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Piani finanziari '4You' e 'MyWay' della Banca Mps. Cassazione: non meritevoli di tutela giuridica. Che fare per riavere il maltolto
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Comunicato di Alessandro Pedone
8 ottobre 2015 13:27
 
 La vicenda dei famigerati piani finanziari progettati dal Monte dei Paschi di Siena nei primi anni del 2000 è lontana nel tempo, ma attuale perché ci sono tutt'ora centinaia di migliaia di piani finanziari in corso di esecuzione che stanno provocando un sostanziale danno finanziario ai sottoscrittori. Ci riferiamo ai piani finanziari con i nomi commerciali di My Way, 4 You, Visione Europa, 121 Performance, Soluzione Futuro.
A distanza di circa dodici anni dall'esplosione della vicenda/scandalo, abbiamo una sentenza di Cassazione del 30/09/2015 che sancisce in modo definitivo che il contratto “non è meritevole di tutela giuridica” (1). Si tratta di una condanna durissima contro il Monte dei Paschi di Siena, condanna che investe il cuore del prodotto, esattamente come noi di Aduc abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio: il prodotto finanziario, in quanto tale, era concepito -e non solo in parte commercializzato, come ha sempre sostenuto MPS- per creare danni ai risparmiatori.
Scrive la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19559/2015 (evidenziazioni nostre): “Balza però evidente agli occhi uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni, a favore di un operatore specializzato e professionale ed in occasione della particolare vulnerabilità della controparte resa manifesta dal suo intento previdenziale: con l'immobilizzazione di una delle operazioni collegate, quella di mutuo, in un periodo di ammortamento trentennale e senza […] alcuna possibilità di intervenire sulla gestione dei fondi o sulla composizione del pacchetto titoli acquistato con la somma data a mutuo, se non recedendo dalla sola operazione finanziaria a condizioni particolarmente onerose. Ma un simile contratto atipico non supera il vaglio di meritevolezza imposto dall'art. 1322 2 cpv. c.c., (a norma del quale è consentito alle parti e alla loro autonomia negoziale dare vita anche a negozi atipici, purché meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico)”.
Le conseguenze di questa sentenza sono che i sottoscrittori di questi piani finanziari possono sostenere l'illegittimità del prelievo delle rate poiché -usando le parole della sentenza- il contratto in questione “non è efficace per l'ordinamento”, quindi non meritevole di tutela giuridica per contrasto con i principi generali ricavatali dagli artt. 47 e 38 Cost., circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata.
Ricordiamo brevemente che si trattava di prodotti venduti come piani di accumulo con finalità previdenziali, ed invece erano dei veri e propri mutui a 15 o 30 anni finalizzati all'acquisto di titoli emessi dalla stessa banca, i quali avevano rendimenti inferiori al tasso di finanziamento! Una cosa semplicemente vergognosa e totalmente insensata dal punto di vista finanziario.
Dopo lo scoppio della vicenda, purtroppo, la maggior parte delle associazioni di consumatori (non Aduc) accettò di costituire dei “tavoli di conciliazione”. All'epoca si sosteneva che il prodotto, in sé, era valido e che talvolta poteva essere stato proposto in modo sbagliato o alle persone sbagliate. In sostanza la banca ammise errori nel collocamento, ma ribadiva la validità del prodotto in sé. Sulla base di questa tesi, il Monte dei Paschi di Siena cercò di ridurre il gravissimo danno d'immagine al minor costo possibile istituendo questi tavoli di conciliazione con l'aiuto della maggioranza delle associazioni di consumatori (tavoli dai risultati disastrosi).
Noi tenemmo una posizione diametralmente opposta. Eravamo convinti che, a prescindere dalle modalità di collocamento, il prodotto in sé violava tutta una serie di regole di condotta degli intermediari finanziari perché era un prodotto che, in quanto tale, costituiva un danno a chi lo sottoscriveva. Non esisteva, in sostanza, un modo corretto di collocare il prodotto perché il prodotto in quanto tale era dannoso.
Ricordiamo che l'Aduc è a disposizione dei sottoscrittori di questi piani finanziari per supportarli nel far valere i loro diritti.

1) Qui il testo completo della sentenza n.19559/2015
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