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Monopattino elettrico e il sanzionamento ‘creativo’. Blocchiamolo!
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Comunicato di Redazione
30 ottobre 2019 13:53
 
 A Torino un monopattino elettrico che transitava su una strada è stato multato per 1079 euro per violazione degli articoli 97 e 193 del cds, ovvero per circolazione senza targa, libretto e assicurazione. Sembra che il comandante dei vigili urbani abbia diramato una circolare nella quale stabilisce che i monopattini con velocità superiore a 6 km orari si equiparano ai ciclomotori.

L’amministrazione dello specifico Comune non ha ancora deciso di adottare la sperimentazione prevista dalla legge di Bilancio 2019 che consente la circolazione dei monopattini elettrici e gli altri “veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica” (che comprendono anche hoverboard segway monowheel), sperimentazione che ogni Comune può scegliere di adottare e disciplinare nel rispetto delle regole messe a punto da un decreto ministeriale.

A nostro avviso la multa comminata è contestabile e la prendiamo in considerazione perché non divenga un punto di riferimento.

Le amministrazioni comunali, pronte a cogliere “ogni palla al balzo” per fare cassa, non è escluso che si mettano in testa di far tesoro della pessima iniziativa del Comune di Torino. Di norme e interpretazioni comunali creative (che, quando si riesce a fare ricorso vengono puntualmente bocciate) ne abbiamo in abbondanza… per cui facciamo opera di prevenzione in un contesto – monopattino elettrico – che comincia a dilagare: in sé per la moda di utilizzare un mezzo alternativo alla tradizionale mobilità individuale a motore e - per altrettanta moda - per il fatto di essere elettrico.

E’ vero che la circolazione sulle carreggiate di questo tipo di veicoli è vietata (1), ed è altrettanto vero che a Torino non è stata adottata la sperimentazione quindi non vi sono regole a cui riferirsi, ma non si possono equiparare i monopattini elettrici ai ciclomotori.
Se proprio si volesse un riferimento si potrebbe rifarsi alle biciclette elettriche, che sono considerate velocipedi se dotate di motore che si interrompe al raggiungimento dei 25 km orari, e che quindi sono equiparabili ai ciclomotori se superano questa velocità (2)

Al limite il conducente poteva essere multato per violazione di una norma di comportamento oppure per violazione del già citato divieto di circolazione sulle carreggiate (1) con sanzione variabile da 26 a 102 euro. Ma paragonarlo ad un ciclomotore è decisamente sbagliato, eccessivo, furbesco, normativamente infondato.

(1) Codice della strada art.190 commi 8 e 10
(2) Codice della strada art.50
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