temo che il suo amministratore
abbia ragione (e i giudici un pò meno) !
Lei ha
ragione quando dice che la materia é poco regolamentata ed
in effetti vi sono anche varie lacune relative agli
elevatori.
Quando poi questi ultimi vengono
comparati alle scale la confusione é ancora più
totale.
Personalmente ho frequentato vari corsi e
seminari per amministratori e tra questi la prassi più
diffusa é quella usata dal suo amministratore (e badi che
chi le parla abita all'ultimo piano di uno stabile di 5
piani serviti da elevatore, e quindi ne sa qualcosa in tema
di salassi e spese !!)
Comunque, i vari corsi cui
ho assistito, mi hanno insegnato alcune cose e gliele dico
volentieri:
1) Se c'é una o più tabelle
millesimali che disciplinano le spese con chiarezza, queste
vanno applicate e null'altro !!!!
2) Se
qualcuno ha la sensazione che le tabelle siano inique può
fare ricorso al giudice in qualunque momento per farle
valutare e, se del caso, cambiare, salvo il caso che deve
comunque pagare sino a sentenza definitiva. E per esperienza
é difficile che cambi qualcosa !
3) In casi
dubbi, dove c'é ad esempio una sola tabella, quella va
applicata, sempre, a meno che, come dice il C.C. , vi sia la
possibilità di misurare l'effettivo uso che si fa del
bene o del servizio in modo chiaro ed evidente a tutti !
Mi spiego meglio:
In un ascensore ad
esempio, l'energia va suddivisa in base alla tabella che
tiene appunto conto dell'altezza.
Ma se una
maggioranza qualificata decide ad esempio di montare una
pulsantiera o una gettoniera o un sistema a badge magnetico
in grado di contare quante corse faccio, quanta energia
consumo, ecc. allora, esistendo un sistema tecnico in grado
di MISURARE, questo avrà la precedenza su altri tipi di
suddivisioni.
Altro esempio: Solitamente
l'acqua viene divisa con criteri vari come pro-capite o
pro millesimi, dipende cosa dice il regolamento.
Ma se, sempre una maggioranza qualificata, decide di montare
i contatori split, nessuno potrà opporsi all'uso di
questo nuovo sistema in quanto permette di misurare
esattamente l'uso e il godimento del bene (in questo
caso l'acqua) e il principio che vale é sempre lo
stesso:
"Chi più gode, più paga
!"
Infatti, il principio base assoluto é
che l'onerosità nel mantenimento e dell'uso di un
bene "comune" deve essere commusurata alla
possibilità che si ha di farne uso e di goderne rispetto ad
altri "comunisti" (che non sono quelli di SX
!!!).
Nel suo caso, chi più su sale, più fa una
corsa più lunga e più tempo permane nell'elevatore e,
di conseguenza, chi va al piano più alto ha più
probabilità di incorrere in un guasto rispetto a chi
permane solo per un tempo minore e di conseguenza é più
probabile che il telefono serva a lui.
Ovviamente
questo è un caso limite e che dipende dalle probabilità (e
dalla 1^ legge di Murphy, che dice che se un guasto pùò
avvenire... avverrà !!!).
A voler essere
sottili, si potrebbe obiettare che il telefono é come il
citofono e che quando serve serve indipendentemente dal
piano, é vero anche questo !
Ma se si iniziano a
fare dei distinguo, allora anche la pulsantiera dovrebbe
essere divisa non in base all'altezza ma in parti uguali
(ognuno schiaccia sempre solo 1 pulsante !). Ma se si
inizia dalla pulsantiera si passa poi ai fili, al congegno
elettronico che sceglie il piano ecc. ecc. e non si sa più
dove si finisce.
Cosa, dell'apparecchiatura,
viene usurato in base ai piani e non all'uso comune
? Il motore? Beh, quello si. E i relè che
comandano il motore ? Quelli scattano 1 volta sola per
piano, indipendentemente dal piano !!
Vede, sig.
Alberigo, tutte queste domande rischierebbero di scatenare
una caccia alle "streghe", pardon, ai relè, per
spaccare il capello e decidere cosa si usura in base alla
corsa e cosa si usura indipendentemente dalla sua
durata.
Per questo io (pur abitando
all'ultimo piano) concordo con la più classica delle
interpretazioni: Metà spesa in base ai millesimi e
metà in base ai piani !
E mi creda, chi ha
optato per questa salomonica divisione, invece che fare
tutto in base all'altezza (come la logica legata
strattamente all'uso vorrebbe), lo ha fatto appunto per
"dividere" in due i costi: quelli fissi da quelli
proporzionali all'uso !
Le ripeto il
principio ispiratore:
-Chi più possiede, più
gode;
-Chi più gode, più possiede
-E chi più possiede e/o più gode, più deve pagare !
Spero di averle chiarito le idee.
Cordialità
14 marzo 2008 0:00 - Alberigo
Abito in una palazzina di nuova costruzione composta da due
piani terra, due piani primo e e due piani secondo e sono
proprietario di uno dei due appartamenti al secondo
piano. Oltre ad avere appreso il parere di Primo
Mastrantoni al riguardo, ho letto anche in un articolo
redatto a cura di Federamministratori Confappi che per
quanto attiene alle spese di manutenzione straordinaria, per
la maggioranza dei giudici (che nel passare degli anni hanno
interpretato il Codice Civile) esse riguardano non tanto
l'uso quanto, appunto, la proprietà.
