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30 luglio 2015 10:41 - Antonio 1995
In tema di Amministrazione condominiale le brutte sorprese sono molte volte dovute alla NON preparazione degli Amministratori Condominiali che non conoscono bene la legge e pertanto non la possono applicare correttamente.
Ad esempio molti amministratori (anche iscritti a prestigiose associazioni come ANACI e A.N.AMM.I.) non sanno suddividere correttamente le spese condominiali di “Pulizia e Luci delle scale” e le spese d’uso dell’ascensore Condominiale o meglio identificate dalla giurisprudenza come “Spese della Comodità”. Spese che incidono in modo "importante" nei bilanci condominiali
Per suddividere queste spese, detti amministratori applicano erroneamente i criteri dettati dall’Art. 1124 c.c. “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo” anziché applicare correttamente il criterio legale dettato dall’ Art. 1123cc comma secondo o in applicazione analogica solamente in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano come confermato dalla pressoché unanime giurisprudenza .

Cass., sez. II, n. 432 del 12/01/2007
Tribunale Milano Sez XIII 26.01.2012
Tribunale di Potenza 07.05. 2012
Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657, Calvigioni c. Condominio di via Fucini n. 284
in Roma, in Arch. loc. e cond., 1997, 80
Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357, Cond. Via Marconi 6 c. Zerbini e altri, in Arch. loc. e cond. 1986, 477

La disposizione di riparto contenuta nell’art. 1124 cod. civ. PRIMA PARTE del primo comma, “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari” = millesimi di Proprietà, non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate dal codice.
I criteri dell’art. 1124 C.C. attengono alla specifica tipologia di spese che servono per la conservazione delle parti comuni e a tutelare l'integrità e il valore capitale delle cose e cioè spese di “Manutenzione e Sostituzione” delle Scale e degli Ascensori”.
Diversamente le “Spese di Pulizia e Luci delle Scale” sono da considerarsi, invece, come spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie e la cui ripartizione va, pertanto, effettuata in conformità al dettato dell’ art. 1123 c.c. comma secondo “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne“
La disposizione di riparto contenuta nell’art. 1124 cod. civ. prima parte del primo comma, “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari”, secondo la quale la metà (il 50%) delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle scale e degli ascensori va effettuata in base ai millesimi di Proprietà, non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate .
Un amministratore competente eviterebbe quindi molte discussioni, impugnazioni delle delibere (con cause Legali annesse) e contribuirebbe ad una armoniosa convivenza tra condomini.

MA, oltre agli amministratori competenti e onesti,che devono fare la propria parte nel pieno rispetto della legge, anche le Associazioni di categoria dovrebbero prima di iscriverli tra i loro associati, istruirli adeguatamente e aggiornarli periodicamente verificandone anche l'operato. Dopo tutto gli amministratori fanno uso del Nome dell'associazione alla quale sono iscritti e l'incompetenza lede l'immagine dell'associazione stessa.
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