questa è un'altra semplice, evidente dimostrazione che
le leggi non vengono fatte con lo sguardo al cittadino, ma
ad alcuni soggetti economici ben determinati.
Del
cittadino, il legislatore se ne fotte.
28 aprile 2008 0:00 - Incazzato
Fermo restando le belle solfe dell'Agenzia delle
Entrate, c'e' un dato a cui nessuno credo abbia
pensato. Quando io porto il mio bel scontrino parlante al
MIO fiscalista, questo deve per forza di cose conoscere il
MIO stato di salute. Ed il MIO fiscalista, non e' un
soggetto automaticamente autorizzato al trattamento dei dati
sensibili MEDICI (fiscali si). Ma perche, per quale motivo,
per ottenere un MIO diritto sacrosanto (scaricare i farmaci
che compro perche lo stato non mi passa), devo far sapere al
mio fiscalista che sono un semischizofrenico (eccerto compro
XANAX), non vado di corpo (eccerto compro supposte di
glicerina), sono allergico al suo gatto (eccerto compro
cortisone a gogo), ho l'ucera per quello che mi fa
pagare di tasse (eccerto compro Omeprazolo), che ho 15
amanti (eccerto compro Viagra a quintali), che il mio biondo
non e' naturale (eccerto compro acqua ossigenata in
flaconi da 2 litri) e che sono avvezzo a droghe pesanti
(eccerto compro siringhe da insulina in quantita
industiali). MA PERCHE'? Pensateci. Perche tutto questo,
riguarda OGNUNO di voi (noi)
11 marzo 2008 0:00 - Max
Salve. Sulla detraibilità dei farmaci o dei ticket esistono
molte versioni per lo più alimentate dalle diverse
interpretazioni date nel tempo da commercialisti o uffici
contabili. Inoltre, per rispondere a Vincenzo, la
necessità di avere in chiaro sullo scontrino prodotto e
codice fiscale, la qual cosa rappresenta per i farmacisti un
onere non indifferente dato che dobbiamo inserirlo a mano
per chi è sprovvisto della nuova tessera sanitaria,
risponde ad un malcostume tutto italiano per cui, anzichè
scoprire e punire infallibilmente i contravventori,
inasprendo magari le pene, si cerca di rendere più
difficile il reato, rendendo però nel contempo la vita
impossibile agli onesti. Chi è senza peccato....
Riporto comunque quanto previsto dalla GUIDA AI CONTROLLI DA
EFFETTUARE PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
(edizione per il 730.2007) edita dalla Consulta Nazionale
dei CAF. Spese sanitarie indicate nel rigo E1Art. 15,
comma 1, lettera c, del TUIR A. Spese mediche generiche e
acquisto di farmaci (anche omeopatici) Le spese mediche in
argomento sono quelle inerenti a prestazioni rese da un
medico “generico”, oppure quelle rese da un medico
specialista in branca diversa da quella correlata alla
prestazione. Inoltre vi rientrano le spese per il rilascio
di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta
costituzione), per la patente, ecc… Va infatti
sottolineato che le spese mediche sono considerate tali a
prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono
effettuate (Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.2).
Tale principio è da ritenere applicabile anche a seguito
dei chiarimenti forniti all’Agenzia delle entrate in
materia di esenzione Iva, nella Circolare 28.01.2005, n.
4/E, dove sono stati recepiti gli orientamenti della Corte
di Giustizia Europea. Pertanto è da ritenere, a titolo di
esempio, che le spese sostenute per perizie medico-legali
siano comunque detraibili sebbene non più soggette
all’esenzione da Iva. Le spese per l’acquisto di farmaci
sono quelle relative a: − specialità medicinali come
risultanti dai provvedimenti del Ministero della sanità;
− farmaci equivalenti sempre autorizzati dal Ministero
della sanità, (prodotti medicinali a base di uno o più
principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da
brevetto o da certificato di protezione complementare,
identificati dalla denominazione comune internazionale del
principio attivo o dalla denominazione scientifica del
medicinale, seguita dal nome del titolare
dell’autorizzazione); − medicinali omeopatici. I
prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati
presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla
vendita dei medicinali (Circolare 10.06.2004, n. 24/E,
risposta 3.3). Fanno eccezione a questa regola i farmaci da
banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L.
223.2006 (c.d. decreto Visco-Bersani), convertito dalla
legge 248.2006, possono essere commercializzati presso i
supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali (esclusi
gli alimentari). Le spese sostenute per l’acquisto di
prodotti curativi naturali – che non sono medicinali –
non danno invece diritto alla detrazione neppure se
l’acquisto è avvenuto in farmacia. Se lo scontrino
fiscale è rilasciato da una farmacia non è necessario che
contenga la dicitura “medicinali” o “farmaci”,
infatti, qualora lo scontrino riporti una descrizione
generica, è sufficiente che il contribuente, mediante
l’autocertificazione, attesti che l’importo pagato è
riferito all’acquisto dei farmaci necessari al
contribuente stesso o ai familiari a suo carico e non
all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in
farmacia (Circolare 20.04.2005, n. 15/E risposta 11.1).
Diversamente, è da ritenere, che se lo scontrino è
rilasciato da un supermercato o da altro esercizio
commerciale, la descrizione del farmaco o la dicitura
“medicinale” o “farmaco” sia necessaria ai fini del
riconoscimento della detraibilità. 16 Ovviamente
se la dicitura dello scontrino fa riferimento a categorie
merceologiche non riconducibili a farmaci o medicinali (ad
esempio “cosmesi”, omogeneizzati, ecc.),
indipendentemente dal luogo di acquisto, la detrazione non
è comunque ammessa. Se nello scontrino risulta invece
riportata l’indicazione ticket pagati per l’acquisto di
medicinali per legittimare la detrazione occorre documentare
tali spese anche con la relativa prescrizione medica
(Circolare 03.05.2005, n. 17/E, risposta 3). Meglio
informarsi bene prima di scrivere.
11 marzo 2008 0:00 - alberto
Scusate,ma dove avete letto che un farmaco di fascia
C,acquistabile senza la prescrizione,non può essere
fiscalmente detratto? Basta consegnare,al momento di
pagare,la propria tessera sanitaria regionale per consentire
al farmacista di emettere lo scontrino fiscale corretto e
comunque quel farmaco può essere detratto ai fini
fiscali,anche in asssenza di ricetta. Chiaramente,per i
farmaci acquistati senza prescrizione,a fine anno sarà
necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio,per comprovare la necessità di utilizzo di tali
farmaci per se o per le persone che risultassero a nostro
carico. Cordiali saluti
Alberto
10 marzo 2008 0:00 - Vincenzo
quale privacy nel far comparire il nome del farmaco sullo
scontrino? quale necessità ha il dipendente
dell'Agenzia delle Entrate di sapere di quali malattie
soffre un "contribuente"?