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2 agosto 2007 0:00 - vittorio patore
PIO IX!!!!!!!!!!
3 giugno 2007 0:00 - roberto aldo mangiaterra alias il mago d
La conosco molto bene la storia perchè io leggo molto. Sarebbe bello trovare quella bellissima donna e intervistarla, forse si riuscirebbe a cambiare la storia italiana plagiata da un uomo che non è Silvio Berlusconi, ma che è per me il Grande Vecchio...Mike Buongiorno!
Scriverò un libro prima o poi su questo Grande Vecchio, su questo Grande Giocattolaio sconosciuto ai più nella sua vera veste della Storia degli ultimi 30 anni del nostro Bel Paese.
1 giugno 2007 0:00 - Osservatorio sulla Legalita'


Da : www.osservatoriosullalegalita.org
Di Rita Guma ( Presidente)


Caso Previti : perche' ci vuole tanto per la decadenza da parlamentare ?
da Chiara B.

Vorrei sapere quale testo o organismo stabilisce l'iter e le norme (che mi sembrano inutilmente lunghe) per la decadenza di un parlamentare condannato come
Previti. Grazie

Risponde Rita Guma

La Costituzione stabilisce che (Art. 64) "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti", che (Art. 65) "La legge
determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore" e che (Art. 66) "Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

Il regolamento della Camera assegna alla giunta per le elezioni il potere di decidere in materia. Ci sono tre passaggi: Comitato, Giunta e Assemblea, e
i tempi previsti sono di mesi(1). L'iter e' piuttosto articolato, perche' il regolmento prevede garanzie a tutela dell'eletto, in quanto questi - a prescindere
da chi sia - rappresenta gli elettori e il mandato conferitogli dagli elettori (sebbene l'attuale legge elettorale non sia nominativa) e non puo' essere
liquidato su due piedi.

Cesare Previti era stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per il processo Imi-Sir, ma gli sono stati concessi gli arresti domiciliari
per motivi d'eta' grazie alla ex Cirielli e l'affidamento in prova ai servizi sociali. La condanna prevedeva la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici
uffici, il che avrebbe privato il parlamentare della possibilita' di ricoprire il suo incarico.

L'iter riguardante Previti e' stato prolungato perche' la sentenza definitiva e' intervenuta a ridosso dell'insediamento del nuovo parlamento ed e' stato
necessario eleggere prima la nuova giunta per le elezioni (che peraltro non ha solo questo compito, ma anche ad esempio valutare le contestazioni sulle
schede elettorali). Inoltre solo sette mesi fa la giunta ha acquisito le motivazioni della sentenza della Cassazione e infine il deputato aveva presentato
ricorso in Cassazione riguardo alla sentenza, e si e' voluto attendere che il 25 maggio 2007 la Corte deliberasse (ha ritenuto il ricorso inammissibile),
perche' le cose sarebbero potute cambiare.

Il 30 maggio, la Giunta per le elezioni della Camera ha comunque approvato la proposta di decadenza di Previti dalla carica di deputato con 17 voti a favore
(quelli del centrosinistra), e 8 contrari. Secondo il regolamento, passeranno ora almeno 20 giorni prima dell'udienza pubblica di Previti e del suo avvocato
sempre in Giunta. Ci sara' poi un nuovo voto per decidere se trasmettere all'aula parlamentare la proposta di decadenza dalla carica per il voto definitivo.

Tuttavia - oltre alla posizione di chi, all'interno della giunta, vorrebbe sindacare la sentenza della Cassazione, travalicando i poteri parlamentari, ed
a quella di chi parla di fumus persecutionis - vi sono alcune controversie sull'interpretazione della legge nello specifico caso, ed esse incidono sulla
decisione definitiva dei deputati. In particolare, dato che l'esito dell'affidamento ai servizi sociali sara' verificato in agosto, si contrappongono tre
visioni.

La parte politica di Previti afferma che in caso di esito positivo della prova, venendo meno la condanna verrebbe meno anche l'interdizione, quindi non
sarebbe giusto far decadere il deputato. Dall'opposizione si fa invece rilevare che la Consulta ha stabilito in passato che solo la pena principale si
estingue con l'esito positivo dell'affidamento in prova, e non le pene accessorie, quale quella dell'interdizione dai pubblici uffici, e quindi Previti
dovrebbe comunque decadere.

C'e' poi una terza interpretazione, secondo cui al momento Previti dovrebbe decadere, a prescindere da quello che sara' poi il risultato della sua prova
ai servizi sociali, e che il fatto che il procedimento sia stato prolungato fin quasi allo scadere dell'affidamento in prova non dovrebbe avere alcun effetto,
indipendentemente da quale sia l'interpretazione giusta fra quelle precedentemente illustrate.

Inutile dire che noi dell'Osservatorio condividiamo quest'ultima valutazione. Le elezioni si sono svolte ai primi di aprile 2006, mentre la condanna definitiva
di Previti e' intervenuta a maggio 2006. Anche se l'inter ha richiesto un anno, si tratta solo di lungaggini burocratiche e - cosi' come avverrebbe per
i condannati vincitori di un concorso - e' corretto valutare la situazione come se oggi si fosse alla data della sentenza, qualsiasi vicenda sia intervenuta
nel frattempo, o - come si cerca di ottenere - interverra' in futuro.

(1) Art. 16 del Regolamento della Giunta delle elezioni (procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza)"1.
Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato... svolge l'istruttoria
sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli
stessi. 2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro
quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale: a) OMISSIS b) ove constati l'insufficienza
degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine
di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle
lettere a) o c); c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in
contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione
entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso, All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente
proposta alla Giunta". Art. 17 "OMISSIS. 5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato
parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione. 6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e
decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui
all'articolo 13".

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