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6 agosto 2005 0:00 - margie
Avevo già postato in passato la mia perplessità sulla fondatezza di tale ricorso all'Autorità garante.
Anche un profano capirebbe che il messaggio pubblicitario della IW Bank non è ingannevole : sono ben altri i messaggi ingannevoli!
Premetto che non ho nessun interesse a difendere IW Bank nè nessuna banca in generale, anzi!
Mi sembra però che questo sia un modo per intasare inutilmente il canale del ricorso, che dovrebbe invece rispondere su questioni reali e ben più gravi.
Faccio un esempio : sul sito di Fineco bank è stato bellamente pubblicizzato che i dividendi pagati da BB Biotech sono pagati in euro, anzichè in franchi svizzeri.
Questa è pubblicità ingannevole!
4 agosto 2005 0:00 - Luca
PI4827 - IWBANK CONTO CORRENTE A ZERO SPESE
Provvedimento n. 14511

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2005;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta d'intervento pervenuta in data 18 marzo 2005, un'associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio diffuso, in data 14 marzo 2005, a mezzo stampa sull'inserto "Affari e Finanza" di "La Repubblica", da IW Bank S.p.A. (di seguito IW Bank) e relativo al "Conto Corrente … contro corrente". In particolare, il messaggio citato pubblicizza le seguenti condizioni: interessi al 2% e zero spese; nessun canone né spese di gestione; tutte le operazioni via Internet gratuite; gratis carta e prelievi Bancomat; CartaSi gratis e senza canone di utilizzo.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che le condizioni pubblicizzate non troverebbero effettivo riscontro nelle condizioni economiche applicate al predetto conto, in particolare con riferimento a: la gratuità di tutte le operazioni relative al conto ed effettuate tramite internet, la gratuità della carta e dei prelievi Bancomat, l'applicazione della condizione "zero spese".

