|
Comunicato
16 settembre 2004 0:00
Roma, 16 Settembre 2004. Per molti di noi il termine "bonifica" evoca ricordi lontani: immagini che mostrano la lotta di uomini e donne contro la malaria, combattuta prosciugando e rendendo coltivabili aree altrimenti paludose e malsane. I Consorzi di Bonifica, istituiti nei primi decenni del '900 e regolati da leggi regionali, si occupano appunto di scolo delle acque, sanita' idraulica, regolazione dei corsi d'acqua. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali hanno il potere d'imporre contributi ai proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati), che ricadono all'interno del comprensorio di bonifica. L'imponibile del tributo e' calcolato sulla base della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni. Il tributo quindi e' dovuto ma quando, causa in genere l'espansione edilizia, il Consorzio non opera piu' di fatto e' obbligatorio pagare la tassa? Spetta al Consorzio dimostrare l'esistenza di vantaggi per i proprietari degli immobili e, se questi non esistono, si puo' ricorrere impugnando l'atto impositivo. Il proprietario puo' inoltre ottenere un risarcimento nel caso abbia avuto un danno da omissione o incuria nell'esecuzione di opere da parte del Consorzio di Bonifica.
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
|