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Buy and Share approvato al 100% dal Tribunale del Riesame. Pubblicità ingannevole: Aduc segnala Mammamij all'Antitrust
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Comunicato di Emmanuela Bertucci
16 aprile 2018 9:26
 
  

*** In calce al comunicato pubblichiamo la replica del legale rappresentante della società Mammamij srl

Cosa pensereste di un sito di buy and share approvato da un tribunale italiano?

Sul sito mammamij.it, ecommerce buy and share per il quale Aduc ha già presentato una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è comparso un banner in pop-up, appena si accede al sito, che recita:

“Mammamij. Unico sito di buy and share con sentenza favorevole del Tribunale del Riesame. 100% Approved”

Chi legge comprende che Mammamij, a differenza di altri siti, è approvato al 100% dal Tribunale del Riesame, quindi ci si può fidare...

Ma si tratta di pubblicità ingannevole: nessun tribunale, infatti, “approva” o certifica una attività commerciale. Anzi, dal testo pubblicato si apprende che:
- esiste un procedimento penale, nel corso del quale il sito è stato posto sotto sequestro;
- l'indagato, o il proprietario del sito se persona diversa dall'indagato, ha impugnato il provvedimento di sequestro;
- il Tribunale del Riesame ha dissequestrato il sito.

Non altro; le indagini potrebbero essere ancora in corso, oppure la Procura della Repubblica potrebbe aver chiesto il rinvio a giudizio o l'archiviazione. Di certo, il consumatore che accede al sito, trovandosi davanti questo banner, si convince che c'è stata una sentenza, il che dà l'idea di definitività (mentre il Tribunale del Riesame si pronuncia con ordinanza, non decide nel merito), e lo stesso riferimento al Tribunale del Riesame, non contestualizzato, fa pensare solo ad grado di appello, e quindi di maggior autorevolezza dell'approvazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Se la pubblicità è l'anima del commercio, il pubblicitario che riesce a convertire una vicenda penale in pubblicità (ingannevole) è un genio.

E c'è dell'arte anche nella penna che verga un'altra pagina del sito, quella dedicata alla presentazione della società (https://mammamij.it/chi-siamo/), in cui viene spiegato che: “Il sistema è molto semplice e non è assolutamente finalizzato alla truffa, infatti di seguito riportiamo la nostra sede legale ed operativa”.

Rendere noti i dati societari e la sede legale è un obbligo di legge, non una prova di correttezza nei confronti dell'utenza.

E ancora: “Tutti i nostri prodotti vengono fatturati per l’intero importo nel rispetto di tutte le norme di regolamentizzazione vigenti in materia”. Neologismi a parte, anche qui, fatturare è un obbligo, non un quid pluris che conferisce serietà all'azienda.

Abbiamo quindi denunciato all'Antitrust il sito internet mammamij.it, per pratica commerciale ingannevole.


Nota del 27 aprile 2018
La società Mammamij srl, tramite il proprio legale rappresentante, ci ha inviato la seguente replica con richiesta di pubblicazione:

"Il sottoscritto Consalvo Daniele, amministratore della "Mammamij s.r.l.", in relazione alla vostra segnalazione all'Antitrust, comunica quanto segue.
Mammamij non sta ingannando nessuno e non si comprende donde l'ADUC ricavi questo convincimento che continua a generare nei lettori un inutile e dannoso allarmismo.
Ciò che il sito ha riportato è solo la verità sebbene abbia confuso, per mero errore, un'ordinanza con una sentenza. Il risultato tuttavia non cambia. Il Tribunale del Riesame di Salerno, annullando il provvedimento di sequestro del P.M. della Procura di Nocera Inferiore ha ritenuto insussistente il "fumus boni iuris" della esistenza di un reato.
Ed allora, se proprio volete lanciarvi in una disquisizione giuridica, non potete ignorare che nel caso in esame, la decisione del Riesame, sebbene nella sua provvisorietà, è in concreto più favorevole di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso in quanto nega alla radice per fino la sussistenza di fatti che possano essere sussunti in una fattispecie penale.
Che il Tribunale del Riesame poi non decida nel merito, è soltanto una vostra originale opinione, smentita dalle norme processuali penali, atteso che questo giudice, nel verificare la sussistenza o meno del "fumus boni iuris", deve necessariamente entrare nel merito.
Nel nostro caso è entrato nel merito, ha dato ragione alla difesa, annullando il provvedimento del P.M.
Allo stesso modo, l'accostamento che operate del riesame al giudizio di appello è solo un vostro problema, dal momento che chiunque, (anche non giurista) conosce la differenza tra i due giudici.
Tanto per precisare, nel nostro caso il Riesame non ha deciso in sede di appello, ma quale riesame della convalida del decreto di squestro, onde non si comprende come avremmo potuto volutamente creare una confusione ingannatoria.
Per il resto, tutte le altre vostre osservazioni, sono prive di rilevanza, traducendosi in puntigliose e sterili affermazioni su singoli vocaboli "neologismi" che non toccano la sostanza della veridicità delle nostre affermazioni.
Il sottoscritto confida nel fatto che vogliate pubblicare queste brevi osservazioni.
Distinti saluti,
Daniele Consalvo."
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