Dotte cose hai scritto , rimane il dettato costituzionale,
che é a capo dell'ordinamento giuridico italiano, che parla
di famiglia solo in presenza di matrimonio.
Se i padri costituenti avessero pensato ad altre
aggregazioni , oltre al matrimonio, lo avrebbero scritto.
Così non è stato.
Per cui possiamo sostenere che le unioni civili sono
similari al matrimonio peccato che non siano contemplate in
costituzione la quale parla, ad oggi, di famiglia in
presenza di matrimonio e non altro.
Per quanto attiene l'evoluzione del diritto dello Stato che
il diritto naturale non può impedire, ne prendo atto.
Anzi, in futuro, sempre in previsione dell'evoluzione del
diritto dello Stato per quanto attiene il riconoscimento di
aggregazioni affettive ed economiche, non possiamo che
essere aperti a qualsiasi innovazione.
Prendiamo il caso di una persona che pone in cima alla sua
scala di attenzioni economiche ed affettività il proprio
cavallo o cane.
Non vedo perché si debba negare a questo cittadino il
riconoscimento di una sorta di unione giuridica ad hoc atta
a soddisfare le sue esigenze.
Perché negare questo diritto agli animalisti ?
14 aprile 2019 23:01 - emilio2010
Il riconoscimento della famiglia quale società naturale,
contenuto nell'articolo 29 della Costituzione, implica che
la famiglia sia una società esistente in natura,
preesistente all'ordinamento giuridico ma fondata su un
negozio giuridico.
Il diritto naturale si combina perciò con il diritto dello
Stato, ma non per impedire a quest'ultimo di evolvere.
L'ordinamento giuridico italiano ha preso atto più volte
delle modifiche intervenute nella nozione di famiglia
fondata sul matrimonio, così come percepita nella
società:
- introducendo il divorzio, per far cessare i matrimoni non
più desiderati da uno dei coniugi (1970);
- riformando il diritto di famiglia per equiparare tra
l'altro i diritti delle donne e quelli degli uomini e
aumentare i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio
(1975);
- abolendo il delitto d'onore (1981);
- abolendo ogni discriminazione personale e patrimoniale tra
i figli (2012).
L'ordinamento giuridico ha preso inoltre atto, in armonia
con i progressi giuridici realizzati nella gran parte dei
paesi democratici, che esistevano formazioni sociali diverse
dalle famiglie fondate sul matrimonio tra un uomo e una
donna, ma fondate comunque sugli stessi principi e
sentimenti, e le ha riconosciute con la legge sulle unioni
civili tra persone dello stesso sesso (2016).
Riconoscere ciò che avviene in natura vuol dire riconoscere
che la società cambia.
***
"La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto
dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento
della famiglia legittima, definita “società naturale”
(con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori
dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la
famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari
e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere)."
[Corte cost., sent. 138/2010]
11 aprile 2019 22:36 - enniusfirst
Sulla famiglia, giuridicamente, non può che esistere che un
pensiero unico perche questo è prescritto dalla nostra
Costituzione, la più bella del mondo, che la riconosce come
tale solo se in presenza di matrimonio.
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
societa` naturale fondata sul matrimonio...
Per cui, pur in presenza della tesi illuminista sostenitrice
che tutte le culture che trattano delle unioni civili vanno
accettate, ogni altra aggregazione la possiamo appellare
come vogliamo, ma escludendo il termine di famiglia.
Quindi, non facciamo confusione ricordandoci che la risposta
perfetta non è di questo mondo...