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CANONE RAI: UN TORMENTONE CHE CI PERSEGUITA
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Editoriale 
1 aprile 1999 0:00
 
Pubblichiamo una significativa lettera di un lettore

Spett.le ADUC,
nel lontano 1994 inviai una regolare disdetta dell'abbonamento RAI, (usando i moduli predisposti inseriti nel libretto RAI), spiegando di non essere piu' in possesso di un apparecchio televisivo.
Nel 1995 la RAI mi invita a rinnovare l'abbonamento, ricordandomi che norme di legge (art.18 L.103 del 14.4.1975) autorizzano il gestore ad effettuare sopralluoghi onde accertare la presenza di apparecchi televisivi.
Il 24.2 del corrente anno, ricevo un'altra lettera dello stesso tono, con l'avvertimento : "...in mancanza di Sue comunicazioni, che ci consentano di regolarizzare la Sua posizione, dovremo trasmettere il Suo nominativo all'Amministrazione Finanziaria per i successivi adempimenti (art.1 L.880 del 4.6.1938 e art.27 L.223 del 6.8.1990)...".

Orbene, e' mai possibile che il cittadino debba essere sempre considerato sospetto? E' corretto perseguitare una persona soltanto perche' ha disdettato (motivando) l'abbonamento RAI? E' legittima la posizione della RAI quando conserva nei propri archivi i dati personali (legge sulla privacy) di chi non ha piu' alcun rapporto con essa? A queste domande mi si potra' rispondere che purtroppo le norme in materia legittimano il comportamento della RAI. Allora mi chiedo: non vi e' alcun dubbio di legittimita' costituzionale nella norma che obbliga al pagamento del canone RAI per il solo possesso di un apparecchio televisivo?
Dal 1939 ai giorni nostri, come e' noto, la tecnologia ha raggiunto livelli impensabili all'epoca in cui quella norma fu varata (1939). Oggi si puo' usare il televisore per scopi diversi, tantissimi e vari, senza necessariamente ricevere i programmi RAI: dal collegamento ad Internet, alla ricezione di programmi di altre emittenti, al collegamento con programmi a pagamento, all'uso del videoregistratore o di un lettore DVD. In questo scenario tecnologico d'ampio respiro, la possibilita' di ricevere i programmi RAI e' davvero residuale, e non giustifica piu' quella norma che poteva trovare un senso logico nel 1939. La norma viola i principi costituzionali sulle liberta' della persona, sul diritto all'informazione, sulla proprieta' privata, sui diritti di comunicazione, di espressione del proprio pensiero, ecc..ecc...
Oltretutto oggi la RAI e' una S.p.a., e collegare il possesso d'un televisore alla obbligatorieta' del canone RAI, significa anche ledere i principi della libera concorrenza, oltre che precise norme della Commissione europea in tema di monopoli ed antitrust. Infine tale norma confligge anche con gli artt.1469 e succ. del codice civile, in tema di rapporti tra professionista e consumatore - meglio noti come clausole vessatorie- direttiva 93/113 CEE.

Spero che le mie osservazioni siano da Voi condivise e che promuoviate un'incisiva azione nei confronti della RAI, sia presso il garante della RAI che presso l'autority sulla legge della privacy (trattamento dati personali); sia presso la commissione antitrust che presso la stessa Corte di Giustizia Europea (anche nei confronti dello Stato italiano che disciplina per legge gli abusi indicati).
In attesa di un gentile cenno di riscontro, Vi saluto cordialmente.
G.D.
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