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Rottamazione cartelle esattoriali &Co: Equitalia chiarisce alcuni dubbi
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Articolo di Rita Sabelli
7 febbraio 2017 12:19
 
In merito alla rottamazione delle cartelle esattoriali e altri atti debitori possibile fino a Marzo prossimo (si veda questa scheda pratica) Equitalia ha recentemente chiarito alcuni dubbi interpretativi rispondendo ad una serie di quesiti posti dall’Ordine dei commercialisti di Roma (1).

Vediamo quelli di interesse diretto del soggetto privato consumatore.

Rinuncia alla rottamazione – Si può fare? Entro quando?
E’ possibile per il contribuente che ha presentato istanza di rottamazione NON aderire al piano di rateazione concesso (max cinque rate) e proseguire invece nel pagamento degli importi originari già precedentemente rateizzati in tempi più lunghi?

Da chiarire in questo caso che il contribuente che ha presentato la dichiarazione/richiesta di rottamazione può rinunciarci, per ripensamento, dichiarando tale rinuncia entro il 31 Marzo 2017. Se non lo fa entro questo termine può comunque decadere dalla rottamazione non pagando la prima od unica rata stabilita da Equitalia e tornando quindi al piano originario di rateizzazione.

Contribuente decaduto da una rateizzazione – Può accedere alla rottamazione?
Si. Possono accedere i carichi già rateizzati alla data di entrata in vigore del Dl 193 (24/10/2016) per i quali il contribuente, alla data del 31/3/2017, risulta in regola con i pagamenti delle rate fino a fine Dicembre 2016. Pertanto il contribuente che fosse decaduto prima del 24 Ottobre 2016 può accedere alla rottamazione.
Attenzione, anche in altre risposte Equitalia precisa che per ottenere la rottamazione devono risultare pagate TUTTE le rate al 31 dicembre 2016.

Avviso di accertamento emesso entro il 31/12 – Rientra nella rottamazione?
Equitalia ricorda che rientrano nella rottamazione i carichi (ruoli, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi INPS, etc,) a lei affidati entro il 31/12/2016.
Per i carichi iscritti a ruolo la data di consegna al concessionario si intende fatta:
- per i ruoli trasmessi tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il giorno 25 dello stesso mese;
- per i ruoli trasmessi tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese: il giorno 10 del mese successivo.
(Art.4 DM 321/1999)

Presentazione richiesta tramite delegato – Si può presentare per Pec?
Si. Nel modello DA1 di richiesta di rottamazione il contribuente può “domiciliarsi” presso un delegato indicandone l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e il delegato può inoltrare la richiesta utilizzando tale indirizzo. In questo caso Equitalia ricorda che sul modulo va compilata anche la delega e va allegato il documento di identità del contribuente delegante. Il delegato riceverà tutte le comunicazioni riguardanti la pratica.

Presentazione richiesta e pignoramento attivo, si può accedere comunque?
A seguito della presentazione della richiesta di adesione Equitalia non procede con nuove azioni cautelari e/o esecutive (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo, etc.) e non può proseguire con quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in fase avanzata dell’iter procedurale. Dipende quindi dalla fase in cui si trova l’azione esecutiva.

Contributi comunali (dell’ente Ama di Roma nel caso specifico) iscritti a ruolo e rateizzati, si possono rottamare?
Equitalia chiarisce che in questi casi occorre innanzitutto che l’ente debitore la autorizzi a rateizzare i carichi iscritti a ruolo. Se vuole l’ente può infatti emettere piani di rateizzazione in proprio dilazionando, per esempio, anche solo l’imposta e non sanzioni ed interessi. In questi casi il contribuente può aderire alla rottamazione, nei limiti di legge, per il carico residuo in riscossione.

Quante domande di rottamazione si possono presentare?
Equitalia risponde che il contribuente può presentare più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli.

Rottamazione cartelle erede. Possibile?
Un erede ha ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate. Aderendo alla rottamazione delle cartelle potrebbe ottenere lo storno anche degli interessi di mora. La risposta è si, è possibile aderire.

Rateizzazione formata da più cartelle non tutte da rottamare, come si muove il contribuente?
Il contribuente in questo caso deve continuare a pagare le rate delle cartelle che non intende rottamare, non utilizzando ovviamente i bollettini rav della rateizzazione cumulativa ma utilizzando il sito di Equitalia (pagamento online) o recandosi presso gli sportelli della stessa.

Situazione debitoria del contribuente sviluppata in più Province o Regioni, l’istanza può essere unica?
Una dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve essere presentata – però – ad uno degli ambiti in cui si è iscritti anagraficamente.

(1) http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2976:equitalia-odcec-di-roma&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
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