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Crif – Eurisc: illegittime le richieste di pagamento. Esposto ad Antitrust e Garante Privacy
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Comunicato di Anna D'Antuono
29 aprile 2016 13:25
 
 Ci è già capitato in passato di occuparci di alcuni comportamenti non trasparenti da parte di Crif, la principale società di gestione di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).
Da qualche tempo, per l’esercizio del diritto di accesso alla banca dati Eurisc per verificare iscrizioni a proprio nome, Crif sta richiedendo, in caso di presenza di dati, il pagamento di quattro euro richiamando il contenuto della Sentenza 2841/14 del Tribunale di Bologna.
Non disponiamo di tale sentenza, tra l'altro di primo grado, ma possiamo senz'altro affermare che la richiesta di pagamento non appare rispondente ai dettati normativi.

Difatti è principio giuridico che le sentenze facciano stato solo tra le parti del giudizio e non riguardano altri soggetti. Quando risultano iscrizioni (di qualunque tipologia, positiva o negativa), l'accesso ai propri dati personali deve essere consentito in forma gratuita. Il Codice della Privacy è chiaro in merito. Ad evitare un eccessivo carico di costi per le società di gestione, la Deliberazione numero 18 del 18 marzo 2010 del Garante Privacy ha previsto un rimborso spese, stabilendo comunque che la risposta alla prima richiesta di ciascun anno solare debba sempre essere gratuita, come anche debbano sempre essere sempre gratuite le richieste con risposta inviata mediante posta elettronica.

Solo nel caso in cui non risulti alcuna iscrizione a nome dell'interessato, le società di gestione di SIC possono prevedere un contributo spese per i costi effettivamente sopportati per fornire il servizio pari ad un massimo di 2,50 euro iva inclusa se i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente, oppure fino ad un massimo di 10 euro, sempre iva inclusa. Anche qui qualcosa non quadra, dato che la richiesta non è supportata dalla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti . E' da notare come anche un'altra società di gestione di SIC, Experian, applichi la tariffa di 10 euro.

Le richieste di Crif, pertanto, sono in violazione del Codice della Privacy, precisamente dei commi 7 e 8 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003, ed anche della Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004 “Contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato”.

L'atteggiamento di Crif, inoltre, non appare rispettoso della normativa Antitrust perché rappresenta un abuso di posizione dominante, vale a dire l'utilizzo del proprio potere a danno dei consumatori come previsto dall'articolo 3 della Legge 287/90, precisamente al comma a): "imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose".

Per non parlare delle violazioni al Codice del Consumo, precisamente dell'articolo 21 (pratica commerciale ingannevole per informazioni non rispondenti al vero), articolo 24 (pratica commerciale aggressiva perché coercitiva e che induce ad assumere una decisione), articolo  25 comma d (ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali).

Alla luce di tanto, l'Aduc ha presentato una segnalazione al Garante Privacy ed un esposto all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, ed invita gli interessati a non pagare l'importo di quattro euro richiesto da Crif S.p.A.


LA REPLICA DEL CRIF































































































LA NOSTRA CONTROREPLICA

Come scritto nel comunicato, e come segnalato alle due Autorità di Vigilanza, le sentenze di Tribunale fanno stato solo tra le parti e non sono opponibili a terzi, vale a dire che Crif non può invocare quella sentenza per chiedere il pagamento a soggetti che non siano quelli indicati nella sentenza e che non hanno partecipato al giudizio.

Le Delibere del Garante Privacy, infatti, si impugnano davanti al Tar del Lazio come Crif ben sa, avendo adito il Tar del Lazio e poi resistito in appello innanzi al Consiglio di Stato nel 2009. Proprio a seguito di quei pronunciamenti, il Garante Privacy ha adottato la Delibera 18 del 18 aprile 2010.

Confermiamo quindi l'intero contenuto del nostro comunicato e dei due esposti inviati alle Autorità, invitando Crif, in ogni caso, a pubblicizzare sul proprio sito il testo integrale della sentenza richiamata, in modo da consentire agli utenti di valutare preventivamente la convenienza dei servizi offerti.

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