Sicuramente l'articolista è stato mosso dalle migliori
intenzioni e ha le sue ragioni, però non posso fare a meno
di riscontrare che, per come è stato steso il testo,
dimostri di essere un po' prevenuto sull'argomento.
Per esempio, si scrive che in realtà non cambia nulla: beh,
perché? Delle modifiche ci sono state, il minimo sarebbe
stato spiegare i motivi perché queste non avrebbero
effetto. Il fatto che vi fosse già una legge, non è una
spiegazione: evidentemente tale legge era insufficiente o
mal scritta.
È indubbiamente vero che alcuni "fatti di cronaca sono
stati ampliati dai media", ma è altrettanto vero che queste
situazioni, che agli occhi del cittadino onesto appaiono
inaccettabili, si sono verificate davvero; e non doveva
succedere. Quel "quasi il 100% finisce con l'archiviazione"
ammette che in realtà chi si difende non ha tutte queste
garanzie che si vogliono far intendere.
Infine si scrive che si paventa il "rischio di danni
maggiori" e che "si potrebbero ottenere effetti opposti":
di nuovo, perché mai? Anche qui sarebbe richiesto un minimo
di spiegazione, un qualsiasi esempio a supporto della tesi.
Invece dovremmo fidarci delle affermazioni di chi scrive
senza aver modo di valutare. Alla fine, se accettassimo
queste tesi, non saremmo poi tanto diversi dal "popolo bue"
che si vuol far intendere creda acriticamente e
coglionescamente alla maggior sicurezza conseguente a questa
legge.
3 aprile 2019 0:25 - enniusfirst
Incapace di dare una risposta con la sua testolina, non le
rimane che nascondersi dietro agli operatori del diritto che
é notoriamente materia ascientifica e quindi opinabile
all'infinito.
Faccia lo sforzo, ogni tanto, di scendere dall'alto della
sua cattedra il cui ambiente le permette certo di respirare
aria pura, ma presenta anche disturbi tipici da ipossia .
Salam ....
1 aprile 2019 11:22 - Primo Mastrantoni
Si sieda dietro un banco di scuola e si faccia spiegare la
legge dall'Associazione dei professori universitari di
diritto penale, dall'Associazione nazionale magistrati e
dall'Unione camere penali.
Prenda appunti e studi.
29 marzo 2019 11:21 - enniusfirst
Mastrantoni si nasconde dietro la magica affermazione "Si
deve sempre dimostrare che la legittima difesa sia stata
legittima." per squalificare o ignorare tutta la nuova
normativa.
Evidentemente, non avendola letta o capita, non gli rimane
che assidersi in cattedra per attribuirsi titoli di
luminare del diritto.
É tipico di chi, non sapendo argomentare, non può che
considerarsi che grande enunciatore di... ipse dixit...
29 marzo 2019 10:11 - Primo Mastrantoni
Si deve sempre dimostrare che la legittima difesa sia stata
legittima.
Evidentemente i suoi studi giuridici, semmai ce ne fossero
stati, non le hanno fatto comprendere quello che dice la
legge.
Legga bene e, soprattutto studi bene. Poi se ne riparlerà,
se abbiamo tempo.
28 marzo 2019 23:48 - enniusfirst
Una legge può piacere o meno, ma quando Mastrantoni si
limita a qualche accenno marcio di prevenzione per
affossarla, significa che la completezza dell'informazione
va a farsi benedire gettando enormi ombre sulla qualità
informativa dell'Aduc.
Incollo una parte delle innovazioni che questa legge
dovrebbe comportare lasciando al lettore il giudizio se
trattasi di una ... bufala.
DIFESA SEMPRE LEGITTIMA - L'articolo 1 della legge modifica
l'articolo 52 del codice penale sulla "difesa legittima",
precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si
considera "sempre" sussistente il rapporto di
proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Il disegno di
legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52, per
il quale si considera "sempre in stato di legittima difesa"
chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso
equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più
persone "posta in essere con violenza o minaccia di uso di
armi o di altri mezzi di coazione fisica". Al domicilio è
equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata
un'attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.
NON PUNIBILITA' PER GRAVE TURBAMENTO - Si esclude, con una
modifica al codice penale in materia di "eccesso colposo"
nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la
punibilità di chi, "trovandosi in condizione di minorata
difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla
situazione di pericolo, commette il fatto per la
salvaguardia della propria o altrui incolumità", cioè
quando l'aggressore agisce in "circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa".
RISARCIMENTO DEL DANNO - All'articolo 3 si stabilisce che
nei casi di condanna per furto in appartamento la
sospensione condizionale della pena sia subordinata al
pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento
del danno alla persona offesa.
PENE PIU' SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO - L'articolo
4, interviene sul reato di violazione di domicilio,
inasprendo le pene. E' infatti elevata da sei mesi a un anno
nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena
detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo
inasprimento è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata
che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa
con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il
colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge
interviene sia sul minimo che sul massimo edittale,
sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta
sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a
"da due fino a sei anni".
FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO - Il disegno di
legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo
scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali
tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni
a sette anni). L'articolo 5 inoltre inasprisce anche il
quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un
minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente
quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente
previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in
un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro)
a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2.000 euro).
RAPINA - L'articolo 6 del disegno di legge, infine,
interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le
sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni
nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10
anni....
LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE - L'articolo 7 prevede
che nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa
in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto.
La modifica vuole fare in modo che l'autore del fatto, se
assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso,
obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo
fatto...
SPESE DI GIUSTIZIA - L'articolo 8 del disegno di legge
introduce novità al testo unico sulle spese di giustizia
estendendo le norme sul gratuito patrocinio a favore della
persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione
o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti
commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso
colposo. ..
PRIORITA' NEI PROCESSI - All'articolo 9 della legge si
interviene sul codice di procedura penale affinché "nella
formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata
priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio
colposo e di lesioni personali colpose"...