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"HAI VINTO UN VIAGGIO!" CONDANNATA PER TRUFFA UNA SOCIETA'
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Comunicato 
23 dicembre 2003 0:00
 

Firenze 23 Dicembre 2003. Il Tribunale di Siena, sez. distaccata di Poggibonsi, giudice monocratico dott.ssa Serrao, ha accolto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. del signor Massimo M., sospendendo l'efficacia del contratto da lui sottoscritto con la societa' Anthea s.r.l. e del relativo finanziamento con Finemiro leasing s.p.a e condannando la prima alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di anticipo.
Il signor Massimo M. si era rivolto all'Aduc ipotizzando una "truffa contrattuale".
"Hai vinto un viaggio" gli aveva assicurato una centralinista incaricata dall'Anthea. Lo stesso si era dunque recato all'invito per la "formalizzazione" del suddetto "regalo" in un albergo di Poggibonsi ed aveva li' firmato per un "appuntamento" per ulteriori chiarimenti in merito all'eventuale acquisto di una quota partecipativa ad una multiproprieta'. La stessa sera, a casa, leggendo con calma quanto sottoscritto, si era accorto del grave inganno in cui era caduto: non si trattava di un "appuntamento", bensi' di una sorta di preliminare di acquisto di quota di multiproprieta' stessa! Risoluto al recesso (come per legge GRATUITO e SENZA PENALITA') lo comunicava il giorno successivo all'incaricato Anthea con il quale aveva preso appuntamento il giorno precedente. Ma questo incaricato cercava di trarre di nuovo in inganno il signor Massimo, ossia dicendogli che il recesso gli sarebbe costato 3.350 euro!!! Quindi lo invitava a sottoscrivere per almeno un anno l'intero contratto con finanziamento convenzionato. Il giudice ha oggi accolto l'istanza del legale dell'Aduc, avv. Claudia Moretti, riconoscendo - in via cautelare per adesso-:
1) che il consenso e' stato estorto con l'inganno e che pertanto il contratto e' annullabile per dolo;
2) che il contratto difetta dei requisiti essenziali in merito all'oggetto (genericita' della "settimana fluttuante", non indicazione certa della data a partire dalla quale l'acquirente ha facolta' di esercitare i propri diritti contrattuali);
3) che il signor Massimo ha esercitato il diritto di recesso nel termine di tre mesi di cui all'art. 5 D.lgs. 427/98, proprio perche' il contratto difetta dei requisiti citati;
4) che le somme richieste a titolo di anticipo sono illegittimamente state richieste in quanto violano il disposto di cui all'art. 6 D.lsv. 427/98.
Siamo ora in attesa della pronuncia di merito che si presume positiva per il ricorrente.
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