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ANATOCISMO. SENTENZA MOLTO IMPORTANTE, MA NON DIAMO FALSE ILLUSIONI AI CORRENTISTI. L'ADUC OFFRE UN SERVIZIO DI PRIMA ASSISTENZA GRATUITO
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Comunicato 
9 novembre 2004 0:00
 

Firenze 9 novembre 2004. La recente, ed ormai gia' famosa, sentenza n. 21095/04 delle Sezioni Unite della Cassazione Civile e' sicuramente una sentenza storica per l'annoso problema dell'anatocismo bancario. Dopo questa sentenza e' ormai indiscutibile che la corretta interpretazione dell'art. 1283 del cc vieta alle banche la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Come e' noto la Cassazione si era gia' pronunciata da tempo in questa direzione fin dalla primavera del 1999 (sentenze n. 2374, 3096, 3845) ponendosi in consapevole e motivato contrasto -per usare le parole della Cassazione stessa- con pronunzie del ventennio precedente (6631/81; 5409183; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98) stabilendo che gli "usi contrari", idonei ex articolo 1283 Cc a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullita' delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283.
In parole semplici l'applicazione degli interessi su gli interessi e' una pratica illegittima e questo e' diventato ormai un principio del nostro ordinamento inappellabile.
Ma cosa e' necessario fare, in pratica?
In primo luogo e' bene ricordare che l'invio di una semplice lettera alla banca nella quale si chiede il ricalcalo degli interessi in termini di legge e lo storno di quelli indebitamente percepiti e' certamente priva di efficacia: puo' avere una funzione come messa in mora, ma nessun cliente si aspetti che la banca paghi solo in base a questa lettera, per raccomandata A/R che possa essere.
Secondariamente e' importante ribadire che un'azione contro la banca ha senso solo in presenza di scoperti di conto consistenti e perduranti per un congruo periodo (non solo un trimestre, ma ripetuti trimestri consecutivi).
Infine e' importante ricordare che il problema dell'anatocismo si inserisce nella piu' ampia tematica della trasparenza dei rapporti bancari e dei tassi usurai, tematica che non si applica solo ai conti correnti bancari ma anche ai mutui.
La prima cosa da fare, quindi, e' una valutazione di massima attraverso la documentazione dell'utente bancario (estratti conti, piani di ammortamento dei mutui, ecc) in modo da verificare la concreta possibilita' di recuperare gli interessi illecitamente percepiti.
Per questo l'Aduc mette a disposizione un servizio gratuito per svolgere una valutazione di massima sull'opportunita' o meno di avviare un'azione legale contro la banca per il problema degli interessi anatocistici e/o usurai. Chiunque fosse interessato puo' inviare una email a anatocismo@aduc.it illustrando il suo caso e ricevera' una risposta personalizzata con la documentazione da inviare e/o i formulari per richiederla in banca.
Alessandro Pedone, responsabile Aduc per la tutela del risparmio
Pubblicato in:
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