Avevo già postato in passato la mia perplessità sulla
fondatezza di tale ricorso all'Autorità garante.
Anche un profano capirebbe che il messaggio pubblicitario
della IW Bank non è ingannevole : sono ben altri i messaggi
ingannevoli! Premetto che non ho nessun interesse a
difendere IW Bank nè nessuna banca in generale, anzi!
Mi sembra però che questo sia un modo per intasare
inutilmente il canale del ricorso, che dovrebbe invece
rispondere su questioni reali e ben più gravi. Faccio
un esempio : sul sito di Fineco bank è stato bellamente
pubblicizzato che i dividendi pagati da BB Biotech sono
pagati in euro, anzichè in franchi svizzeri. Questa è
pubblicità ingannevole!
4 agosto 2005 0:00 - Luca
PI4827 - IWBANK CONTO CORRENTE A ZERO SPESE
Provvedimento n. 14511
L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA
ADUNANZA del 13 luglio 2005;
SENTITO il Relatore
Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Decreto
Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 e dalla legge 6
aprile 2005, n. 49;
VISTO il Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI
INTERVENTO
Con richiesta d'intervento
pervenuta in data 18 marzo 2005, un'associazione di
consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio
diffuso, in data 14 marzo 2005, a mezzo stampa
sull'inserto "Affari e Finanza" di "La
Repubblica", da IW Bank S.p.A. (di seguito IW Bank) e
relativo al "Conto Corrente … contro corrente".
In particolare, il messaggio citato pubblicizza le seguenti
condizioni: interessi al 2% e zero spese; nessun canone né
spese di gestione; tutte le operazioni via Internet
gratuite; gratis carta e prelievi Bancomat; CartaSi gratis e
senza canone di utilizzo. Nella richiesta di intervento
si evidenzia che le condizioni pubblicizzate non
troverebbero effettivo riscontro nelle condizioni economiche
applicate al predetto conto, in particolare con riferimento
a: la gratuità di tutte le operazioni relative al conto ed
effettuate tramite internet, la gratuità della carta e dei
prelievi Bancomat, l'applicazione della condizione
"zero spese".
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste
in un tabellare ad intera pagina nel quale si legge:
"IL CONTO CORRENTE..... CONTRO CORRENTE interessi al 2%
zero SPESE. Tutti i servizi di un vero conto corrente....a
condizioni contro corrente! Tasso di interesse al 2% -
Nessun canone né spese di gestione – Tutte le operazioni
via internet gratuite - Gratis carta e prelievi bancomat –
CartaSì gratis e senza canone di utilizzo SCOPRI SUBITO UN
ALTRO MODO DI ESSERE BANCA www.iwbank.it". In calce al
messaggio compare il numero verde ed il logo della banca.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In
data 25 marzo 2005 è stato comunicato all'associazione
segnalante ed alla società IW Bank S.p.A. (di seguito IW
Bank), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio
del procedimento ai sensi del D.lg. n. 74/92, precisando che
l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario
oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata
ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto
Legislativo, con riguardo alle condizioni applicate al conto
corrente pubblicizzato.
IV. RISULTANZE
ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione
di avvio del procedimento, è stato richiesto alla IW Bank
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del D.P.R.
