europea

* avvocato, legale Aduc
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