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Violazione codice stradale. Dove impugnare la cartella esattoriale
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Articolo di Claudia Moretti
1 giugno 2009 0:00
 
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8200 del 03/04/2009) ha chiarito alcuni aspetti sull'opposizione avverso cartella esattoriale a seguito di infrazione al codice della strada, ponendo in fila una ad una le ragioni per cui, nella maggior parte dei casi, la competenza sui vizi propri della cartella e' del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale civile, e non del giudice di pace. Questa la ricostruzione giuridica effettuata nella motivazione della Corte:
1 -
il verbale di accertamento della violazione al codice della strada, laddove correttamente notificato, diviene titolo esecutivo cui segue l'emissione della cartella esattoriale, che diviene "il primo atto esecutivo" secondo quanto prevede la procedura civile;  
2 - al contrario, se vi e' un vizio di notifica, il verbale non assume alcuna valenza esecutiva e, assume carattere di mera "sanzione amministrativa";  
3 - questo comporta che, nel primo caso l'opposizione seguira' le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile in merito all'opposizione all'esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.); nel secondo caso si potra' esperire l'azione prevista in materia di sanzioni amministrative dalla legge 689/90, ossia l'impugnazione entro 30 giorni al Giudice di Pace.  
La sentenza pone in rilievo l'importanza delle notifiche in ambito di violazioni al codice della strada. Le differenze sostanziali e procedurali dell'opposizione sono notevoli.  
E' importante e decisivo verificare sempre, al momento in cui si riceve una cartella di pagamento, anche fosse il primo atto con cui si apprende del procedimento sanzionatorio in corso, l'esistenza e la validita' della notifica di un verbale di accertamento. Spesso, anche se non si e' materialmente ricevuto l'atto, e' possibile che vi sia stata comunque legale notifica dello stesso. Non solo, e' necessario fare copia della relata dell'ufficiale giudiziario per verificare se la procedura di conoscenza legale sia stata effettuata nei modi e nei termini previsti.  
Laddove detta notifica dovesse essere inequivocabilmente viziata, si potra' procedere all'impugnazione nei 30 giorni dal ricevimento della cartella e, alternativamente, contestare sia il merito della violazione sanzionata, ovvero anche solo i vizi propri della cartella stessa.  
In caso di notifica esistente e valida del verbale, invece, non solo non sara' piu' possibile entrare nel merito della sanzione ricevuta, ma anche laddove la cartella abbia vizi propri, occorrera' rivolgersi al Tribunale civile, col patrocinio di un avvocato, nei 20 giorni dal ricevimento della stessa. Si potranno cosi' far valere sia i vizi attinenti all'esistenza del titolo esecutivo (nel caso la multa che precede la cartella) con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c), sia i vizi propri della cartella con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).  
Che dire? Non e' affatto semplice districarsi nella materia delle notificazioni, e delle varie formule che esistono per ritenere buona una notifica che magari di fatto ha raggiunto il proprio scopo. Il solito campo minato per l'utente che, costretto a rivolgersi all'intermediazione dell'avvocato, alla fin fine, per somme piccole, non puo' che arrendersi e pagare.
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