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Liti temerarie nel contenzioso bancario
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Editoriale di Alessandro Pedone
20 maggio 2015 15:43
 
  Da qualche anno, ormai, si è sviluppato in Italia un vero e proprio “business del contenzioso bancario”. Una serie di personaggi spesso non particolarmente professionali va in giro per aziende e famiglie proponendo di fare causa alle banche per la restituzione di competenze che loro asseriscono essere illegittime. Il primo business consiste nel vendere la perizia tecnica di parte che dovrebbe quantificare questi importi. Una perizia che viene proposta a prezzi anche cinque volte superiori rispetto a quello che potrebbe essere un prezzo corretto. Ciò è dovuto al fatto che molte di queste strutture sono costruite col sistema del network marketing, e quindi su ogni cliente acquisito devono guadagnare il perito, il venditore ed anche una serie di "managers". Un sistema da vent'anni di moda per la vendita di polizze, anche lì con risultati disastrosi per i clienti. Il secondo business consiste poi nell'effettuare la vera e propria azione legale e quindi tutte le parcelle professionali connesse (puntando in particolare sulle transazioni). 
Il tema delle competenze bancarie illegittime è un tema molto complesso che vede un groviglio giurisprudenziale nel quale non è facile districarsi, ma certe tesi sono così palesemente infondate o così malamente portate avanti che non sono più così isolati i casi nei quali i giudici condanno il cliente che ha fatto causa alla banca non solo al pagamento di tutte le spese processuali (cioè quelle proprie, ma anche quelle delle banca) ma anche ad un importo aggiuntivo dovuto alla “lite temeraria” ex art. 96 del codice di procedura civile. 
Due tesi che sono state da diversi tribunali dichiarate palesemente infondate e che hanno portato all'applicazione delle sanzioni per lite temeraria riguardano i contratti di mutuo. La prima tesi vorrebbe sostenere che l'applicazione dell'ammortamento alla francese implicherebbe per sua natura  il pagamento di interessi anatocistici. Questa tesi fantasiosa ebbe una fase di “clamore” in particolare a causa di una sentenza del Tribunale di Bari (n.113/2008) che sembrava approvarla. 
Nella realtà l'ammortamento alla francese non implica il pagamento di nessun interesse sugli interessi. Gli interessi sono sempre calcolati sul debito residuo. 
Ciò nonostante, ci sono ancora in giro persone (e, purtroppo, anche avvocati che fanno le cause) che propongono questa ridicola tesi. 
La seconda tesi riguarda la questione degli interessi di mora nei contratti bancari in relazione alla famosa sentenza della Corte di Cassazione, la 350 del 2013 che fu sbandierata anche in televisione e per la quale, a suo tempo, Aduc mise in guarda da interpretazione eccessivamente favorevoli. 
Secondo alcune interpretazioni della sentenza,  per il calcolo dell'eventuale soglia di usura del mutuo, si dovrebbero sommare ai costi effettivamente pagati dal sottoscrittore del mutuo anche gli interessi di mora pattuiti, ma non pagati. La sentenza della cassazione, in realtà, dice che di questi interessi è necessario tenerne di conto. Ovvero che sia necessario verificare se siano entro i limiti di usura sia gli interessi convenzionali che quelli di mora. Non che che i due tipi d'interesse siano sommabili. 
 
Questi sono due esempi sui quali, recentemente, alcuni tribunali di prime cure si sono espressi condannando l'attore non solo al pagamento di tutte le spese legali, ma anche al pagamento di una sanzione ex. art. 96 del codice di procedura civile per lite temeraria. 
Il tribunale di Padova, nelle sentenza n. 739 del 10-03-2015 scrive parole pesanti: “Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che, tale modo di affrontare la materia bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che è invece estremamente tecnica e complessa e che, colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito le famiglie e le imprese, meriterebbe di essere trattata con un diverso approccio.
 
