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1 aprile 2009 0:00 - Azzurra Rosa
Mi chiedo: prima o poi toglieranno "valore legale" alla "laurea" Lo hanno minacciato varie volte e lo faranno, magari con 1a "joint-venture" ABI-CEI o CEI-ABI [invertendo i faUtori il risult'ato non cambia] La mia logica mi dice che chiunque potrà esercitare 1 professione tipo avvocato (la + facile: basta avere la saliva), medico, idraulico, purchè ne abbia la competenza e nessuno lo potrà incarcerare per esercizio abusivo della professione!!! Sbaglio? Io 1 testata giornalistica la darei SUBITO a quei "giornalvendoli" che ciancia-imbrattano carta e media con immani bugie pirlusconidi per de.menti pirlasconi italionidi!!!!
1 aprile 2009 0:00 - amato prudente
Concordo pienamente con l'articolo.Aggiungo di essere iscritto all'ordine dei pubblicisti della regione campania da 20 anni.In questo lungo periodo,oltre a pagare cara l'iscrizione,in passato hanno tentato d'impormi anche la "tessera sindacale".Inoltre non ho mai ricevuto il piu' piccolo beneficio,la piu' piccola informazione,anche un semplice volantino,non mi hanno neppure cambiato il mio indirizzo di residenza.Una vergogna ! Accaparrano solo soldi.Una volta ho dovuto denunciare l'ordine in quanto nonostante il pagamento della tassa annuale non mi veniva inviata copia iscrizione albo+bollino.
Quello dei giornalisti è veramente un ordine inutile ed offensivo,costretti a tenerlo perche' se lavori in proprio ti denunciano per abuso di professione.
Occorre,pero', essere onesti ! accanto all'inutilita' dell'ordine dei giornalisti, vanno aggiunti l'inutilita' di altri ordini e funzioni.Ad esempio quello dei notai e via discorrendo.
L'italia è un paese anomalo,fatto di lobby e potentati vari.La civilta' ed il progresso di altri paesi piu'avanti di noi,non costituisce alcun insegnamento.
Occorre sperare,aspettare ma soprattutto far sentire la proria voce..
Saluti
a.prudente
1 aprile 2009 0:00 - Zino Lentini
Mi chiamo Zino Lentini, editore di una emittente televisiva a carattere comunitario, qualche anno addietro sono stato condannato anch’io per professione abusiva di giornalista, dietro molte pressioni di alcuni politici locali. Un giudice mi aveva condannato senza neanche interrogarmi.
Ho fatto ricorso in appello, spendendo 1.000 euro e sono stato assolto, facendo intervenire anche il Direttore Generale del Ministero delle Comunicazioni.
In una emittente comunitaria NON C’E’ BISOGNO DI AVERE UNA TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA E NEANCHE ESSERE ISCRITTI ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI O PUBBLICISTI. Allegato alla presente vi allego un riepilogo.

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223.
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
(pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 185 serie generale parte prima del 9/8/1990)
________________________________________
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo II
Norme per la Radiodiffusione Privata
Art. 16
(Concessione per l'installazione e l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.
6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitale o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:
a. persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti, alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
b. enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
c. società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.
18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.
19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b. per rinuncia del concessionario;
c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua;
d. per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.













DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323 coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 - Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva
Art. 1.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo:
a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;
b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n.223, entro il 30 novembre 1993;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;
d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.




DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323 coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 - Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva -

Art. 5
COMMA 1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi. NON SI APPLICA ( ESENZIONE DELLA TESTATA GIORNALISTICA )

COMMA 2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione. SI APPLICA ( DEVE ESSERE ESEGUITO )

COMMA 3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione. NON SI APPLICA ( ESENZIONE )


1 aprile 2009 0:00 - zeno
va bene, l'ordine dei giornalisti e' inutile, ma la situazione della stampa in italia sconta anche la carenza di editori puri. L'unico che c'e' e' berlusconi, ma si e' messo a fare il presidente del consiglio. Peggio di cosi' :-(
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