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Rc-Auto e prescrizione pagamento. L'anomalia del Piemonte nonostante la Corte Costituzionale
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Articolo di Antonello Polito
25 ottobre 2013 9:20
 
Che la Regione Piemonte stia ancora pagando gli esiti (economicamente) disastrosi della gestione delle Olimpiadi invernali del 2006, è roba nota (ed anche se, dal punto di vista turistico, la città è letteralmente rinata). Ma che l’Ente istituzionale possa agire, perciò stesso, ultra legem per il recupero dei contributi di propria competenza, è fatto diverso e non giustificabile. Eppure è accaduto, e continua ad accadere.
L’oggetto del contendere è, ancora una volta, la Legge Regionale del Piemonte n. 20 del 05 agosto 2002 (Legge finanziaria regionale per il 2002), nella quale improvvidamente si riteneva, tra altre cose, di: a) non far pagare l’IRAP alla novella Agenzia dei giochi olimpici invernali (Art. 1, comma 1); b) di non far pagare la tassa automobilistica regionale anche agli “autoveicoli alimentati a gas metano” (Art. 2); c) di prorogare il termine di riscossione delle “tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Piemonte” dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003.
Insomma, una vera e propria legge ‘ad Regionem’ che, come era prevedibile, è stata ben presto drasticamente ridimensionata da un intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 296 del 2003), che ne ha appunto dichiarato la incostituzionalità attesa la sua contrarietà all’art. 117 Cost., comma II, lettera ‘e’ (esclusiva competenza dello Stato in tema di imposte erariali).
Purtroppo, l’oggetto del rilievo di incostituzionalità promosso innanzi alla Suprema Corte dal Governo italiano nel 2002, non comprendeva anche l’art.5 della Legge Regionale, che invece di “prorogare” il “termine per il recupero” della tassa automobilistica di un solo anno (quella relativa al 1999), come faceva l’art. 4, ha esteso sine die, e di ben due anni, il termine legale “di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica”, portandolo al termine “di cinque anni dalla data di commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso”.
Ebbene, anche se non portata direttamente all’attenzione della Suprema Corte, anche questa previsione dovrebbe essere ritenuta palesemente non consona al dettato costituzionale, atteso che, in ogni caso, “va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di […] modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione” (sent. 296/2003).
Nel nostro caso, dunque, atteso che “anche l’applicazione delle ‘tasse automobilistiche regionali’ deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti in linea generale dalle norme statali” e che “a detti criteri è riconducibile la disposizione recata dall’art.5, commi 39 e 40, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n.53, richiamata nell’art. 25, comma 1 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.504”, che a sua volta stabilisce che “l’azione per il recupero di detta tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, in quanto tale “reca un principio fondamentale che non potrebbe essere derogato dalla legge regionale” (tutto in Corte Costituzionale, sent. n. 311/2003).
Pertanto, anche in questo caso, prevedere da parte di una legge regionale un termine prescrizionale superiore di due anni rispetto a quello previsto dalla legge nazionale (da 3 a 5 anni), per un tributo di natura comunque ‘erariale’ ex art. 117, comma II, lett. ‘e’ Cost., appare palesemente illegittimo.
E a nulla varrebbe replicare a questa argomentazione adducendo che anche la L.R. piemontese fa riferimento ad una legge nazionale (art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), atteso che non solo un mero ‘richiamo’ ad una legge nazionale non sovverte di certo il sistema giuridico delle fonti di diritto, ma anche che comunque quest’ultima fa riferimento alla riscossione di tributi in genere, mentre quella relativa al pagamento della ‘tassa automobilistica’ assume un palese valore di carattere speciale (lex specialis derogat lex generalis).
Nonostante tutto quanto sopra argomentato e ricordato, tuttavia, alcune Corti piemontesi (C.T.P. TORINO), continuano a riconoscere la legittimità del richiamo all’art. 5 della L.R. n.20/2002, e a condannare chi contesta la prescrizione triennale della richiesta di pagamento del tributo (per esempio: sentenza 79-8-13 depositata il 08/04/13).
Tale atteggiamento, purtroppo, da un lato deve essere messo a conoscenza dei nostri lettori, per non incorrere in ulteriori ‘rischi’ e, semmai, per ‘insistere’ nel ripristino della legalità costituzionale, ma dall’altro dovrebbe rappresentare uno stimolo per un tempestivo ‘ravvedimento operoso’, senza attendere ulteriori ‘ingiustizie intermedie’ in attesa di un ennesimo giudizio della Corte delle Leggi.

I link:
- LR Piemonte n. 20/2002
- Sentenza Corte Costituzionale n.296/2003
- Sentenza CPT Torino n.79-8-13 depositata il 08/04/13
- Scheda pratica ADUC su tassa automobilistica
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