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3 ottobre 2012 17:16 - perla62
Buon giorno,a proposito sempre del"principio della solidarietà"(parente del"tu paghi,POLLO,io no e tu paghi e pagherai anche per me!")non ho capito se,una volta per tutte,la nuova legge sui condomini,in via di approvazione,prevede o no che i condomini in regola con i pagamenti debbano OBBLIGATORIAMENTE farsi carico delle spese anche dei MOROSI?In attesa dei TEMPI BIBLICI e COSTI della giustizia?
Grazie
10 luglio 2012 11:24 - Unplogged
Sta al fornitore e/o prestatore d'opera verificare, chiedendolo all'amministratore, che vi sia sufficiente provvista a copertura del proprio lavoro. Se questi accetta la prestazione, si assume anche il rischio di non vedersi pagato tutto o parte del lavoro svolto.
Per quanto riguarda l'energia elettrica è sufficiente che l'amministratore stia più abbondante con il preventivo di spesa.
Il problema cosomai insorge perché la stragrande maggioranza degli amministratori non applica il criterio di parziarietà nell'amministrazione condominiale, trascinandosi così nel tempo eventuali debiti accumulati dai condomini morosi,
verso fornitori che poi non possono più rivolgersi verso quei condomini che non hanno pagato.
24 novembre 2011 17:27 - nicola4244
Che palloso questo linguaggio giuridico. Quindi l'amministratore "deve" fornire ai creditori i nomi dei condomini morosi? Per cui se Tizio, Caio e Sempronio non pagano da anni le bollette della luce, l'azienda elettrica non staccherà più la luce a tutto il condominio come ha fatto finora ma procederà legalmente solo verso quei tre? Non ci credo proprio, a meno che non venga IMPOSTO questo modo di procedere. Pensateci bene: mettete una ditta che rifa il tetto o la facciata; Tizio, Caio e Sempronio non pagano la loro parte perché sono generalmente morosi, non pagano mai. Secondo voi la ditta chiederà i loro nomi per procedere contro di loro? Non ci credo: fa molto prima a fare causa al condominio oppure ad alcuni dei condomini che già HANNO PAGATO la loro parte.
21 novembre 2011 19:06 - lucillafiaccola1796
con tutte le cause in corso, ci crepano sopra sia il creditore che il debitore... del resto le ditte non sono obbligate ad eseguire lavori ordinati dalla maggioranza dei condomini... loro l'hanno deciso, loro lo pagano, soprattutto se disconoscono il codice civile... art 1121...

Art. 1121. - (Innovazioni gravose o voluttuarie) – È innovazione voluttuaria quella che non offre alcuna utilità aggiuntiva all’uso dei beni e servizi comuni, e se consiste in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nelle spese.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi delle innovazioni, corrispondendo l’importo delle quote della spesa originaria dell’esecuzione dell’opera, aggiornata al valore attuale».


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