n. 284/03, di fornire informazioni in merito a: modalità di
utilizzo del conto corrente da parte del cliente e, in
particolare, specificare se tutte, o alcune, operazioni
possono essere effettuate soltanto via internet; condizioni
per le quali il cliente è tenuto a versare un corrispettivo
alla banca ed eventuali ragioni della mancata gratuità;
condizioni economiche applicate alla carta Bancomat,
includendovi eventuali depositi minimi richiesti; condizioni
economiche applicate al conto corrente pubblicizzato,
includendovi il tasso di interesse, le spese di gestione,
eventuali depositi minimi. Con memoria pervenuta in
data 18 aprile 2005, la IW Bank ha evidenziato, in sintesi,
che: - la IW Bank presta servizi bancari e servizi di
investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza:
l'accensione dei rapporti e le successive attività
dispositive e di consultazione vengono effettuate dai
clienti mediante la rete internet, i servizi postali e la
rete telefonica. Peraltro, la tecnica di comunicazione che
rappresenta il fulcro dell'intera operatività della
banca e rappresentata proprio dal canale Internet. La Banca
privilegia l'esecuzione in autonomia da parte dei
clienti delle operazioni tramite la rete internet; si
propone l'obiettivo di ridurre al minimo
l'intervento dei suoi operatori nell'esecuzione
delle transazioni e in generale nelle attività tecnico
operative connesse alla gestione dei rapporti e delle
operazioni; amplia la gamma delle operazioni e dei servizi
tipici di una banca on line attraverso appositi accordi (a
titolo oneroso) stipulati con Poste Italiane S.p.A.; -
tutti i servizi tipici di un conto corrente internet sono
prestati, come evidenziato nel messaggio, senza alcun
addebito di spese o commissioni; solo le operazioni
effettuate tramite operatore o tramite le dipendenze di
Poste prevedono il pagamento di commissioni; si tratta però
di operazioni che non rientrano tra i servizi caratteristici
di un conto corrente internet. Per quanto riguarda le spese
relative alla carta di pagamento (cd. Bancomat), la Banca
non addebita al cliente alcuna spesa per le operazioni
effettuate dai suoi clienti sul circuito Bancomat; le uniche
commissioni addebitate riguardano le transazioni effettuate
sui circuiti internazionali CIRRUS e MAESTRO: essi non sono
in alcun modo menzionati nel messaggio pubblicitario; -
il messaggio della Banca, alla luce delle disposizioni sulla
pubblicità ingannevole, non integra gli elementi
costitutivi della fattispecie "pubblicità
ingannevole": infatti, tutti i dati obiettivi contenuti
nel messaggio sono coerenti con le condizioni effettivamente
praticate dalla Banca. In allegato alla memoria è
stata inviata la documentazione relativa alle condizioni
economiche applicate al conto corrente. In data 29
Aprile 2005, è stato comunicato alle parti il termine
infraprocedimentale del 20 Maggio 2005 per la conclusione
della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 12, comma
1, D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE
DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente
provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 3
giugno 2005, è stato richiesto il parere dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n.
74/92. L'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e
non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio
pubblicitario in esame prospetta la possibilità di
utilizzare un conto corrente via Internet il quale si
caratterizza per la particolare convenienza considerata la
mancanza di costi di gestione e la gratuità delle
operazioni. Dalla documentazione versata in atti
risulta che effettivamente la IW Bank offre alla propria
clientela un prodotto con tali caratteristiche. Infatti, le
operazioni effettuate tramite internet, i prelievi bancomat,
la CartaSì sono risultati effettivamente gratuiti così
come pubblicizzato. In merito ai profili di
ingannevolezza evidenziati dal denunciante, si deve peraltro
rilevare che il messaggio in esame, sia nei claims che
utilizza: "il conto corrente ... contro corrente"
– "scopri subito un altro modo di essere banca",
sia nella descrizione delle caratteristiche mette in
evidenza la necessità di utilizzo di Internet per poter
accedere al conto stesso e per poter usufruire delle
condizioni economiche pubblicizzate. La valutazione sulla
eventuale decettività del messaggio deve essere effettuata
in tale contesto, considerando altresì che il prodotto
pubblicizzato è strettamente connesso al canale di
operatività dello stesso, ovvero internet, e che il target
di consumatori destinatario del messaggio in esame è
avvezzo all'utilizzo di internet stesso. Ciò posto, il
consumatore non può che interpretare le affermazioni
pubblicitarie relative alla gratuità del prodotto come
strettamente collegate alle operazioni e ai servizi svolti
tramite il canale telematico. D'altro canto, i servizi
svolti tramite operatore o a mezzo servizio postale esulano
dalle caratteristiche proprie del conto corrente on line e
si pongono come prestazioni eventuali ed aggiuntive. La
circostanza, pertanto, che il consumatore, per poter
usufruire di tali servizi, debba sostenere delle spese non
è elemento idoneo ad inficiare di ingannevolezza il
messaggio de quo posto che si tratta di servizi accessori ed
eventuali rispetto alle caratteristiche del prodotto, così
come pubblicizzato. Per quanto riguarda poi la
gratuità della carta e dei prelievi bancomat, il messaggio
è chiaro nell'indicare che la gratuità è riferita
esclusivamente all'utilizzo presso il circuito Bancomat
senza in alcun modo creare aspettative circa la gratuità
della stessa qualora utilizzata in altri circuiti.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame non è
idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle
condizioni economiche del conto corrente pubblicizzato;
DELIBERA
che il messaggio
pubblicitario descritto al punto 2 del presente
provvedimento, diffuso dalla società IW Bank S.p.A., non
costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai
soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n.
74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO
GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio
Catricalà