Dello
stesso avviso evidententemente non è l’amministratore del
nostro condominio; nello stabilire infatti un prospetto di
riparto della spesa relativa all'acquisto di un
combinatore telefonico Gsm per le chiamate di emergenza a
corredo dell'ascensore (una spesa di manutenzione
straordinaria di adeguamento alle norme di sicurezza) ha
stabilito una suddivisione per metà in proporzione ai
millesimi di proprietà e per metà in proporzione al
livello del piano come se si trattasse, in poche parole, di
manutenzione ordinaria.
Al che gli ho fatto
presente che secondo quanto sopra detto tale ripartizione
risulterebbe essere iniqua; se l'ascensore (così come
ad esempio le scale) appartiene a tutti, tutti debbono
conservarne in vita l'esistenza e la capacità di
"funzionare". Pertanto tutti devono essere
chiamati a contribuire alle spese, e la ripartizione deve
avvenire solo in base ai millesimi di proprietà.
Lui invece dice che il tutto è soggetto ad interpretazione
giacché il Codice Civile, oltre a non contemplare gli
ascensori, non fa alcun riferimento e alcun distinguo tra
SPESE ORDINARIE e SPESE STRAORDINARIE. A suo avviso perciò
il criterio più giusto da adottare è quello che tiene
conto dell'uso e quindi del livello del piano. Davanti
alle mie reiterate rimostranze mi ha però detto che,
qualora riuscissi a trovare una sentenza di cassazione che
definisce l'applicazione dei due criteri di
ripartizione, si adeguerebbe anche lui...!
Quello
che dovrei trovare pertanto è un aiuto che contempli un
riferimento normativo o giurisprudenziale (qualora esista!)
che regola la materia senza che per questo si debba
ricorrere alla libera interpretazione! Questo perché oggi
la discussione implica spendere "solo" qualche
centinaio di euro, ma tra dieci anni potrebbe riguardare
spese molto più onerose che con l'applicazione del suo
criterio mi porterebbe un maggior aggravio di spese, sempre
e comunque!
23 settembre 2007 0:00 - FABRIZIO
Mi pare che il sig. Mastrantoni faccia un pò di confusione
sulle spese di manutenzione.
L'art. 1124
intanto parla di scale e non di ascensori e dice che la
spesa per la costruzione e ricostruzione va divisa a metà
per i millesimi e l'altra metà in base ai coefficientgi
di piani ed in proporzione ad essi. E per manutenzione
ordinaria delle scale in genere si intende la loro pulizia
in quanto le spese di riparazione ricadono nella
"ricostruzione". A parte il fatto che molti
regolamenti anche sulle pulizie, per ovvi motivi, utilizzano
la tabella in base all'altezza.
Successive
sentenze ed interpretazioni hanno poi equiparato le scale
agli ascensori ma le spese di manutenzione sia essa
ordinaria che straordinaria vanno sempre divise in base a
quanto stabilito per la costruzione.
Per il sig.
Antonio: Il tipo di spesa va diviso secondo il concetto
sopradescritto come é ovvio che sia. Un Ascensore non
é un giardino o un cortile che può anche essere bello da
vedere o da passeggiarci. Un ascensore ha una sola ed
unica funzione: portare su la gente. e la manutenzione
ordinaria o straordinaria che sia la si fa per un solo
motivo: per portare su la gente ed in sicurezza.
Quindi, chi più sale più paga ! Concetto molto
semplice e democratico !
Per il Sig. Paolo,
Mi pare che nel suo caso si possa ipotizzare un abuso per
cui io fossi in lei chiederei una revisione della tabella
dell'ascensore.
E se il condominio non la
concede faccia opposizione davanti al giudice.
E' vero che quando lei ha comprato la casa poteva
esaminare la tabella, ma é altrettanto vero che nessuno
può imporre il pagamento di servizi inesistenti o di cui
sia... ...impossibile servirsi !
Nel suo caso,
non si può invocare un coefficiente per un piano al quale
l'ascensore non arriva.
Quindi per la
mansarda, al massimo, coefficiente 4 ed in funzione dei
millesimi del valore della stessa mansarda, che se non è
abitabile, deve valere meno. Attenzione però a non
tranformarla in una appendice dell'appartamento coem
molti fanno altrimenti la costringeranno a rivedere i
millesimi della stessa !
Mi viene un dubbio:
Chi stilò a suo tempo la tabella millesimale, non si era
accorto che l'ascensore arrivava solo al 3° piano ?
Questo la dice lunga anche su ..... certi uffici tecnici
!!!
Saluti
20 settembre 2007 0:00 - antonio
Dovendo adeguare l'impianto ascensore attualmente ad una
velocità in un ascensore a velocità variabile con
l'applicazione di un dispositivo elettronico la spesa
totale dovrà essere ripartita per solo i millesimi di
proprietà oppure al 50% per mill. di proprietà e il
restante 50% per mill. di piano ? Edificio di 5 piani.
Grazie e cordiali saluti.
20 novembre 2006 0:00 - Paolo
Io ho un appartamento con mansarda al terzo piano,
l'ascensore parte dalla cantina ed arriva solo fino al
terzo (quindi non davanti all'entrata della mansarda),
eppure mi tocca pagare per coefficente 4 al piano
appartamento (fin qui tutto bene) e addirittura coeff.5 il
piano mansarda, che non è abitabile, dove l'ascensonre
non arriva neppure...Questo la dice lunga su certi
regolamenti condominiali.