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in un tabellare ad intera pagina nel quale si legge: "IL CONTO CORRENTE..... CONTRO CORRENTE interessi al 2% zero SPESE. Tutti i servizi di un vero conto corrente....a condizioni contro corrente! Tasso di interesse al 2% - Nessun canone né spese di gestione – Tutte le operazioni via internet gratuite - Gratis carta e prelievi bancomat – CartaSì gratis e senza canone di utilizzo SCOPRI SUBITO UN ALTRO MODO DI ESSERE BANCA www.iwbank.it". In calce al messaggio compare il numero verde ed il logo della banca.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 25 marzo 2005 è stato comunicato all'associazione segnalante ed alla società IW Bank S.p.A. (di seguito IW Bank), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del D.lg. n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle condizioni applicate al conto corrente pubblicizzato.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla IW Bank ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni in merito a: modalità di utilizzo del conto corrente da parte del cliente e, in particolare, specificare se tutte, o alcune, operazioni possono essere effettuate soltanto via internet; condizioni per le quali il cliente è tenuto a versare un corrispettivo alla banca ed eventuali ragioni della mancata gratuità; condizioni economiche applicate alla carta Bancomat, includendovi eventuali depositi minimi richiesti; condizioni economiche applicate al conto corrente pubblicizzato, includendovi il tasso di interesse, le spese di gestione, eventuali depositi minimi.
Con memoria pervenuta in data 18 aprile 2005, la IW Bank ha evidenziato, in sintesi, che:
- la IW Bank presta servizi bancari e servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza: l'accensione dei rapporti e le successive attività dispositive e di consultazione vengono effettuate dai clienti mediante la rete internet, i servizi postali e la rete telefonica. Peraltro, la tecnica di comunicazione che rappresenta il fulcro dell'intera operatività della banca e rappresentata proprio dal canale Internet. La Banca privilegia l'esecuzione in autonomia da parte dei clienti delle operazioni tramite la rete internet; si propone l'obiettivo di ridurre al minimo l'intervento dei suoi operatori nell'esecuzione delle transazioni e in generale nelle attività tecnico operative connesse alla gestione dei rapporti e delle operazioni; amplia la gamma delle operazioni e dei servizi tipici di una banca on line attraverso appositi accordi (a titolo oneroso) stipulati con Poste Italiane S.p.A.;
- tutti i servizi tipici di un conto corrente internet sono prestati, come evidenziato nel messaggio, senza alcun addebito di spese o commissioni; solo le operazioni effettuate tramite operatore o tramite le dipendenze di Poste prevedono il pagamento di commissioni; si tratta però di operazioni che non rientrano tra i servizi caratteristici di un conto corrente internet. Per quanto riguarda le spese relative alla carta di pagamento (cd. Bancomat), la Banca non addebita al cliente alcuna spesa per le operazioni effettuate dai suoi clienti sul circuito Bancomat; le uniche commissioni addebitate riguardano le transazioni effettuate sui circuiti internazionali CIRRUS e MAESTRO: essi non sono in alcun modo menzionati nel messaggio pubblicitario;
- il messaggio della Banca, alla luce delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole, non integra gli elementi costitutivi della fattispecie "pubblicità ingannevole": infatti, tutti i dati obiettivi contenuti nel messaggio sono coerenti con le condizioni effettivamente praticate dalla Banca.
In allegato alla memoria è stata inviata la documentazione relativa alle condizioni economiche applicate al conto corrente.
In data 29 Aprile 2005, è stato comunicato alle parti il termine infraprocedimentale del 20 Maggio 2005 per la conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 3 giugno 2005, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio pubblicitario in esame prospetta la possibilità di utilizzare un conto corrente via Internet il quale si caratterizza per la particolare convenienza considerata la mancanza di costi di gestione e la gratuità delle operazioni.
Dalla documentazione versata in atti risulta che effettivamente la IW Bank offre alla propria clientela un prodotto con tali caratteristiche. Infatti, le operazioni effettuate tramite internet, i prelievi bancomat, la CartaSì sono risultati effettivamente gratuiti così come pubblicizzato.
In merito ai profili di ingannevolezza evidenziati dal denunciante, si deve peraltro rilevare che il messaggio in esame, sia nei claims che utilizza: "il conto corrente ... contro corrente" – "scopri subito un altro modo di essere banca", sia nella descrizione delle caratteristiche mette in evidenza la necessità di utilizzo di Internet per poter accedere al conto stesso e per poter usufruire delle condizioni economiche pubblicizzate. La valutazione sulla eventuale decettività del messaggio deve essere effettuata in tale contesto, considerando altresì che il prodotto pubblicizzato è strettamente connesso al canale di operatività dello stesso, ovvero internet, e che il target di consumatori destinatario del messaggio in esame è avvezzo all'utilizzo di internet stesso. Ciò posto, il consumatore non può che interpretare le affermazioni pubblicitarie relative alla gratuità del prodotto come strettamente collegate alle operazioni e ai servizi svolti tramite il canale telematico. D'altro canto, i servizi svolti tramite operatore o a mezzo servizio postale esulano dalle caratteristiche proprie del conto corrente on line e si pongono come prestazioni eventuali ed aggiuntive. La circostanza, pertanto, che il consumatore, per poter usufruire di tali servizi, debba sostenere delle spese non è elemento idoneo ad inficiare di ingannevolezza il messaggio de quo posto che si tratta di servizi accessori ed eventuali rispetto alle caratteristiche del prodotto, così come pubblicizzato.
Per quanto riguarda poi la gratuità della carta e dei prelievi bancomat, il messaggio è chiaro nell'indicare che la gratuità è riferita esclusivamente all'utilizzo presso il circuito Bancomat senza in alcun modo creare aspettative circa la gratuità della stessa qualora utilizzata in altri circuiti.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame non è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle condizioni economiche del conto corrente pubblicizzato;


DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società IW Bank S.p.A., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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