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3 aprile 2019 11:32 - maurizio4729
Sicuramente l'articolista è stato mosso dalle migliori intenzioni e ha le sue ragioni, però non posso fare a meno di riscontrare che, per come è stato steso il testo, dimostri di essere un po' prevenuto sull'argomento.
Per esempio, si scrive che in realtà non cambia nulla: beh, perché? Delle modifiche ci sono state, il minimo sarebbe stato spiegare i motivi perché queste non avrebbero effetto. Il fatto che vi fosse già una legge, non è una spiegazione: evidentemente tale legge era insufficiente o mal scritta.
È indubbiamente vero che alcuni "fatti di cronaca sono stati ampliati dai media", ma è altrettanto vero che queste situazioni, che agli occhi del cittadino onesto appaiono inaccettabili, si sono verificate davvero; e non doveva succedere. Quel "quasi il 100% finisce con l'archiviazione" ammette che in realtà chi si difende non ha tutte queste garanzie che si vogliono far intendere.
Infine si scrive che si paventa il "rischio di danni maggiori" e che "si potrebbero ottenere effetti opposti": di nuovo, perché mai? Anche qui sarebbe richiesto un minimo di spiegazione, un qualsiasi esempio a supporto della tesi. Invece dovremmo fidarci delle affermazioni di chi scrive senza aver modo di valutare. Alla fine, se accettassimo queste tesi, non saremmo poi tanto diversi dal "popolo bue" che si vuol far intendere creda acriticamente e coglionescamente alla maggior sicurezza conseguente a questa legge.
3 aprile 2019 0:25 - enniusfirst
Incapace di dare una risposta con la sua testolina, non le rimane che nascondersi dietro agli operatori del diritto che é notoriamente materia ascientifica e quindi opinabile all'infinito.

Faccia lo sforzo, ogni tanto, di scendere dall'alto della sua cattedra il cui ambiente le permette certo di respirare aria pura, ma presenta anche disturbi tipici da ipossia .

Salam ....
1 aprile 2019 11:22 - Primo Mastrantoni
Si sieda dietro un banco di scuola e si faccia spiegare la legge dall'Associazione dei professori universitari di diritto penale, dall'Associazione nazionale magistrati e dall'Unione camere penali.
Prenda appunti e studi.
29 marzo 2019 11:21 - enniusfirst
Mastrantoni si nasconde dietro la magica affermazione "Si deve sempre dimostrare che la legittima difesa sia stata legittima." per squalificare o ignorare tutta la nuova normativa.

Evidentemente, non avendola letta o capita, non gli rimane che assidersi in cattedra per attribuirsi titoli di luminare del diritto.

É tipico di chi, non sapendo argomentare, non può che considerarsi che grande enunciatore di... ipse dixit...
29 marzo 2019 10:11 - Primo Mastrantoni
Si deve sempre dimostrare che la legittima difesa sia stata legittima.
Evidentemente i suoi studi giuridici, semmai ce ne fossero stati, non le hanno fatto comprendere quello che dice la legge.
Legga bene e, soprattutto studi bene. Poi se ne riparlerà, se abbiamo tempo.
28 marzo 2019 23:48 - enniusfirst
Una legge può piacere o meno, ma quando Mastrantoni si limita a qualche accenno marcio di prevenzione per affossarla, significa che la completezza dell'informazione va a farsi benedire gettando enormi ombre sulla qualità informativa dell'Aduc.

Incollo una parte delle innovazioni che questa legge dovrebbe comportare lasciando al lettore il giudizio se trattasi di una ... bufala.

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA - L'articolo 1 della legge modifica l'articolo 52 del codice penale sulla "difesa legittima", precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52, per il quale si considera "sempre in stato di legittima difesa" chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone "posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica". Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

NON PUNIBILITA' PER GRAVE TURBAMENTO - Si esclude, con una modifica al codice penale in materia di "eccesso colposo" nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, "trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità", cioè quando l'aggressore agisce in "circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

RISARCIMENTO DEL DANNO - All'articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

PENE PIU' SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO - L'articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E' infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a "da due fino a sei anni".

FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO - Il disegno di legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L'articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2.000 euro).
RAPINA - L'articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni....

LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE - L'articolo 7 prevede che nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. La modifica vuole fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto...

SPESE DI GIUSTIZIA - L'articolo 8 del disegno di legge introduce novità al testo unico sulle spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. ..

PRIORITA' NEI PROCESSI - All'articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale affinché "nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose"...
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