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VOLI IN RITARDO. I DIRITTI DEL PASSEGGERO
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Comunicato 
28 luglio 2005 0:00
 

Roma, 28 Luglio 2005. Sono la bestia nera dei viaggiatori, quella che fa irritare e non consente una programmazione razionale delle nostre attivita': i ritardi. Abbiamo orologi che spaccano il secondo che non servono se tutto quello che ci circonda si muove al ritmo delle ore. Il 17 febbraio scorso e' entrato in vigore il nuovo Regolamento comunitario (1) che riguarda anche i diritti del passeggero per i voli in ritardo. Gli "indennizzi" sono, ovviamente, in relazione alla durata del ritardo. Vediamo i vari casi.
Il passeggero ha diritto pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica, se il volo sara' ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto:
a) di due o piu' ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
b) di tre o piu' ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
c) di quattro o piu' ore per tutte le altre tratte aeree.
Qualora l'orario di partenza e' rinviato di un giorno il passeggero ha diritto anche al pernottamento in albergo. Inoltre, nel caso in cui il ritardo e' di almeno 5 ore il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto. Quest'ultimo caso e' quello che rende particolarmente nervosi perche' dopo aver aspettato 5 ore avere solo il rimborso del biglietto, senza indennizzo economico, ci pare vessatorio. Comunque resta la facolta' del passeggero di rivolgersi all'Autorita' giudiziaria nel caso in cui subisse un danno (per esempio un affare non concluso) dovuto al ritardo del volo. La normativa si applica a tutti i passeggeri in partenza da uno Stato dell'Unione europea o da un Paese terzo con destinazione Ue con un vettore comunitario.
Ma (c'e' sempre un ma) se la causa del ritardo non e' imputabile alla compagnia aerea tutti i diritti elencati vengono meno. Con buona pace del viaggiatore!
Primo Mastrantoni, segretario Aduc.

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