buoni avvocati un pezzo di dazzo... che ci vuole ad essere
bravi se la vincita è assicurata dalle FA.FO? CHE CI VUOLE
A RAPINARE SE IMPUNITI ED IMPUNIBILI?
19 agosto 2011 17:55 - lucillafiaccola1796
fra le natichette dei na' netti!
18 agosto 2011 23:18 - glacial68
I veri delinquenti sono fuori e la magioranza in
parlamento...altrimenti non si può spiegare tutto ciò..i
più delinquenti sono coloro che usano i drogati per
riempire le carceri intasare i processi e salvarsi
approfittando di buoni avvocati e soldoni per accaparrarsi
la magica decorrenza dei termini..mentre i malati drogati e
i poveracci che rubbano salamini scarpe ecc ecc scontano
tutto !
18 agosto 2011 12:47 - Cepu
SI certo, scusa, io mi riferisco ale centinaia di migliaia
di delinquenti che per il momento, sono ancora liberi ... e
qualcuno magari pure in parlamento o al governo.
17 agosto 2011 18:23 - pfui!
@Cepu:
non è vero, almeno per i delinquenti tonti (quelli che si
sono fatti beccare, processare, e hanno pure perso il
processo).
Mentre i delinquenti "furbi" votano, eccome.
---
Art. 2. Legge 223/1967:
1. Non sono elettori:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006,
N.5));
b) coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei
provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o
alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o
piu' comuni o in una o piu' province, a norma dell'articolo
215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei
provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua
durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto
elettorale solo quando sono passate in giudicato. La
sospensione condizionale della pena non ha effetto ai
fini della privazione del diritto di elettorato.