Da queste parole, e dal resto della sentenza, appare chiaro che il bersaglio del Giudice non è stato tanto e solo la singola causa, quando il questo “business del contenzioso bancario” di cui ho detto in apertura. 
Sia chiaro, molto spesso le banche hanno applicato comportamenti più che censurabili nei rapporti con i propri clienti. Ma il comportamento di certe aziende che stanno chiaramente speculando su questa materia è almeno parimenti censurabile.
Il caldo consiglio che rivolgiamo ai nostri lettori è quello di stare particolarmente attenti a dare mandato per azioni legali perché le eventuali spese legali, ed anche le eventuali sanzioni per lite temeraria sono in prima istanza a carico dei clienti... 


Nota:
Un lettore, giustamente, chiede nei commenti di spiegare come mai, nei mutui, il tasso nominale ed il tasso effettivo differiscono. Questo, secondo il lettore, sarebbe indice della presenza della capitalizzazione degli interessi e quindi dell'anatocismo. 
Le cose non stanno così e vale la pena riportare qui la spiegazione che ho già fornito nei commenti, ampliandola leggermente.
Nella quasi totalità dei casi, i mutui hanno rate infra annuali, solitamente mensili. 
Sei io applico un interesse semplice con un tasso nominale annuo a frequenza mensili, ad esempio, e voglio calcolare qual è stato il tasso effettivo annuo (applicando la specifica formula finanziaria che prevede il regime di capitalizzazione) mi accorgerò di aver pagato un tasso superiore. Ma questo non significa che ho applicato la capitalizzazione.  
Proviamo a fare un esempio.
Immaginiamo un finanziamento di 1.000 euro al tasso nominale del 5% per un anno con 12 rate di pari scadenza pari a 85,61 euro a rata. Quale interesse devo applicare per ogni rata mensile? Esattamente il 5% diviso 12, ovvero lo 0,416% a rata (non consideriamo, per semplicità, le differenze di giorni che ci sono nei vari mesi). Ebbene, sulla prima rata mensile pagherò 4,16 euro di interessi su una rata fissa pari a 85,61 euro. 4,16 euro di interessi sono lo 0,416% di 1.000 euro (cioè il 5% annuo nominale).
Ciò significa che avrò pagato 81,44 euro di capitale (85,61 della rata fissa meno gli interessi) ed il capitale residuo, dopo aver pagato la prima rata, sarà pari a 918,56 euro (i 1.000 euro di capitale finanziato meno il capitale pagato con la prima rata).
Su quel capitale residuo devo applicare lo stesso interesse semplice per la seconda rata. Otterrò quindi un interesse di 3,83 euro nella seconda rata e 81,78 euro di capitale. Il capitale residuo al termine della seconda rata sarà pari a 836,78 euro, e così via. 
Alla fine delle 12 rate avrò pagato 27,28 euro di interessi su 1000 euro di capitale. 
Come si vede, non c'è nessun aumento di interessi rispetto al 5% annuo nominale del tasso pattuito, ma avendo rimborsato buona parte del capitale prima dell'anno ci si può domandare qual sia il tasso annuo effettivo? In altre parole, io non ho avuto la disponibilità dei 1000 euro per tutto l'anno, ma solo per una parte dell'anno. Se voglio calcolare un tasso annuo, quindi, non posso rapportare i 27,28 euro ai mille euro del finanziamento. Devo avere quindi una formula che trasformi il tasso nominale, applicato per un periodo, ad un tasso annuale.  Per fare questo si applica la seguente formula di matematica finanziaria:

TAE = (1 + Tmensile)^12 – 1  (il simbolo "^" sta per "elevato a potenza").

In questo caso il tasso annuale effettivo di un tasso mensile pari allo 0,416% è il 5,12%. E' da sottolineare che il 5% annuo nominale pagato su base mensile ed il 5,12% annuo sono due tassi EQUIVALENTI.
Il tasso effettivo è superiore al tasso nominale non perché ci sia stata capitalizzazione, ma perché si proietta un pagamento mensile su base annuale utilizzando una formula che prevede la capitalizzazione. 
Speriamo di aver chiarito che è matematicamente certo che l'ammortamento alla francese NON prevede l'applicazione di nessun interesse anatocistico, anche se qualche giudice può essere tratto in inganno e se è sempre possibile fare un po' di confusione sostenendo speciosamente delle tesi strampalate. 
 
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