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Credito al Consumo. Le nuove regole in vigore da oggi. Scheda pratica dell'Aduc
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Comunicato 
1 giugno 2011 11:40
 
 Da oggi le banche e le finanziarie devono risultare conformate e pronte al rispetto delle nuove regole sulla trasparenza in materia di rapporto consumatori-banche fissate dal Provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 che modifica il Provvedimento del 29/7/2009 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Nello specifico le nuove regole di trasparenza riguardano il settore del CREDITO AL CONSUMO, riformate in modo generico dal D.lgs. 141/2010 di recepimento della Direttiva 2008/48/Ce, e poi dettagliate a livello tecnico dal Provvedimento del 9/2/2011.

Ricordiamo che nel contratti di CREDITO AL CONSUMO rientrano:
- i prestiti personali;
- i prestiti finalizzati, ovvero i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, elettrodomestici, etc.) o di un servizio (corsi vari, palestra, vacanze, etc);
- le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica (detta appunto "carta revolving");
- le operazioni di cessione del quinto dello stipendio.

Tra le principali novita':
- nuova informativa precontrattuale con il documento denominato Informazioni europee di base sul credito al consumo;
- nuove disposizioni inerenti la composizione e il calcolo del TAEG (il tasso annuo effettivo globale, ovvero il costo complessivo del finanziamento), per il quale ancora vigevano le regole fissate dal decreto del Ministero del Tesoro del 8/7/1992, ora abrogato;
- nuovo concetto del merito creditizio, ovvero dell'affidabilita' del potenziale fruitore di un finanziamento: da oggi le banche hanno una specifica disciplina da seguire per le loro valutazioni;
- nuove disposizioni sulla modifica delle condizioni che, per i contratti di credito di durata (classicamente i finanziamenti) stabiliscono l'impossibilita' di prevedere modifiche dei tassi;
- estensione del diritto di recesso, di 14 giorni, a tutti i casi di sottoscrizione (gia' in vigore dal 19/9/2010);
- possibilita' di ottenere l'annullamento del contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo un sollecito formale (messa in mora).

Qui la nuova scheda pratica, a cura di Rita Sabelli, coordinatrice per l'aggiornamento normativo dell'associazione
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