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Sanita': divieto di segnalazione del clandestino e l'obbligo di denuncia
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Articolo di Elisa Fontanelli, Antonella Porfido
14 febbraio 2009 0:00
 
Il 5 febbraio 2009 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 733 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", che, se confermato dalla Camera, potrebbe portare a numerosi e radicali cambiamenti del trattamento riservato dal nostro ordinamento giuridico ai cittadini extracomunitari.
Fra le molte novita' che il ddl intende introdurre, risulta problematica la disposizione che modifica le attuali regole in tema di salute dello straniero irregolare, nonche' l'introduzione del reato di immigrazione clandestina.
In particolare, un emendamento presentato dalla Lega Nord Padania (art. 45 comma 1 lett. "t") sopprime completamente il comma 5 dell'art. 35 del Testo Unico sull'Immigrazione che reca "l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano".
Attualmente, l'obbligo di referto per l'esercente una professione sanitaria, si impone nel caso in cui venga a conoscenza di delitti procedibili d'ufficio, tranne quando la denuncia esponga l'assistito a procedimento penale (art. 365 c.p.).
Con l'abrogazione di questo articolo del T.U.Immigrazione, si pone il problema di verificare se, di fronte a pazienti sprovvisti di valido titolo di soggiorno, i medici (o qualunque altro operatore sanitario che rientri nella categoria del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) siano o meno tenuti ad altri obblighi di legge.
Nel nostro ordinamento giuridico, gli operatori che operano in una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, assumono la veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. Da cio' deriva, ai sensi degli artt. 361 e 362, un vero e proprio obbligo di denuncia di un reato di cui essi abbiano avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni o servizi, la cui omissione o ritardo comporta la sottoposizione ad una sanzione penale.
L'altra disposizione strettamente connessa con quella sopra citata, e' l'art. 21 del ddl in esame, il quale, introducendo il nuovo art. 10-bis del dlgs 286/98, aggiunge una nuova fattispecie che considera reato l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
Se, dunque, il testo del ddl fosse confermato dall'altro ramo del Parlamento, l'immigrazione clandestina, in quanto tale, diverrebbe reato. L'automatica conseguenza di cio' e' che l'operatore sanitarioche venga a conoscenza della condizione di clandestinita' dello straniero avrebbe un vero e proprio obbligo (e non una mera facolta') di denuncia dello stesso alle autorita' giudiziarie, pena la commissione del reato di omessa denuncia.
A nulla vale, infatti, fare appello al principio del segreto professionale previsto dall'art. 10 del Codice deontologico che disciplina la professione medica. Se infatti e' dato pacifico che il medico debba mantenere il segreto su tutto cio' che gli e' confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione, la stessa disposizione precisa che tale dovere di segretezza viene meno di fronte ad un obbligo di denuncia cui il medico sia tenuto.
Ad ogni modo, la dannosita' di questo nucleo di nuove disposizioni emerge in tutta la sua evidenza non solo dal punto di vista giuridico, tenuto conto che il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, tutela l'essere umano indipendentemente da ogni altra considerazione, bensi' anche dal punto di vista umano e di sicurezza sociale. E' facile prevedere, infatti, che a fronte del rischio concreto di essere denunciati alle autorita' giudiziarie, si determinerebbe la marginalizzazione di gran parte dei cittadini extracomunitari i quali sarebbero comunque costretti, in caso di necessita', a ricorrere ad un "sistema sanitario parallelo" sottratto da ogni regola e controllo.
 
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