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29 aprile 2008 0:00 - DE pravato
questa è un'altra semplice, evidente dimostrazione che le leggi non vengono fatte con lo sguardo al cittadino, ma ad alcuni soggetti economici ben determinati.

Del cittadino, il legislatore se ne fotte.
28 aprile 2008 0:00 - Incazzato
Fermo restando le belle solfe dell'Agenzia delle Entrate, c'e' un dato a cui nessuno credo abbia pensato. Quando io porto il mio bel scontrino parlante al MIO fiscalista, questo deve per forza di cose conoscere il MIO stato di salute. Ed il MIO fiscalista, non e' un soggetto automaticamente autorizzato al trattamento dei dati sensibili MEDICI (fiscali si). Ma perche, per quale motivo, per ottenere un MIO diritto sacrosanto (scaricare i farmaci che compro perche lo stato non mi passa), devo far sapere al mio fiscalista che sono un semischizofrenico (eccerto compro XANAX), non vado di corpo (eccerto compro supposte di glicerina), sono allergico al suo gatto (eccerto compro cortisone a gogo), ho l'ucera per quello che mi fa pagare di tasse (eccerto compro Omeprazolo), che ho 15 amanti (eccerto compro Viagra a quintali), che il mio biondo non e' naturale (eccerto compro acqua ossigenata in flaconi da 2 litri) e che sono avvezzo a droghe pesanti (eccerto compro siringhe da insulina in quantita industiali). MA PERCHE'? Pensateci. Perche tutto questo, riguarda OGNUNO di voi (noi)
11 marzo 2008 0:00 - Max
Salve. Sulla detraibilità dei farmaci o dei ticket esistono molte versioni per lo più alimentate dalle diverse interpretazioni date nel tempo da commercialisti o uffici contabili.
Inoltre, per rispondere a Vincenzo, la necessità di avere in chiaro sullo scontrino prodotto e codice fiscale, la qual cosa rappresenta per i farmacisti un onere non indifferente dato che dobbiamo inserirlo a mano per chi è sprovvisto della nuova tessera sanitaria, risponde ad un malcostume tutto italiano per cui, anzichè scoprire e punire infallibilmente i contravventori, inasprendo magari le pene, si cerca di rendere più difficile il reato, rendendo però nel contempo la vita impossibile agli onesti. Chi è senza peccato....
Riporto comunque quanto previsto dalla GUIDA AI CONTROLLI DA EFFETTUARE PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ (edizione per il 730.2007) edita dalla Consulta Nazionale dei CAF.
Spese sanitarie indicate nel rigo E1Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR A. Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici) Le spese mediche in argomento sono quelle inerenti a prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione. Inoltre vi rientrano le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc… Va infatti sottolineato che le spese mediche sono considerate tali a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.2). Tale principio è da ritenere applicabile anche a seguito dei chiarimenti forniti all’Agenzia delle entrate in materia di esenzione Iva, nella Circolare 28.01.2005, n. 4/E, dove sono stati recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. Pertanto è da ritenere, a titolo di esempio, che le spese sostenute per perizie medico-legali siano comunque detraibili sebbene non più soggette all’esenzione da Iva. Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a: − specialità medicinali come risultanti dai provvedimenti del Ministero della sanità; − farmaci equivalenti sempre autorizzati dal Ministero della sanità, (prodotti medicinali a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o da certificato di protezione complementare, identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo o dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell’autorizzazione); − medicinali omeopatici. I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 3.3). Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. 223.2006 (c.d. decreto Visco-Bersani), convertito dalla legge 248.2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali (esclusi gli alimentari). Le spese sostenute per l’acquisto di prodotti curativi naturali – che non sono medicinali – non danno invece diritto alla detrazione neppure se l’acquisto è avvenuto in farmacia. Se lo scontrino fiscale è rilasciato da una farmacia non è necessario che contenga la dicitura “medicinali” o “farmaci”, infatti, qualora lo scontrino riporti una descrizione generica, è sufficiente che il contribuente, mediante l’autocertificazione, attesti che l’importo pagato è riferito all’acquisto dei farmaci necessari al contribuente stesso o ai familiari a suo carico e non all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia (Circolare 20.04.2005, n. 15/E risposta 11.1). Diversamente, è da ritenere, che se lo scontrino è rilasciato da un supermercato o da altro esercizio commerciale, la descrizione del farmaco o la dicitura “medicinale” o “farmaco” sia necessaria ai fini del riconoscimento della detraibilità.
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Ovviamente se la dicitura dello scontrino fa riferimento a categorie merceologiche non riconducibili a farmaci o medicinali (ad esempio “cosmesi”, omogeneizzati, ecc.), indipendentemente dal luogo di acquisto, la detrazione non è comunque ammessa. Se nello scontrino risulta invece riportata l’indicazione ticket pagati per l’acquisto di medicinali per legittimare la detrazione occorre documentare tali spese anche con la relativa prescrizione medica (Circolare 03.05.2005, n. 17/E, risposta 3).
Meglio informarsi bene prima di scrivere.
11 marzo 2008 0:00 - alberto
Scusate,ma dove avete letto che un farmaco di fascia C,acquistabile senza la prescrizione,non può essere fiscalmente detratto?
Basta consegnare,al momento di pagare,la propria tessera sanitaria regionale per consentire al farmacista di emettere lo scontrino fiscale corretto e comunque quel farmaco può essere detratto ai fini fiscali,anche in asssenza di ricetta.
Chiaramente,per i farmaci acquistati senza prescrizione,a fine anno sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,per comprovare la necessità di utilizzo di tali farmaci per se o per le persone che risultassero a nostro carico.
Cordiali saluti

Alberto
10 marzo 2008 0:00 - Vincenzo
quale privacy nel far comparire il nome del farmaco sullo scontrino? quale necessità ha il dipendente dell'Agenzia delle Entrate di sapere di quali malattie soffre un "contribuente"?
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