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MYWAY-4YOU: NUOVO SUCCESSO DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE CONTRO IL GRUPPO MPS
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Comunicato 
14 gennaio 2004 0:00
 

UN'ORDINANZA DI UN GIUDICE PER SOSPENDERE I PAGAMENTI E REVOCA DELLA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: TRASMESSI GLI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Firenze 14 gennaio 2004. Il tribunale di Lecce (sezione distaccata di Tricase) nella persona del dott. Umberto De Giovanni, con procedimento d'urgenza (ex-700 c.p.c) ha accolto le richieste di un risparmiatore che aveva acquistato il prodotto finanziario "MyWay" dalla Banca del Salento (poi diventata Banca121 e oggi assorbita dal gruppo Monte dei Paschi di Siena). Il risparmiatore era difeso dall'avv. Giuseppe Romano del foro di Lecce, che collabora con l'Aduc e che ha gia' imbastito circa 200 procedimenti di risparmiatori di Lecce e province limitrofe incappati nelle maglie dei prodotti "MyWay-4You", rigettando il principio della valutazione "caso per caso", propugnando la nullita' dei piani di finanziamento in parola. Il dispositivo del giudice dice testualmente:
"... va disposta l'immediata sospensione della esecuzione, da parte della ricorrente, del pagamento dei ratei mensili dovuti alla resistente, in esecuzione del contratto impugnato, sino alla pronuncia definitiva di merito. Va altresi' ordinato, alla resistente, di segnalare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia il presente provvedimento ai fini della revoca della segnalazione fatta a suo tempo, secondo obbligo istituzionale."
Sono da rilevare le considerazioni che il giudice fa in relazione al cosiddetto "fumus boni iuris". Il giudice, infatti, oltre a rilevare i molti elementi di nullita' e/o annullabilita' del contratto, ritiene anche non prive di fondamento i rilievi di carattere penale. Si legge nell'ordinanza: "Tanto specie al cospetto della nutrita serie di eccezioni di nullita' e/o annullabilita' del contratto di finanziamento sollevate e richiamata, nonche' all'istanza di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per le eventuali valutazioni sui punti di penale interesse in ricorso prospettati con riferimento alle ipotesi criminose di cui agli artt. 640 e 61 n* 7 e 11 nonche' art. 644 C.P." Cio' detto il giudice ha ordinato alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Lecce.
Il giudice, quindi, pur non entrando nel merito delle violazioni civili e/o penali evidenziate dal risparmiatore che ha fatto ricorso (giudizio che verra' espresso nel corso del processo di merito) ha ritenuto che e' la struttura stessa del prodotto ad essere censurabile. Al di la' di tutte le considerazioni giuridiche che si possono fare, il problema e' che non si ravvisa nessun interesse nel sottoscrivere un contratto come il "MyWay-4You". Questo e' il nodo del problema, per usare le parole del giudice: ". fanno insorgere pesanti dubbi sulla congruita' della scelta suggerita o imposta rispetto alle esigenze del cliente che, al di la' delle mere apparenze formali gia' evidenziate, in realta' nella circostanza altro intento ed interesse non aveva se non quello di conseguire una forma di investimento "protettiva" del proprio risparmio e non di mero rischio".
Non possiamo che accogliere con soddisfazione questo ulteriore successo delle iniziative giudiziarie contro il "MyWay-4You". Questo provvedimento non e' il primo e non sara' certamente l'ultimo. Fra qualche settimana verra' sciolta la riserva per un altro provvedimento d'urgenza del tribunale di Lecce e le procure della repubblica di Trani e Lecce stanno gia' indagando su questi prodotti (oltre che su altri prodotti contestati di Banca 121).
Quando comprendera' la Banca che sarebbe molto piu' opportuno seguire l'esempio di altre banche che in questi giorni stanno annunciando rimborsi e predisporre un piano di risarcimento per tutti i sottoscrittori del "MyWay - 4You"? Speriamo presto, nel frattempo andiamo avanti con le azioni legali.
Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio
Pubblicato in:
Consulenza
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