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"HAI VINTO UN VIAGGIO". IL TRIBUNALE SI PRONUNCIA CONTRO CHI VENDE FISCHI PER FIASCHI
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Comunicato 
26 febbraio 2004 0:00
 

Firenze, 26 febbraio 2004. Dopo il Tribunale di Siena (23/12/03), stavolta e' il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, Giudice Sebastiano Puliga, che ha accolto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., sospendendo l'efficacia di un contratto sottoscritto con la societa' Anthea s.r.l. e del relativo finanziamento con Finemiro leasing s.p.a e disponendo sequestro giudiziario dell'assegno emesso in favore della prima a titolo di acconto.
I Sig.ri T. si erano rivolti all'Aduc a seguito di una vera e propria "truffa contrattuale", perche' si erano resi conto dell'accaduto grazie alla precedente iniziativa giudiziaria dell'associazione verso la stessa societa'. "Hai vinto un viaggio" gli aveva assicurato una centralinista incaricata dall'Anthea. Recatisi all'invito per la "formalizzazione" del "regalo" in un albergo di Poggibonsi (Siena), avevano firmato per un "appuntamento" di ulteriori chiarimenti sull'eventuale acquisto di una quota partecipativa ad una multiproprieta'. La stessa sera, a casa, leggendo con calma quanto sottoscritto, si erano accorti che non si trattava di un "appuntamento", bensi' di una sorta di preliminare di acquisto di quota di multiproprieta' stessa! Risoluti al recesso (come per legge GRATUITO e SENZA PENALITA' ) lo comunicavano il giorno successivo all'incaricato dell'Anthea con il quale avevano preso appuntamento il giorno precedente, ma questi diceva loro che il recesso gli sarebbe costato 3350 euro!!! Li invitava pertanto a sottoscrivere per almeno un anno l'intero contratto con finanziamento convenzionato.
Il giudice ha ieri 25 febbraio accolto l'istanza del legale dell'Aduc, avv. Claudia Moretti, riconoscendo - in via cautelare per ora-:
1) che il consenso e' stato estorto con l'inganno e quindi il contratto e' annullabile per dolo;
2) che il contratto difetta dei requisiti essenziali in merito all'oggetto (genericita' della "settimana fluttuante", non indicazione certa della data a partire dalla quale l'acquirente ha facolta' di esercitare i propri diritti contrattuali);
3) che il contratto sottoscritto con Anthea e con Finemiro, difetta persino della forma scritta, in quanto le sue clausole sono scritte con un corpo minuscolo e mirano ad una scarsa comprensione di chi le sottoscrive!
4) che il Sig.ri T. avrebbero potuto, nei dieci giorni successivi alla consapevolezza del presunto inganno, esercitare il diritto di recesso, affermando cosi' il principio secondo il quale il termine per il recesso decorre, anziche' dalla sottoscrizione del contratto, dal successivo momento della scoperta del presunto dolo;
5) che sono illegittime le somme richieste a titolo di anticipo, in quanto violano il disposto di cui all'art. 6 D.lsv. 482/98;
6) che il tasso degli interessi applicato dalla Finemiro (15%) e' superiore al tasso "soglia" previsto dalla attuale normativa;
Ma soprattutto, cio' che piu' rileva nella pronuncia del tribunale e' il riconoscimento (almeno sotto un primo profilo cautelare) del collegamento negoziale fra i due contratti (di acquisto quote di multiproprieta' e di finanziamento) secondo cui le vicende del primo (come annullamento per dolo) si ripercuotono inevitabilmente sul secondo!
Questo ci fa sperare in una interpretazione normativa in linea con una compiuta tutela del consumatore! Siamo ora in attesa della pronuncia di merito che si presume positiva per i ricorrenti.
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