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VOLI NEGATI: L'OVERBOOKING. I DIRITTI DEL PASSEGGERO
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Comunicato 
29 luglio 2005 0:00
 

Roma, 29 Luglio 2005. "Spiacente non abbiamo posti". E' la ferale notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto e prenotazione confermata, puo' sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell'Unione europea. Si chiama overbooking (sovraprenotazione) ed e' un sistema che praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono cioe' piu' biglietti di quanti siano i posti a disposizione. Saltano viaggio e nervi, percio' abbiamo voluto elencare le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista in considerazione del fatto che dal 17 febbraio scorso e' entrato in vigore il nuovo regolamento comunitario (CE n. 261/04, GU L 046 del 17.2.2004 )(1).
In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
* il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni in denaro o con buoni di viaggio e/o altri servizi;
* il primo volo possibile fino a destinazione;
* un volo in data successiva, a scelta del passeggero.
In aggiunta la compagnia aerea deve pagare un risarcimento in contanti pari a:
* 250 euro per i voli fino a 1.500 km o 125 euro se il ritardo e' inferiore a 2 ore;
* 400 euro per i voli interni alla Ue oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri o 200 euro per un ritardo fino 3 ore;
* 600 euro per i voli extra Ue superiori a 3.500 km o 300 euro per ritardi fino a 4 ore;
La compagnia aerea deve inoltre offrire gratuitamente:
* due telefonate o fax o telex al luogo di destinazione;
* pasti o rinfreschi;
* il pernottamento in albergo;
Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non e' tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche' devono essere erogati dalla compagnia aerea.
Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc.

(1) vedi scheda di approfondimento all'indirizzo:
clicca qui
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