"Ma anche il corretto rilascio dello scontrino, a volte,
può celare l'evasione fiscale, come emerso nel corso del
controllo svolto nei riguardi di uno stabilimento balneare
di Cefalù, che ha omesso di annotare sui registri contabili
obbligatori, per il successivo inserimento in dichiarazione,
gli incassi dall'inizio stagione per 25.000 euro, nonostante
l'avvenuto rilascio di scontrini. Dei 9 esercizi commerciali
specificamente controllati per l'impiego di manodopera, 6 (1
stabilimento balneare, 4 pizzerie/ristoranti, 1 impresa di
pulizia) sono stati sanzionati per essere ricorsi, nel
complesso, a 16 lavoratori completamente in nero. Infine,
nelle stesse località sono stati sequestrati 3261 prodotti
di vario genere (principalmente, capi di abbigliamento e
accessori ed occhiali) contraffatti, con la denuncia
all'Autorità Giudiziaria di 7 persone.
Complessivamente, a seguito dei controlli svolti sono state
contestate sanzioni amministrative pari, nel complesso, ad
oltre 350 mila euro.
(20 luglio 2012)"
11 luglio 2012 13:27 - Cepu
@lorix
VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI) - I
concessionari devono garantire la visitabilità degli
impianti e l’effettiva possibilità di accesso al mare
delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie,
ai sensi della L. n° 104/92.
Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in
particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle
spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di
garantire l’accesso al mare – che normalmente alla
battigia – al fine di consentire la mobilità
all’interno delle aree stesse – anche se detti percorsi
non sono riportati nel titolo concessorio.
Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere
aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice
comunicazione al Comune di xxx – Ufficio Demanio Marittimo
Comunale e dovranno, comunque, essere rimossi al termine
della stagione balneare.
A cura dei concessionari devono essere individuati
all’interno delle aree in concessione, localizzati e
segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt
con l’indicazione “INGRESSO SPIAGGIA LIBERA”)
specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al
fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito
per il raggiungimento della battigia antistante l’area in
concessione, anche al fine della balneazione.
Ove tale disposizione non venga rispetta si dovrà procedere
ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria
di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da
semplice comunicazione dei cittadini.
L’inosservanza per due volte di tale disposizione o di
parte di essa comporta la revoca immediata della
concessione.
FASCIA DEI 5 METRI – Le aree in concessione possono essere
recintate con modalità che non costituiscano barriera
visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero
transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una
distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml.
dalla battigia antistante l’area in concessione è vietata
la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i
mezzi di soccorso.
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE – II
concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e
pulizia dell’area in concessione fino alla battigia,
dell’area libera limitrofa ed anche nello specchio d'acqua
immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di
risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la
normativa vigente in materia.
II numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo
sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la
circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere
rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i
paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra
ombrelloni della stessa fila.
E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e
per altre attività che non siano attinenti alla
balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
I concessionari devono controllare le installazioni, prima
della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone
nelle cabine.
Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è
vietato l’utilizzo delle spiagge e delle relative
attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo
espresso consenso del concessionario.
È vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano
utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
L’installazione della struttura balneare dovrà essere
eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in
concessione.
art. 6 – norme di sicurezza sull’uso delle coste e del
mare antistante
Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla
sicurezza nell’utilizzo delle coste e del mare antistante
sono regolamentate con provvedimento dell’Autorità
Marittima competente.
art. 7 – disposizioni finali
Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella
presente, si rimanda alle disposizioni di cui al
“Regolamento e Norme Tecniche” del vigente Piano
Comunale di Spiaggia e s.m.i.
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo del Comune
e sul sito internet istituzionale.
Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli
utenti per tutta la durata della stagione balneare.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare.
Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono
incaricati a fare osservare le disposizioni contenute nella
presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi
di legge.
Il Responsabile Ufficio Demanio
Dirigente
Delegato - firma -
11 luglio 2012 11:20 - Didde
Sono stato opite da amici nei Bagni Riviera di Deiva
Marina/Framura ed è obbligatorio prendere ombrellone e
sdraio/lettino a 18 euro al giorno. Non è possibile pagare
solo ingresso senza altri accessori! Nessuno fa rispettare
le regole che voi dite. I vigili sono solo occupati a dare
le multe alle auto che sostano un attimo per questo tipo di
informazione. Sono tutti collusi... e noi paghiamo!!!
Sempre!
10 luglio 2012 11:52 - lorix
Salve, è possibile avere i riferimenti alla normativa che
regola quanto esposto nell'articolo?
Conosco un paio di posti a cui andrebbe ricordata...grazie