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LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E REGOLARI, ESPULSI PERCHE' IN BALIA DELLE APPROSSIMAZIONI DELLE QUESTURE?
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Comunicato 
16 luglio 2004 0:00
 

Firenze, 16 Luglio 2004. Cosa accade al cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante, quando finisce il rapporto di lavoro?
Nonostante la modifica legislativa che lo ha di recente limitato, vige ancora il principio secondo il quale, qualora l'immigrato perda il lavoro, lo stesso ha diritto a rimanere nel nostro paese con un permesso di soggiorno per cosiddetta "attesa occupazione", per almeno 6 mesi piu' proroga. Grazie a tale permesso, il datore di lavoro che volesse assumerlo non incorrerebbe nelle sanzioni penali previste per chi assume un lavoratore clandestino, dal momento che, se pur anomalo, l'immigrato ha comunque un permesso di soggiorno regolare.
Questo il diritto. Ecco invece la prassi.
Questura di Siena (ma ahime' non è la sola). Un cittadino extracomunitario presente sul territorio italiano dal 1990, in regola con i documenti, a seguito di interruzione del rapporto di lavoro chiede all'Ufficio immigrazione di questa questura il permesso di soggiorno per "attesa occupazione", confidando nei termini legali di 6 mesi -piu' proroga- di trovare un nuovo lavoro. La Questura gli rilascia il cedolino, ossia la ricevuta della richiesta del permesso, e comunica al richiedente che, poiche' si tratta di un permesso di soggiorno breve, anziche' stamparlo con motivi di "attesa occupazione" (operazione che richiede di per se' diverse settimane di attesa), non appena lo stesso avra' un nuovo contratto di lavoro in mano, l'ufficio provvedera' alla stampa del permesso di soggiorno originario, ossia per motivi di lavoro subordinato. Con un opportuno risparmio di carta. si potrebbe pensare. Se non fosse che senza quel -pur di breve durata- permesso di soggiorno stampato ben pochi datori di lavoro si prendono la bega di assumere un lavoratore extracomunitario!
Infatti, la Questura ignora, o non si cura del fatto che, per una prassi perversa (dovuta senz'altro alle norme sanzionatorie intimidatorie previste per i datori di lavoro che assumono lavoratori extracomunitari irregolari) il cedolino rilasciato alla richiesta del permesso di soggiorno, se pur legalmente idoneo ad escludere dette sanzioni penali, non e' sufficiente all'assunzione. I datori di lavoro, infatti, comprese grandi aziende con un pool di legali al proprio servizio, non assumono senza il permesso di soggiorno vero e proprio. Cio' per paura, non proprio ingiustificata: a legger bene l'intera normativa sull'immigrazione, il cedolino non e' equiparato al permesso di soggiorno e cio' potrebbe, se interpretato rigidamente, costituire un ostacolo all'assunzione.
Cosa accade dunque all'immigrato? L'azienda non lo assume e non firma il contratto se il nostro non ha il permesso di soggiorno stampato (se pur per "attesa occupazione"). La Questura non rilascia questo permesso se non alla presenza di un nuovo contratto! Un bel circolo vizioso! E non bastano certo le lamentele di un avvocato che spiega con lettera ad entrambi l'empasse in cui si sta cadendo ai danni di un cittadino extracomunitario che e' qui da quasi 15 anni!
L'immigrato si vede rifiutare il permesso di soggiorno perche', dopo 6 mesi piu' proroga di legge, non ha ancora trovato il lavoro!! Gli impiegati del Centro per l'impiego della sua citta' sono pronti a testimoniare come invece il lavoratore abbia avuto offerte di lavoro bloccatesi nella fase conclusiva per i motivi su esposti.
Cosa si puo' fare adesso? Legalmente niente. Il TAR, il Tribunale che giudica e eventualmente annulla gli atti della pubblica amministrazione, non annullerebbe il rifiuto perche' formalmente corretto (sono infatti scaduti i termini concessi all'immigrato in "attesa di occupazione"). L'unica strada e' far pressione sulla dirigenza dell'Ufficio immigrazione affinche', con proprio atto discrezionale, ripensi la propria decisione.
Claudia Moretti - Legale del servizio Aduc-Immigrazione clicca qui
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