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Stupefacenti, Corte d'Appello di Roma applica nuovo orientamento in materia di ingente quantità
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
18 luglio 2012 8:50
 
Prima applicazione concreta del principio introdotto con la pronunzia resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione lo scorso 24 Maggio, da parte della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Roma..
Come si ricorderà il Supremo Collegio fu chiamato a dirimere una annosa controversia interpretativa, insorta da tempo fra la Quarta e la Sesta Sezione della Corte, le quali avevano assunto posizioni del tutto opposte tra loro in relazione ai criteri di applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2° dpr 309/90.
Da un lato, la Quarta Sezione reiteratamente ha sostenuto – anche in pendenza del giudizio deferito alle SS.UU. - che il canone ermeneutico da seguire fosse quello della capacità diffusiva della sostanza, vale a dire l'attitudine della stessa a soddisfare la necessità di una indeterminata pluralità di tossicodipendenti in un contesto geografico stabilito.
Dall'altro, la Sesta Sezione, invece, opponeva una valutazione improntata alla individuazione di un criterio aritmetico di confine, sostenendo che si dovesse ritenere l'operatività dell'aggravante solo se il peso lordo dello stupefacente superasse i kg. 2 per le droghe pesanti (eroina, cocaina etc.) ed i kg. 50 per quelle leggere (hashish, marijuana e cannabinoidi in genere).
Le SS.UU. hanno manifestato il loro favore – pur operando un significativo distinguo sul piano strettamente metodologico – per la seconda opzione.
Vale a dire che, pur apprezzando lo sforzo di adottare parametri matematici sufficientemente certi, i giudici di legittimità hanno :
1. individuato come elemento determinante il principio attivo e non già la sostanza lorda;
2. stabilito che uno dei paradigmi delibativi non sia la dose media giornaliera, bensì la quantità massima detenibile di sostanza stupefacente, (canone che si deriva moltiplicando la dose media giornaliera per un moltiplicatore, indicato nelle tabelle allegate al dpr 309/90 e previste dall'art. 14, che varia a seconda della sostanza in esame);
3. indicato come limite non superabile quello pari a 2000 volte il valore soglia dato dalla quantità massima detenibile, ferma la possibilità di una valutazione discrezionale quale deroga a tale limite, ove esso venga superato.
La sentenza della Corte di Appello di Roma che si allega, dunque, certamente tra le prime in Italia, essendo stata pronunziata solo quattro giorni dopo la decisione delle SS.UU. (il 28 Maggio 2012) recepisce, pertanto, in modo assolutamente coerente e fedele l'insegnamento delle stesse.
Viene infatti operata, così, una significativa riduzione della sanzione inflitta in primo grado, previa esclusione della circostanza di cui all'art. 80 comma 2° dpr 309/90, che, invece, il GUP aveva ritenuto applicabile in concreto.
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