Purtroppo mi trovo in questa assurda situazione anche io. Ho
ricevuto le mail anche su indirizzo PEC. Vorrei chiedere se
continuare ad ignorare la cosa, come anche consigliato da
Aduc, oppure intraprendere altra strada. Grazie.
Michele
14 novembre 2014 18:23 - clareste
L'Antitrust ha condannato la Avron di Bratislavia, nonche'
la societa' a cui quest'utima aveva demandato la riscossione
dei presunti crediti, alla sospensione della loro attivita'.
Si tratta di un'azienda con sede nella Repubblica di
Slovacchia che da luglio 2011 imperversa in Internet e
tramite posta ordinaria e per la quale, noi come anche altri
soggetti di difesa dei diritti dei consumatori nonche'
vittime degli stessi, avevano presentato denuncia
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.
Denunce che avevano a suo tempo portato ad un provvedimento
di condanna da parte dell'Autorita' al pagamento di 100.000
euro. Ma loro hanno continuato imperterriti nelle loro
minacce e intimazioni (1). Sono migliaia le persone
incappate in queste persone che, per la riscossione dei loro
presunti crediti, si avvalgono di societa' di recupero
crediti che perpetrano vere e proprie minacce -senza
costrutto giuridico/normativo- per cercare di impaurire le
loro vittime.
Ricordiamo che, di conseguenza, tutti coloro che continuano
ad essere vittime di questi figuri, devono solo ignorare le
pressanti richieste che vengono loro fatte (sempre, tra
l'altro, con mezzi che non hanno un intrinseco valore
legale: posta, ordinaria, mail, telefono, sms), minacciano
-per quelle telefoniche- che se non smettono si beccheranno
anche una denuncia al Garante della Privacy.
Il provvedimento dell'Antitrusti li ha condannati alla
sospensione dell'attivita' perche' entrambi (Avron e
societa' recupero crediti) hanno posto in essere una pratica
commerciale scorretta:
a) nell’iscrizione inconsapevole dei dati aziendali delle
microimprese in un database presente esclusivamente online
sul sito internet www.registro-mn.com, al fine di promuovere
la sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di
annunci pubblicitari a pagamento;
b) nell’invio, a mezzo posta cartacea, alle microimprese
eteronomamente pre-iscritte, di una comunicazione dai toni
intimidatori apparentemente volta a far verificare e
correggere i dati inseriti nel database telematico, ma
sostanzialmente diretta a far sottoscrivere indebitamente un
abbonamento non richiesto;
c) nell’ostacolare di fatto l’esercizio del diritto di
recesso, attendendo il consolidarsi del vincolo contrattuale
prima di rendere edotto il destinatario dell’esistenza di
un contratto mediante l’invio della fattura di pagamento
della rata corrispondente alla prima annualità
dell’abbonamento;
d) nel procedere all’invio di ripetuti solleciti di
pagamento, nel caso in cui la fattura non venga saldata con
la prima richiesta, congiuntamente alla minaccia di adire le
competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito
vantato, più interessi legali e spese.
L'Autorita' ha disposto ai sensi dell’art. 27, comma 3,
del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del
Regolamento, che:
a) la società Avron s.r.o. sospenda la pratica commerciale
contestata;
b) la società Avron s.r.o. pubblichi un estratto del
presente provvedimento, a sua cura e spese, sul sito
internet www.registro-mn.com
d) la società IPDM Publishing & Demand Management sospenda
la pratica commerciale contestata, consistente nell’invio
di solleciti di pagamento e di minacce di esecuzione
coattiva dei crediti vantati dal suo mandante
4 novembre 2014 17:26 - zannierf
Questa è la risposta della IPDM Internet Publishing &
Demand Management alla mia intimazione di cessare con i
solleciti:
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C R E D I T D E P A R T M E N T
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Gentile Sig. Zannier,
prendiamo atto della Sua volontà a che sia il giudice
incaricato a pronunciarsi su questa vicenda e al più presto
provvederemo a far proseguire l’iter della pratica nelle
sedi opportune, inoltrando all’Autorità Giudiziaria
competente secondo contratto la richiesta di Decreto
Ingiuntivo nel rispetto dei Regolamenti Comunitari in merito
a debiti commerciali (Reg. CEE 1896/2006).
Al solo fine replicativo mi consenta di far notare che
l’AGCM ha ritenuto opportuno sanzionare AVRON accusandola
di pubblicità ingannevole e vietandone l’ulteriore
diffusione, per conseguenza, ha intimato a IPDM di
interrompere la propria attività di recupero crediti
rispetto alle pratiche contestate. Per cui, AVRON ha preso
atto della relativa sanzione e da allora in poi, sospendendo
immediatamente l’inibita pratica commerciale, non ha
stipulato un solo contratto che presentasse le medesime
caratteristiche. IPDM, da parte sua, ritiene di essere,
comunque, pienamente legittimata a procedere con il recupero
coattivo del credito nascente non essendosi espressa (né
avendolo mai fatto, non avendone i poteri!), la AGCM, in
merito alla validità del contratto oggetto di
contestazione, senza contare che la stessa non ha nessun
potere al di fuori dei confini nazionali. In buona sostanza,
la mera natura amministrativa dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nulla osta a che la scrivente si
rivolga ai competenti organi di giustizia ordinaria (foro di
Bratislava) a tutela dell’interesse creditorio vantato
dalla propria mandante nei confronti di codesta Ditta.
La scelta della strada da percorrere è assolutamente
Sua!
Cordiali saluti,
Dott. Ettore Nesi
Credit Manager
4 novembre 2014 17:24 - zannierf
Buongiorno a tutti,
arrivata oggi via mail comunicazione della della IPDM
(Internet Publishing & Demand Management) nella persona di
Ettore Nesi.
Mi chiedono la bellezza di 3944,53 euro aggiungendo che se
non pago la pratica verrà sottoposta a decreto ingiuntivo.
Sulle prime mi è venuto un colpo, poi ho letto la sentenza
dell'Antitrust e mi sono tranquillizzato. Gli ho risposto
citando i riferimenti della sentenza e gli ho intimato di
cancellare i miei dati e di cessare ogni ulteriore pretesa e
comunicazione. Tanto non servirà, questi stanno ancora
operando nonostante procedimento di sospensione
attività.
Qualcuno mi sa dire come faccio a segnalare la cosa ad
ADUC?
grazie