Mi chiedo: prima o poi toglieranno "valore legale"
alla "laurea" Lo hanno minacciato varie volte e lo
faranno, magari con 1a "joint-venture" ABI-CEI o
CEI-ABI [invertendo i faUtori il risult'ato non cambia]
La mia logica mi dice che chiunque potrà esercitare 1
professione tipo avvocato (la + facile: basta avere la
saliva), medico, idraulico, purchè ne abbia la competenza e
nessuno lo potrà incarcerare per esercizio abusivo della
professione!!! Sbaglio? Io 1 testata giornalistica la darei
SUBITO a quei "giornalvendoli" che
ciancia-imbrattano carta e media con immani bugie
pirlusconidi per de.menti pirlasconi italionidi!!!!
1 aprile 2009 0:00 - amato prudente
Concordo pienamente con l'articolo.Aggiungo di essere
iscritto all'ordine dei pubblicisti della regione
campania da 20 anni.In questo lungo periodo,oltre a pagare
cara l'iscrizione,in passato hanno tentato d'impormi
anche la "tessera sindacale".Inoltre non ho mai
ricevuto il piu' piccolo beneficio,la piu' piccola
informazione,anche un semplice volantino,non mi hanno
neppure cambiato il mio indirizzo di residenza.Una vergogna
! Accaparrano solo soldi.Una volta ho dovuto denunciare
l'ordine in quanto nonostante il pagamento della tassa
annuale non mi veniva inviata copia iscrizione
albo+bollino. Quello dei giornalisti è veramente un
ordine inutile ed offensivo,costretti a tenerlo perche'
se lavori in proprio ti denunciano per abuso di
professione. Occorre,pero', essere onesti ! accanto
all'inutilita' dell'ordine dei giornalisti,
vanno aggiunti l'inutilita' di altri ordini e
funzioni.Ad esempio quello dei notai e via discorrendo.
L'italia è un paese anomalo,fatto di lobby e potentati
vari.La civilta' ed il progresso di altri paesi
piu'avanti di noi,non costituisce alcun
insegnamento. Occorre sperare,aspettare ma soprattutto
far sentire la proria voce.. Saluti a.prudente
1 aprile 2009 0:00 - Zino Lentini
Mi chiamo Zino Lentini, editore di una emittente televisiva
a carattere comunitario, qualche anno addietro sono stato
condannato anch’io per professione abusiva di giornalista,
dietro molte pressioni di alcuni politici locali. Un giudice
mi aveva condannato senza neanche interrogarmi. Ho
fatto ricorso in appello, spendendo 1.000 euro e sono stato
assolto, facendo intervenire anche il Direttore Generale del
Ministero delle Comunicazioni. In una emittente
comunitaria NON C’E’ BISOGNO DI AVERE UNA TESTATA
GIORNALISTICA REGISTRATA E NEANCHE ESSERE ISCRITTI
ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI O PUBBLICISTI. Allegato alla
presente vi allego un riepilogo.
LEGGE 6 agosto
1990, n. 223. Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato. (pubblicata sul supplemento
ordinario n. 53 alla G.U. n. 185 serie generale parte prima
del 9/8/1990)
________________________________________ La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la
seguente legge: Capo II Norme per la
Radiodiffusione Privata Art. 16 (Concessione per
l'installazione e l'esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva privata) 1. La
radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti
diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al
rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La
concessione rilasciata anche per l'installazione dei
relativi impianti. 2. La concessione può essere
rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di
singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e
reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è
trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5
dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è
rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate
le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a
trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da
servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri
elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo
36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora è
rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a
carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La
radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata
dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 5. La
radiodiffusione sonora a carattere comunitario è
caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è
esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non
riconosciute che siano espressione di particolari istanze
culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società
cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del
Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la
realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a
carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che
prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a),
b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n.
302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di
cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti
predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi
originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze
indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Non sono considerate programmi originali autoprodotti le
trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi
pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui
all'articolo 36. 6. Non è consentita la
trasformazione della concessione per la radiodiffusione
sonora a carattere comunitario in concessione per
radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 7. La
concessione per la radiodiffusione sonora a carattere
commerciale in ambito nazionale nonché per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere
rilasciata esclusivamente a società di capitale o
cooperative, costituite in Italia o in altri Stati
appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale
sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto
la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire
se ha per oggetto la radiodiffusione sonora. 8. La
concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale può essere rilasciata esclusivamente a: a.
persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o
di uno degli altri Stati appartenenti, alla Comunità
economica europea, che prestino cauzione per un importo non
inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui all'articolo 36; b. enti di
cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti
dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla
Comunità economica europea, che prestino cauzione non
inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui all'articolo 36; c.
società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti
alla Comunità economica europea, ad esclusione delle
società semplici, con capitale non inferiore a lire 300
milioni. 9. La concessione per la radiodiffusione
sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere
rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per
essi ridotti ad un terzo. 10. Le società richiedenti
la concessione devono possedere all'atto della domanda i
requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. 11.
