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Separazione coniugale. Quando 'andarsene' e' abbandono del tetto: le conseguenze
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Articolo di Emmanuela Bertucci
30 dicembre 2009 10:29
 
Sfatiamo una credenza di molti: non e' vero che l'abbandono del tetto coniugale non e' piu' reato, ne' e' vero che non e' piu' una possibile causa di addebito della separazione. La convivenza e' uno dei "doveri" di assistenza familiare (morale e materiale) cui i coniugi si obbligano contraendo matrimonio. Venir meno ad uno di questi doveri puo' avere delle conseguenze sia nell'esito della successiva separazione, sia sotto un profilo di responsabilita' penale.

Il reato penale
L'art. 570, comma 1, del codice penale sanziona chi –abbandonando il domicilio domestico– si sottrae agli obblighi di assistenza familiare: il reato e' punito con la pena alternativa della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Andarsene di casa, dunque, e' reato –ma con molte eccezioni.
Se i coniugi si stanno separando, chiaramente cio' non vuol dire che debbano continuare a convivere finche' non ci sia la separazione legale. Ma in quale momento della "separazione" si puo' andare a vivere altrove senza rischiare una querela da parte dell'altro coniuge? Per evitare una possibile incriminazione penale occorrera' prima presentare domanda di separazione e solo successivamente cambiare abitazione (art. 146 del codice civile).
Indubbiamente non costituira' reato l'allontanamento concordato con il coniuge, ne' sara' punibile chi abbia abbandonato il tetto coniugale (anche prima della proposizione della domanda di separazione) nel caso in cui sussistano delle ragioni che non consentono la prosecuzione della vita sotto lo stesso tetto, siano personali o economiche.

Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione
Se l'allontanamento dalla casa familiare avviene in una delle circostanze appena indicate (dopo la proposizione di domanda di separazione, in accordo con l'altro coniuge o se la prosecuzione della vita coniugale e' diventata impossibile), esso non potra' essere causa di pronuncia di addebito della separazione da parte del giudice. Negli altri casi (ad esempio, un coniuge che senza dare spiegazioni all'altro abbandoni la casa senza intenzione di farvi ritorno), il coniuge "abbandonato" potra' chiedere al giudice la dichiarazione dell'addebito. Sebbene l'attuale addebito della separazione sia cosa ben diversa dalla separazione per colpa prevista nel vecchio sistema del diritto di famiglia, cio' non di meno ne permane il carattere latamente sanzionatorio per aver violato i doveri coniugali, carattere che esplica i suoi effetti sulle vicende patrimoniali e successorie dei coniugi. Il giudice, pronunciando la separazione, su richiesta di una delle parti puo' dichiarare a quale dei due coniugi la separazione sia addebitabile. La dichiarazione di addebito ha due conseguenze:
- fa sorgere, in capo al coniuge al quale la separazione non e' stata addebitata, il diritto di ricevere quanto necessario per il proprio mantenimento, qualora non abbia redditi propri. In questo caso, il coniuge "trasgressore" potra' essere condannato a provvedere al mantenimento dell'altro in proporzione all'entita' dei suoi redditi (art. 156 del codice civile);
- comporta la perdita dei diritti successori (che permangono invece fra i coniugi separati senza addebito) ai sensi degli articoli 548 e 585 del codice civile.

Infine, l'eventuale addebito della separazione a carico di uno dei coniugi non ha alcuna influenza, o alcun rapporto, con l'affidamento dei figli, ne' con il dovere di entrambi i genitori di provvedere alle loro esigenze economiche, educative, morali. Il coniuge cui la separazione sia stata addebitata avra' nei confronti dei figli gli stessi diritti e doveri dell'altro genitore, e non sara' passibile, sol per l'addebito, di provvedimenti "afflittivi" nel rapporto con essi per quanto concerne l'affidamento condiviso, o in caso di affidamento ad uno solo dei genitori di diminuzione dei diritti di visita e frequentazioni ne' di aumento dell'assegno di mantenimento dei figli.
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