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Coronavirus e separazioni: è consentito far visita ai figli che risiedono in altri comuni
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Comunicato di Smeralda Cappetti
25 marzo 2020 12:19
 
 L’ultimo decreto del Governo (dpcm 22 marzo 2020) ha previsto all'art.1 il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Sono quindi sorti nuovi interrogativi tra i genitori separati, in ordine alla possibilità o meno di far visita ai figli che risiedano in altri comuni.
Si fa presente intanto che in tema di affido e collocamento dei minori si è già formata giurisprudenza a tutela della salvaguardia del diritto di visita dei genitori in questo particolare momento di contenimento del coronavirus, tant’è che le pronunce sono univocamente orientate a considerare l’art.1 comma 1 lett. a non in contrasto con l’attuazione delle disposizioni preesistente relative ai figli; si legge infatti: “sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” (sentenza del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020).
E’ stato infatti ritenuto che nei “comprovati motivi di assoluta urgenza” rientri il diritto di visita dei genitori separati, che legittima anche lo spostamento da un comune all’altro qualora questo non rappresenti un pretesto e non violi l’obbligo di “rimanere a casa per contenere i contagi”; quindi da esercitare, così come stabilito nei provvedimenti del Tribunale e non con l’intento elusivo dei provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute.
Il Governo infine è intervenuto, sul proprio sito, chiarendo la legittimità degli spostamenti finalizzati a permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti regolanti la separazione, anche delle coppie di fatto, e i divorzi.
Già nel decreto dell’11 marzo si faceva espressamente riferimento alla questione e si diceva che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Il nuovo decreto, quello del 22 marzo, non prevede nulla di diverso. Quindi i genitori potranno accompagnare i figli dall’ex coniuge anche se vive in un comune diverso. Dovranno ovviamente munirsi dell’autocertificazione con la quale motiveranno la ragione dello spostamento, sia quando avranno il bambino a bordo dell’auto sia quando rientreranno al proprio domicilio.

Tale interpretazione risulta ulteriormente avvalorata dal fatto che alla data del 25 marzo 2020 sul sito http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, nella sezione Faq vi è riportata la seguente risposta: 
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? 
Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Qui l'aggiornamento della normativa al 3 aprile 2020
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