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Telefonia: addio alle tariffe extra per il roaming, a cosa fare attenzione
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Articolo di Rita Sabelli
15 giugno 2017 10:59
 
Come ampiamente noto da oggi 15 Giugno 2017 gli operatori telefonici non possono più addebitare costi aggiuntivi per le chiamate dai telefoni cellulari e per il traffico dati degli utenti in viaggio nei Paesi UE diversi dal loro. Lo ha stabilito un Regolamento europeo (1) che ha modificato le normative precedenti che già comunque imponevano delle riduzioni ai sovrapprezzi.

Da oggi i contratti nuovi ed esistenti che includono servizi di roaming diventano automaticamente “contratti con roaming a tariffa nazionale” per chiamate vocali, sms, mms e traffico dati, senza bisogno che l’utente faccia nulla. Il gestore deve comunque informare i propri clienti della novità, specificando in che modo i contratti vengono adeguati.
Nella pratica e in termini generali il proprio piano tariffario sarà applicabile anche per le comunicazioni effettuate all’estero, con le stesse modalità.

Da precisare che tutto ciò riguarda le permanenze temporanee all’estero -per turismo, studio, lavoro, etc.- e che i gestori telefonici possono adottare “politiche di utilizzo corretto” per prevenire utilizzi anomali come quelli, per restare in tema, che avvengono in un Paese diverso dal proprio (e da quello del proprio gestore) per scopi diversi dal viaggio occasionale.
In altre parole il “contratto con roaming a tariffa nazionale” NON è fruibile per chi si trasferisce definitivamente all’estero, e alcuni sovrapprezzi possono essere applicati invece nei casi di soggiorni prolungati all’estero con consumi superiori a quelli nazionali.

Ma vediamo i casi a cui fare attenzione, che in eccezione a queste nuove regole prevedono l’applicazione di sovrapprezzi.

Consumi anomali o abusivi
La regola generale è che per fruire del “contratto con roaming a tariffa nazionale” si deve utilizzare il telefono cellulare più nel proprio Paese che in un Paese estero e situazioni opposte (maggiori consumi all’estero) possono essere considerati utilizzi anomali. Il lasso di tempo convenzionalmente preso in considerazione per effettuare tali valutazioni è di quattro mesi. Quindi, per chi trascorre molto tempo all’estero in un periodo di quattro mesi o più effettuando consumi superiori a quelli fatti nel proprio Paese il gestore potrà, fatte le dovute verifiche anche direttamente con l’utente, applicare dei sovrapprezzi.

Consumi oltre le soglie del proprio contratto
Il fatto che all’estero non siano più applicabili sovrapprezzi non vuol dire che si può pensare di poter utilizzare i servizi per un tempo illimitato, tutto dipende in realtà dal tipo di contratto che si è stipulato col gestore per l’utilizzo nel proprio Paese.
In termini generali vanno rispettati i limiti posti dal proprio contratto e quindi di potrà godere di chiamate e SMS illimitati SOLO se ciò è previsto dal proprio piano tariffario.
Per quanto riguarda il traffico dati il concetto è lo stesso, ma il volume di dati utilizzabile con il roaming, pur dovendo essere consistente, varia a seconda del prezzo del pacchetto di cui si dispone (si veda la guida sul sito ufficiale dell'UE con domande frequenti). Oltre a ciò il gestore telefonico potrebbe fissare un limite di salvaguardia per il roaming, informando l’utente sia preventivamente sia in caso di superamento dello stesso.

Gestori che non rientrano nei costi
Ai gestori -di solito quelli piccoli- che non fossero in grado di recuperare i propri effettivi costi relativi al servizio di roaming le normative consentono di chiedere all’Autorità garante (in Italia AGCOM) l’autorizzazione ad applicare sovrapprezzi che devono essere ovviamente comunicati agli utenti e che devono limitarsi a coprire i costi secondo le tariffe massime all’ingrosso.

I sovrapprezzi sono decisi liberamente da ogni gestore, con informazione al cliente, nel rispetto dei limiti massimi posti dall’UE che sono (escluso IVA):
- 3,2 centesimi di euro al minuto per le chiamate vocali;
- 1 centesimo di euro per ogni SMS;
- 7,7 euro per gigabyte (GB) per il traffico dati.
Quest’ultimo sovrapprezzo scenderà a 6 euro dal 1/1/2018, a 4,5 euro dal 1/1/2019, a 3,50 dal 1/1/2020, a 3 euro dal 1/1/2021 e infine a 2,50 euro dal 1/1/2022.

In casi particolari dove l’utente avesse già un contratto particolarmente favorevole per il roaming, dovrà essergli chiesto se vuole mantenere il contratto o adeguarsi alle nuove norme.

Le novità valgono per i 28 Paesi dell’UE. Si deve ancora aspettare per i Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

QUI il sito ufficiale dell'UE con informazioni e un’utile guida con domande frequenti

(1) Regolamento UE 531/2012 modificato dal Regolamento UE 2015/2120 e dal Regolamento UE del 7 Aprile 2017 “...modifiche per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso”
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