La concessione non può essere rilasciata a società che non
abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività
radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente
all'informazione ed allo spettacolo. 12. La
concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici,
anche economici, a società a prevalente partecipazione
pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La
concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro
che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi o che siano sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a
coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche
per ambito locale diverso. 14. Ai fini
dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei
confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle
persone degli amministratori. Per le altre società si ha
riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis,
10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, nonché
dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. Le concessioni sono rilasciate alla
radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento
del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o
bacino sulla base delle frequenze disponibili. 17. Il
rilascio della concessione avviene sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto della potenzialità economica,
della qualità della programmazione prevista e dei progetti
radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano
già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche
conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e servizi informativi
autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti
ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con
particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e
degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si
tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai
sensi della presente legge. Con il regolamento di cui
all'articolo 36 sono stabiliti le modalità ed ogni
altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della
concessione. 18. È comunque requisito essenziale per
il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno
dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della
programmazione settimanale all'informazione locale
(notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla
realtà locale di carattere non commerciale. 19. La
concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito
il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale
è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. 20. L'atto con cui viene
rilasciata la concessione a soggetti non titolari di
impianti già in funzione alla data di entrata in vigore
della presente legge stabilisce un termine, non superiore a
centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare
trasmissione di programmi. 21. La concessione prevista
nel presente Capo si estingue: a. per scadenza del
termine di durata, ove non venga rinnovata; b. per
rinuncia del concessionario; c. per morte o
sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in
cui titolare sia una persona giuridica quando questa si
estingua; d. per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti
dalla presente legge comporta la decadenza della
concessione. 23. Ai fini della concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la
condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla
lettera c) del comma 8 del presente articolo.
DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323 coordinato
con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 -
Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva Art.
1. 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire
nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32
della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni
con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria
prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno
1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni. 2. L'atto di concessione consente
esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi
collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi
dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed
eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima
disposizione. 3. Fino alla scadenza del termine di
durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di
concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6
agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale con gli impianti e i connessi
collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi
dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed
eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima
disposizione. 4. Le concessioni di cui al presente
articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti
che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 5.
Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della
concessione di cui al presente articolo: a)
l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro
subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge
in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti; b)
il capitale sociale interamente versato nella misura minima
prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della
legge 6 agosto 1990, n.223, entro il 30 novembre 1993;
c) il versamento della cauzione, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella
misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a ) e
b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre
1993; d) l'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle
previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto
1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che
all'atto della presentazione della documentazione
necessaria al rilascio della concessione assumano
l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della
concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma
non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a
carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al
pagamento del canone di concessione nella misura indicata
dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990,
n. 223. 7. Qualora, nel periodo di durata della
concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5,
ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al
comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e
l'editoria, dispone l'immediata revoca della
concessione.
DECRETO-LEGGE 27
agosto 1993, n. 323 coordinato con la legge di conversione
27 ottobre 1993, n. 422 - Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva -
Art. 5 COMMA 1. Le
emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a
decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si
applicano le norme sulla registrazione dei giornali
periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8
febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a
questo fine, considerati direttori responsabili degli
stessi.
NON SI APPLICA ( ESENZIONE DELLA TESTATA GIORNALISTICA
)
COMMA 2. Ai concessionari privati per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai
concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero
ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo
locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui
all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è
consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del
diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di
immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le
manifestazioni di preminente interesse generale che si
svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione.
SI APPLICA ( DEVE ESSERE ESEGUITO )
COMMA 3. La
presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui
all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è
requisito essenziale per il rilascio e per la validità
della concessione per la radiodiffusione sonora e
televisiva. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della
concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il
proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il
31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del
presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti
che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di
trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della
concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno
rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le
disposizioni di cui al presente comma si applicano con
riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno
1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno
omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati
concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ferme restando le
sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che,
trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria
posizione, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non
rilascia la concessione. NON SI APPLICA ( ESENZIONE )
1 aprile 2009 0:00 - zeno
va bene, l'ordine dei giornalisti e' inutile, ma la
situazione della stampa in italia sconta anche la carenza di
editori puri. L'unico che c'e' e'
berlusconi, ma si e' messo a fare il presidente del
consiglio. Peggio di cosi' :-(